Cassazione Penale, Sentenza n. 527/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Catania del 20/12/2019 che aveva assolto l'imputato dall'accusa di ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis TU.IMM.) con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato". Il Giudice di pace aveva disapplicato la norma ritenendola non conforme alla direttiva UE 2008/115 in linea con le sentenze CJEU El Dridi e Sagor. Il Procuratore generale ha censurato l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 10-bis TU.IMM., osservando che le sentenze CJEU citate non giustificavano la disapplicazione della norma, anche alla luce delle modifiche legislative (d.l. 23/6/2011 n.89, convertito) che avevano sostituito le sanzioni detentive con sanzioni pecuniarie e che prevedono la possibilità di sostituire l'ammenda con l'espulsione entro i limiti indicati dalla normativa e dalla giurisprudenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendolo fondato. Ha affermato che la motivazione assolutoria del Giudice di pace era erronea: la disciplina dell'art. 10-bis TU.IMM. non è, nella formulazione vigente dopo il d.l. n.89/2011 e le successive modifiche, incompatibile in radice con la direttiva rimpatri. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia (Sagor, Mbaye, Achughbabian ecc.) nel senso che la procedura di rimpatrio non è necessariamente ostacolata dalla pendenza di un'azione penale e che la sostituzione dell'ammenda con l'espulsione è compatibile con la direttiva quando sussistono le condizioni previste (esame caso per caso, assenza di rischio concreto di fuga, possibilità di esecuzione immediata e assenza di condizioni ostative). Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Giudice di pace di Catania per un nuovo giudizio da svolgersi in diversa composizione e conformemente al principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
art. 10-bis TU.IMM. (d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286)
La disposizione che sanziona ingresso e soggiorno illegale non è stata ritenuta incompatibile con la direttiva rimpatri nella formulazione vigente dopo le modifiche legislative; dunque non può essere disapplicata di massà dal giudice di merito salvo che non emergano specifiche condizioni che impediscano la sostituzione della pena pecuniaria con l'espulsione.
Direttiva UE 2008/115 (direttiva rimpatri)
La direttiva non mira a impedire che gli Stati membri qualifichino come reato il soggiorno irregolare; non vieta sanzioni penali purché l'adozione ed esecuzione delle misure di rimpatrio avvengano conformemente agli articoli della direttiva (artt. 6-8) e salvo limiti su misure restrittive (artt. 15-16).
d.l. 23 giugno 2011, n. 89 (convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 129)
Ha sostituito le sanzioni detentive previste dal previgente art. 14, comma 5-ter, con sanzioni pecuniarie, rimuovendo l'incompatibilità riconducibile all'assetto precedente e rendendo compatibile la disciplina nazionale con gli orientamenti della Corte di giustizia.
art. 16 TU.IMM.
Prevede la possibilità di applicare l'espulsione come pena sostitutiva dell'ammenda (con interdizione da 3 a 5 anni) e disciplina l'esecuzione dell'espulsione da parte del questore; tale previsione è compatibile con la direttiva se applicata nei limiti indicati (esame individuale, assenza rischio fuga, possibilità di esecuzione).
art. 13 e art. 14 TU.IMM.
Richiamati nel quadro dell'esecuzione delle misure di rimpatrio e delle condizioni ostative all'espulsione; l'esecuzione dell'espulsione è demandata al questore anche prima che la sentenza sia irrevocabile, nei limiti normativamente previsti.
art. 7 direttiva 2008/115
Stabilisce il diritto dell'interessato a un termine per la partenza volontaria nei casi previsti; la sostituzione della pena con espulsione non può privare lo straniero dei diritti previsti dalla direttiva quando le condizioni lo richiedono.
Massime di principio
- La semplice esistenza di pronunce CJEU che criticano una disciplina non autorizza la disapplicazione automatica di una norma nazionale: occorre verificare se la normativa nazionale è stata successivamente adeguata.
- Dopo il d.l. n.89/2011 la fattispecie dell'art. 10-bis TU.IMM. non è in radice incompatibile con la direttiva rimpatri; il giudice non può assolvere per disapplicazione salvo che non ricorrano specifiche condizioni previste dalla direttiva e dalla giurisprudenza.
- La sostituzione dell'ammenda con l'espulsione è ammessa, ma va valutata caso per caso: il giudice deve accertare l'assenza di un concreto rischio di fuga e la possibilità di esecuzione immediata, nonché l'assenza di ostacoli previsti dalla normativa sull'immigrazione.
- La pendenza di un procedimento penale non impedisce di per sé l'adozione o l'esecuzione di misure di rimpatrio conformi alla direttiva; l'eventuale applicazione della pena pecuniaria non ostacola necessariamente il rimpatrio.
- In casi analoghi il giudice di merito deve motivare specificamente, con apprezzamento individuale, se sussistono i presupposti per la sostituzione della sanzione pecuniaria con l'espulsione o se vi siano condizioni ostative all'esecuzione.
- Se il giudice disapplica una norma sulla base di principi europei, è necessario verificare le modifiche legislative intervenute dopo la pronuncia europea richiamata: eventuali adeguamenti parlamentari possono rendere insussistente la ragione della disapplicazione.
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