Sentenza del 10/10/2017 n. 4026 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Registro - Bene demaniale del Comune - Recesso anticipato - Rimborso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il rimborso dell'imposta di registro versata per l'atto di concessione, sostenendo che il recesso anticipato avesse fatto venir meno, per il periodo non goduto, il presupposto dell'imposta. L'imposta era stata materialmente versata dal Comune, ma il relativo importo era stato integralmente rifuso dal concessionario. La questione riguardava quindi sia la legittimazione del concessionario a chiedere il rimborso, in quanto condebitore solidale, sia l'applicabilità della disciplina prevista per le concessioni di beni demaniali dello Stato anche alle concessioni aventi a oggetto beni demaniali comunali.
La decisione
La richiesta di rimborso è stata riconosciuta come fondata. La solidarietà prevista dall'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986 consente a ciascuno degli originari condebitori solidali di chiedere il rimborso dell'imposta versata in eccedenza, anche quando il pagamento materiale sia stato effettuato dall'altro condebitore. Inoltre, l'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986 si applica anche alle concessioni di beni appartenenti al demanio comunale, per effetto del coordinamento tra l'art. 3, comma 16, del d.l. n. 95/2012 e l'art. 824, comma 1, del codice civile.
Norme richiamate
Art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131/1986
La responsabilità solidale per l'imposta di registro legittima ciascuno degli originari condebitori solidali a presentare la domanda di rimborso, anche se il pagamento è stato materialmente eseguito dall'altro condebitore e anche se l'imposta risulta versata in eccedenza.
Art. 17, comma 3, d.P.R. n. 131/1986
La disposizione in materia di imposta di registro sulle concessioni si applica anche quando la concessione riguarda beni appartenenti al demanio comunale, non soltanto beni del demanio statale.
Art. 3, comma 16, d.l. n. 95/2012
La norma contribuisce a estendere il regime previsto per le concessioni demaniali alle concessioni relative ai beni del demanio degli enti territoriali.
Art. 824, comma 1, codice civile
La disposizione qualifica determinati beni appartenenti agli enti pubblici territoriali come assoggettati al regime del demanio pubblico, consentendo il coordinamento con la disciplina fiscale delle concessioni demaniali.
Massime di principio
- Quando una concessione demaniale viene cessata anticipatamente e l'imposta di registro risulta non dovuta, o dovuta in misura inferiore, il concessionario può avere diritto al rimborso relativo all'eccedenza, in presenza dei presupposti previsti dalla disciplina fiscale.
- Il diritto al rimborso non dipende necessariamente dal soggetto che ha materialmente effettuato il versamento: il condebitore solidale che abbia sopportato economicamente l'onere può essere legittimato a richiederlo.
- La disciplina fiscale delle concessioni demaniali può applicarsi anche ai beni demaniali comunali, purché il bene rientri giuridicamente nel demanio pubblico e ricorrano i requisiti previsti dalla normativa.
- La cessazione anticipata della concessione deve essere documentata e deve essere verificata la parte di imposta effettivamente eccedente rispetto alla durata o agli effetti residui del rapporto, secondo le regole applicabili al caso concreto.
- La domanda di rimborso deve essere proposta nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa sull'imposta di registro; la decisione non elimina la necessità di verificare tali requisiti procedurali.
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