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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34365/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 18/10/2023, deducendo tre motivi. I motivi, come rilevato dalla Corte di cassazione, costituivano una mera reiterazione di censure già prospettate in appello e già esaminate dal giudice di merito. In particolare: 1) contestava la mancata esclusione della recidiva, sostenendo in sostanza che non ne ricorressero i presupposti; 2) chiedeva un più favorevole giudizio di comparazione delle già riconosciute attenuanti generiche rispetto alla recidiva; 3) censurava il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua e conforme ai principi consolidati in tema di recidiva, bilanciamento delle circostanze e sospensione condizionale, sicché i motivi erano inammissibili perché aspecifici e comunque manifestamente infondati nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per la natura irrituale dell'impugnazione e i profili di colpa, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata è stata ritenuta correttamente motivata quanto al riconoscimento della recidiva, al trattamento delle attenuanti generiche e al diniego della sospensione condizionale della pena.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva va valutata in concreto, verificando se la reiterazione dell'illecito sia indice effettivo di maggiore riprovevolezza e pericolosità, e non attraverso il solo riscontro formale dei precedenti penali.

  • art. 62-bis c.p.

    Il giudizio sulle attenuanti generiche e sul loro bilanciamento con aggravanti/circostanze sfavorevoli è valutazione discrezionale di merito, censurabile in cassazione solo se arbitraria o manifestamente illogica.

  • art. 163 c.p.

    Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando il giudice motivi valorizzando precedenti fruizioni del beneficio e una persistente inclinazione a delinquere, escludendo un effettivo distacco dal circuito criminale.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, se ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione.

  • art. 99 c.p.

    Le statuizioni sulla recidiva devono fondarsi su una valutazione individualizzata della personalità e della condotta del reo, considerando natura e offensività dei reati, successione temporale e dati sintomatici della capacità a delinquere.

Massime di principio

  • La recidiva non può essere affermata sulla base del mero dato formale dei precedenti penali: il giudice deve accertare in concreto se la nuova condotta esprima maggiore colpevolezza e pericolosità del soggetto, valorizzando la tipologia dei reati, la loro omogeneità, la distanza temporale e il complessivo profilo personale.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, ivi comprese le attenuanti generiche, è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando sia motivato con riferimento a precedenti concessioni del beneficio e a elementi che rendano non affidabile un effettivo ravvedimento o distacco dal reato.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
  • Quando il ricorso è inammissibile per colpa del ricorrente, la Corte può condannarlo al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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