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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04735/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso dal locatore per ottenere la convalida di sfratto per morosità nei confronti della società conduttrice. Nel corso del giudizio di merito la conduttrice eccepiva la compensazione di parte del credito per canoni con somme che assumeva dovute a vario titolo: lavori eseguiti nell'immobile locato, restituzione del deposito cauzionale e pagamenti eseguiti a terzi su indicazione del locatore. Il Tribunale dichiarava risolto il contratto di locazione per grave morosità e condannava la conduttrice al pagamento del residuo, escludendo la prova dei crediti vantati per i lavori. In appello la società insisteva sulla validità della documentazione prodotta, sulla transazione intervenuta tra le parti, sulla pretesa novazione delle rispettive posizioni e sull'errore della sentenza nel non considerare che i lavori avrebbero riguardato anche porzioni dell'intero fabbricato, sostenendo altresì che, per queste porzioni, avrebbero trovato applicazione le norme sull'appalto e non quelle sulla locazione. Con il primo motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione dell'art. 116 c.p.c., omesso esame di fatti e documenti decisivi e travisamento del fatto, lamentando anche la mancata specificazione, da parte della corte territoriale, dei documenti ritenuti inammissibili e l'omesso esame della transazione e della CTU; con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 1575, 1576 e 1655 c.c., sostenendo che i lavori non riguardavano solo la porzione locata e che, per la parte residua, si sarebbe trattato di appalto verbalmente o per facta concludentia concluso, con conseguente debenza dei relativi importi in compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in sintesi, che il primo motivo fosse privo di autosufficienza perché non riportava adeguatamente il contenuto della documentazione invocata e mirava in realtà a una rivalutazione del merito; ha inoltre osservato che la doglianza sull'art. 116 c.p.c. non era articolata nei limiti in cui è ammissibile, trattandosi piuttosto di contestazione del prudente apprezzamento delle prove. Anche il secondo motivo è stato ritenuto generico e non specifico, poiché non chiariva dove e come la questione dell'appalto fosse stata proposta nei gradi di merito; in ogni caso, la corte territoriale aveva accertato in fatto l'insussistenza di un consenso del locatore all'esecuzione delle opere, accertamento non sindacabile in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata difesa dell'intimato; disposta la presa d'atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se si allega che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello consentito dalla legge o abbia dichiarato di valutare una prova legale secondo prudente apprezzamento; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È invocabile per errori di diritto, ma non per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è sindacabile solo nei rigorosi limiti consentiti dalla norma novellata e non può essere usato per rivalutare i fatti.

  • art. 366, nn. 3 e 6 c.p.c.

    Il ricorso deve essere autosufficiente e specifico, indicando con precisione contenuto, localizzazione e rilevanza degli atti e documenti richiamati.

  • artt. 1575 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che le regole della locazione non si estenderebbero oltre la porzione locata.

  • art. 1576 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi del locatore nel contratto di locazione.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato per sostenere la riconducibilità di parte delle opere al contratto di appalto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile una doglianza che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a una nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si deduca che il giudice abbia attribuito alla prova un valore probatorio diverso da quello previsto dall'ordinamento; non è invece consentito contestare il semplice cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
  • Il motivo di ricorso deve essere autosufficiente: chi invoca documenti, transazioni, CTU o altri atti deve indicarne con precisione il contenuto e la rilevanza, non essendo sufficiente un generico richiamo.
  • Le censure fondate su fatti o questioni non chiaramente prospettati nei gradi di merito sono inammissibili in cassazione, perché la Corte di legittimità non può essere investita di questioni nuove.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto l'assenza di prova del consenso del proprietario/locatore alle opere dedotte a fondamento della compensazione, tale accertamento non è rivalutabile in sede di legittimità in assenza di specifici vizi denunciabili.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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