Sentenza n. 3725/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato che aveva definito l’appello con declaratoria parziale di inammissibilità e irricevibilità, rigetto nel merito e condanna alle spese
Esito
Favorevole al ricorrente (appellante in revocazione)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto la revocazione della precedente sentenza ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto processuale. In particolare, all’udienza da remoto del 4 dicembre 2024 il difensore delle parti appellanti aveva dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo che l’appello fosse dichiarato improcedibile e che le spese fossero compensate. Secondo la ricorrente, la sentenza revocanda aveva omesso di percepire e considerare tale dichiarazione, decidendo invece nel merito e ponendo le spese a carico delle parti appellanti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per revocazione sia nella fase rescindente sia in quella rescissoria. Ha accertato che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse risultava dal verbale d’udienza, che la sentenza revocanda non ne faceva menzione e che la relativa omissione aveva inciso direttamente sull’esito della controversia. L’errore è stato qualificato come errore di fatto processuale, consistente nell’errata percezione dell’esistenza o del contenuto di un atto processuale, avente a oggetto un punto non controverso e non espressamente motivato. La precedente sentenza è stata quindi revocata nei confronti della sola ricorrente e, in sostituzione, tutte le domande da essa originariamente proposte sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha precisato che, in presenza di un’espressa dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione, resa prima della trattenuta della causa in decisione e in assenza di repliche o diverse richieste avversarie, il principio dispositivo impedisce al giudice di decidere il merito o di procedere d’ufficio: il giudice deve limitarsi a dichiarare l’improcedibilità. Gli effetti della revocazione sono stati limitati alla ricorrente, in ragione dell’efficacia inter partes del giudicato. Sono state compensate integralmente le spese sia del giudizio di appello sia del giudizio di revocazione.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
La revocazione delle sentenze amministrative è proposta nei casi e con le modalità previste dal codice del processo amministrativo, incluso l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L’errore di fatto revocatorio ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto risultante in modo incontrovertibile dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia e la decisione non lo abbia espressamente valutato; nel caso concreto, l’errore ha riguardato la mancata percezione di una dichiarazione processuale resa a verbale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La sentenza revocanda era stata pronunciata all’esito di un giudizio di smaltimento dell’arretrato; la norma è richiamata per descrivere il contesto processuale della precedente decisione.
Massime di principio
- L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione deve consistere in una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, riguardare un punto non controverso e non espressamente motivato, e presentare un nesso causale diretto con la decisione finale.
- L’errore sul fatto processuale costituisce errore revocatorio quando il giudice omette di percepire l’esistenza o il contenuto di un atto processuale e tale omissione determina l’omessa pronuncia su una censura o eccezione e un’errata decisione conclusiva.
- Nel processo amministrativo, la parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino a quando la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- Quando la parte dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e non risultano repliche o richieste contrarie, il giudice non può decidere il merito, procedere d’ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso o dell’appello.
- La revocazione produce effetti nei confronti delle parti del giudizio di revocazione secondo il principio di efficacia relativa inter partes del giudicato; se la revocazione è proposta da una sola delle originarie parti, la sostituzione della decisione opera soltanto nei suoi confronti.
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