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Sentenza

Sentenza n. 16600/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’accertamento della illegittima omissione provvedimentale della pubblica amministrazione sanitaria in ordine all’erogazione di trattamento terapeutico ambulatoriale di tipo cognitivo - comportamentale con metodo Aba e conseguente richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il servizio;

Giustizia amministrativa202308086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: omessa erogazione del trattamento ABA e mancato rimborso delle spese sostenute privatamente per il trattamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori del minore, dopo la declinatoria di giurisdizione del Tribunale ordinario di Tivoli, hanno chiesto l’accertamento dell’illegittima omissione dell’ASL Roma 5 nell’erogazione di un trattamento cognitivo-comportamentale ABA e il rimborso dei costi sostenuti presso strutture private. La domanda muoveva dall’assunto che il trattamento ABA fosse necessario e fosse stato prescritto, che le terapie precedentemente praticate fossero scarsamente efficaci e che le cure private avessero prodotto risultati. L’ASL ha eccepito l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso e ha contestato la prova della prescrizione e dell’inefficacia delle terapie precedenti. In giudizio è emerso che i genitori non avevano inserito il minore nelle liste d’attesa dei centri accreditati e si erano rivolti autonomamente a strutture private; nessuna delle strutture sanitarie pubbliche aveva prescritto specificamente l’ABA. L’ASL aveva preso in carico il minore, predisposto interventi riabilitativi e aggiornato il piano terapeutico individualizzato, condiviso con la famiglia.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, superando le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità perché infondato nel merito. Ha chiarito che l’inclusione dell’ABA tra le metodologie astrattamente utilizzabili non attribuisce all’assistito un diritto incondizionato a ottenere proprio quel trattamento: spetta alle strutture sanitarie individuare, in base alle condizioni cliniche e alle evidenze scientifiche, il percorso individualizzato appropriato. Nel caso concreto, la presunta prescrizione dell’ABA e la scarsa efficacia delle precedenti terapie erano rimaste mere allegazioni non provate; la documentazione prodotta non attestava né una prescrizione sanitaria dell’ABA né la sua efficacia. Le strutture pubbliche avevano invece indicato interventi riabilitativi integrati e l’ASL aveva predisposto un piano terapeutico dopo essere stata coinvolta, mentre i genitori non avevano seguito il percorso di accesso ai centri accreditati. È stata quindi respinta anche la domanda di rimborso: le spese per un trattamento privato non concordato con l’ASL restano a carico della famiglia. Spese di lite compensate per la natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 502/1992

    Il Servizio sanitario nazionale (Ssn) assicura i livelli essenziali ed uniformi di assistenza nel rispetto dei principî della dignità della persona, dell’equità nell’accesso alle cure, della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni.

    L’assistenza del SSN deve garantire i livelli essenziali secondo appropriatezza e qualità; la norma non comporta, di per sé, il diritto dell’assistito a imporre una specifica metodologia terapeutica.

  • art. 1, comma 7, d.lgs. 502/1992

    Il successivo settimo comma dispone che sono poste a carico del Ssn le prestazioni che presentano evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, mentre restano escluse quelle prive dei requisiti di efficacia, appropriatezza ed economicità.

    La copertura a carico del SSN è subordinata a evidenze di beneficio e ai requisiti di efficacia, appropriatezza ed economicità; la scelta va compiuta con riferimento al caso concreto.

  • l. 134/2015

    Con specifico riferimento ai disturbi dello spettro autistico, la l. 18 agosto 2015, n. 134, ha previsto l’aggiornamento delle linee guida e dei livelli essenziali di assistenza, assicurando prestazioni di diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato mediante l’impiego di metodi e strumenti fondati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.

    Per i disturbi dello spettro autistico sono garantiti diagnosi, cura e trattamento individualizzato secondo le evidenze scientifiche, senza che ciò attribuisca automaticamente il diritto a una particolare metodica.

  • art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    In attuazione di tali disposizioni, l’art. 60 d.p.c.m. 12 gennaio -OMISSIS- ha confermato che il Ssn garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni di diagnosi, cura e trattamento individualizzato.

    La garanzia riguarda prestazioni individualizzate per diagnosi, cura e trattamento; la concreta definizione del percorso terapeutico compete ai servizi sanitari.

Massime di principio

  • L’inclusione di una metodologia terapeutica tra gli strumenti astrattamente utilizzabili nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza non attribuisce all’assistito un diritto incondizionato a ottenere quella specifica metodica: la scelta del percorso compete alle strutture sanitarie, che devono valutarne l’appropriatezza rispetto alle condizioni cliniche e alle evidenze scientifiche disponibili.
  • Il diritto alla salute è attuato mediante la presa in carico e la predisposizione di un piano terapeutico individualizzato; non consente al privato di imporre all’amministrazione sanitaria un trattamento scelto autonomamente.
  • Le spese sostenute privatamente per una terapia non prescritta né concordata con il servizio sanitario, quando l’assistito non abbia seguito il percorso di accesso alle strutture accreditate e l’amministrazione abbia predisposto l’assistenza dopo essere stata coinvolta, non sono rimborsabili e restano a carico dell’interessato.
  • La prescrizione di uno specifico trattamento, la scarsa efficacia delle cure precedenti e i risultati asseritamente ottenuti devono essere provati: certificati di frequenza o relazioni descrittive degli sviluppi del paziente, se non attestano la prescrizione o l’efficacia, non sono sufficienti a dimostrarli.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiSanità
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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