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Sentenza

Sentenza n. 16577/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento della determinazione n. -OMISSIS- notificata il -OMISSIS-, con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha irrogato la sospensione disciplinare dall'impiego per mesi due con conseguente rideterminazione dell'anzianità di grado dal -OMISSIS-, nonché di qualsiasi altro atto presupposto connesso e comunque conseguenziale, nonché per il risarcimento del danno come accertato e ritenuto in corso di causa.

Giustizia amministrativa202312811

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione disciplinare dall'impiego per due mesi, con rideterminazione dell'anzianità di grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha impugnato la sanzione di sospensione dall'impiego per due mesi, irrogata per avere tentato di accedere allo Stadio Olimpico esibendo una tessera contraffatta riservata al personale dell'Arma e per avere ceduto a un commilitone un'altra tessera contraffatta. Ha dedotto: la tardività della contestazione disciplinare, sostenendo che il termine decorresse dalla data dell'informativa alla Procura, quando l'Amministrazione avrebbe già conosciuto gli elementi necessari; la mancata sospensione del procedimento disciplinare durante il procedimento penale; la mancata o inadeguata considerazione delle proprie memorie difensive; il travisamento dei fatti e l'omessa valutazione della non intenzionalità della condotta; la sproporzione della sanzione e l'insufficiente considerazione dei precedenti di servizio. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno, senza articolare specificamente la relativa domanda.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria, compensando integralmente le spese. Quanto alla tardività, ha qualificato il procedimento come disciplinare di stato conseguente a giudizio penale definitivo, soggetto all'art. 1392, comma 1, COM: il termine di 90 giorni decorre dalla conoscenza integrale della decisione penale da parte dell'ufficio amministrativo competente, non dalla precedente informativa alla Procura. Nel caso concreto, il dies a quo coincideva con l'acquisizione del decreto di archiviazione e degli atti d'indagine, prima non utilizzabili a fini disciplinari per il segreto investigativo; la contestazione era stata notificata all'83° giorno e quindi tempestivamente. Ha respinto anche la censura relativa alla mancata sospensione, rilevando che l'inchiesta formale era stata avviata dopo l'archiviazione del procedimento penale. Le doglianze sulla mancata considerazione delle difese e sul travisamento sono state smentite dalla relazione finale, che attestava una valutazione motivata delle deduzioni, inclusa quella sulla non intenzionalità. Sulla proporzionalità e sui precedenti di servizio, il TAR ha richiamato l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione disciplinare, sindacabile solo in presenza di travisamento, manifesta illogicità, abnormità o evidente sproporzione, vizi non riscontrati; la sospensione di due mesi era inoltre prossima al minimo edittale di un mese, a fronte di un massimo di dodici mesi, e la gravità oggettiva della condotta era idonea a ledere i doveri e il prestigio dell'Arma. La domanda risarcitoria è stata respinta perché genericamente articolata.

Norme richiamate

  • art. 1392, commi 1, 3 e 4, d.lgs. 66/2010

    L’art. 1392 COM dispone che il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale “deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato entro 90 giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili che lo concludono [...]” (comma 1) e “deve concludersi entro 270 giorni” dalla medesima data (comma 3); “in ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi 90 giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta” (comma 4).

    Per il procedimento disciplinare di stato conseguente a giudizio penale, i termini decorrono dalla conoscenza integrale della decisione penale irrevocabile; nel caso esaminato, tale conoscenza si è verificata con l'acquisizione del decreto di archiviazione e degli atti utilizzabili dall'Amministrazione.

  • artt. 1355, 1357, comma 1, lett. a, e 1379, comma 1, d.lgs. 66/2010

    Peraltro, nel caso di specie, il fatto accertato è stato tale da produrre una indubitabile lesione dei doveri propri dei militari dell'Arma dei Carabinieri (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5860/2021) e tale da ledere il “prestigio personale e dell'istituzione, in palese violazione dei doveri attinenti al proprio status e al rapporto di fiducia con la propria amministrazione, nonché contrario ai principi di rettitudine e correttezza che devono improntare l'agire di un carabiniere anche nella vita privata tenuto conto dei criteri per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 1355”.

    La condotta extr servizio del militare può assumere rilevanza disciplinare quando, per la sua gravità, lede i doveri connessi allo status, il rapporto fiduciario e il prestigio dell'istituzione; l'Amministrazione ha applicato la disciplina richiamata irrogando una sospensione conservativa.

  • art. 858 d.lgs. 66/2010

    Con il ricorso all’esame -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari, della determinazione n. -OMISSIS- notificata il -OMISSIS-, con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha irrogato la sospensione disciplinare dall'impiego per mesi due, ex artt. 1357, comma 1, lett. a e 1379, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010, recante Codice dell’ordinamento militare (“COM”), con conseguente rideterminazione dell'anzianità di grado dal -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 858 COM, nonché il risarcimento del danno.

    La rideterminazione dell'anzianità di grado è stata applicata quale conseguenza della sospensione disciplinare secondo la previsione dell'art. 858 COM.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Alla luce della peculiarità delle questioni trattate e della natura degli interessi coinvolti, sussistono tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c.p.c., eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

    La peculiarità delle questioni e la natura degli interessi coinvolti sono state ritenute ragioni eccezionali idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Alla luce della peculiarità delle questioni trattate e della natura degli interessi coinvolti, sussistono tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c.p.c., eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

    La compensazione integrale delle spese è stata disposta in presenza delle eccezionali ragioni indicate dal giudice, in combinato disposto con l'art. 26 c.p.a.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare di stato conseguente a un giudizio penale, il termine previsto per la contestazione decorre dalla conoscenza integrale della decisione penale irrevocabile da parte dell'ufficio amministrativo competente, non dalla mera conoscenza dell'informativa relativa ai fatti; quando gli atti d'indagine sono coperti da segreto e non sono utilizzabili a fini disciplinari, rileva la loro successiva acquisizione dopo il venir meno del vincolo.
  • La valutazione della gravità delle infrazioni e la scelta della sanzione disciplinare del personale militare appartengono a un'ampia discrezionalità amministrativa; il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione del giudice a quella dell'Amministrazione e resta circoscritto ai casi di travisamento dei fatti, manifesta illogicità, abnormità o evidente sproporzione.
  • La condotta tenuta dal militare nella vita privata può fondare una sanzione disciplinare quando, in ragione della sua gravità, leda i doveri connessi allo status, il rapporto fiduciario con l'Amministrazione o il prestigio dell'istituzione; precedenti di servizio favorevoli non escludono di per sé la sanzionabilità di fatti oggettivamente gravi.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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