Sentenza n. 8451/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del d.m. 31 luglio 2025 diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (-OMISSIS-) notificato in pari data attraverso la piattaforma SEND
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale della concessione della cittadinanza italiana per residenza, fondato sulla pendenza di un procedimento penale per furto con destrezza commesso in concorso con la coniuge
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno, previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, aveva respinto l'istanza rilevando la pendenza di un procedimento penale per furto con destrezza, commesso in concorso con la coniuge, la cui notizia di reato risaliva al 9 luglio 2021. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 6 della legge n. 91/1992 e dell'art. 27 Cost., sostenendo che non vi fosse stata alcuna condanna penale e che la pendenza del procedimento non potesse quindi pregiudicare la domanda. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando che l'Amministrazione non avesse adeguatamente valutato i fatti concreti, il livello di integrazione raggiunto, l'assenza di pericolosità sociale e la stabile occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'esercizio dell'ampia discrezionalità ministeriale nella concessione della cittadinanza per residenza, procedimento nel quale l'Amministrazione deve valutare non soltanto l'esistenza di condanne penali, ma anche fatti penalmente rilevanti non ancora definiti in sede giudiziaria, in quanto sintomatici dell'affidabilità dell'aspirante cittadino e della sua possibile adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento. La notizia di reato, relativa a un furto con destrezza commesso in concorso con la coniuge, era temporalmente prossima alla domanda, essendo intervenuta meno di due anni prima, e rientrava nel decennio antecedente la domanda considerato quale periodo di osservazione della condotta dell'interessato. Il giudice ha escluso la violazione del principio di non colpevolezza, ritenendo che la valutazione amministrativa persegua finalità diverse dall'accertamento della responsabilità penale e possa attribuire al medesimo fatto una distinta rilevanza amministrativa. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 6 della legge n. 91/1992, poiché tale disposizione riguarda, secondo il TAR, le domande di cittadinanza per matrimonio e non quelle per residenza. Il Ministero aveva esaminato le osservazioni presentate dal richiedente e aveva motivato il diniego sulla necessità di tutelare l'ordinamento anche sotto il profilo preventivo, nonché sull'incertezza circa il possesso del requisito di una condotta irreprensibile. L'integrazione sociale ed economica, la stabile occupazione e l'assenza di pericolosità sociale sono state ritenute condizioni ordinarie del soggiorno regolare e prerequisiti della cittadinanza, non elementi sufficienti a superare la controindicazione penale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
Il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica
La concessione della cittadinanza per residenza implica una valutazione discrezionale dell'integrazione complessiva, dell'affidabilità e della condotta dell'istante nel periodo di osservazione decennale.
art. 6 legge n. 91/1992
La disposizione è stata ritenuta applicabile, per espressa volontà legislativa, alle istanze di conferimento della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano e non alle domande di concessione per residenza.
art. 10-bis legge n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi consente al richiedente di presentare osservazioni, che l'Amministrazione deve esaminare; nel caso concreto il Ministero ha dimostrato di averle ponderate.
art. 27 Cost.
Il principio di non colpevolezza non impedisce all'Amministrazione di valutare, per finalità amministrative e prognostiche diverse dall'accertamento penale, fatti oggetto di un procedimento penale non ancora definito.
art. 4, comma 3, T.U.I.
La stabile integrazione e il rispetto delle condizioni richieste per il soggiorno costituiscono il percorso ordinario necessario per l'ingresso e la permanenza regolare, non un merito speciale ai fini della cittadinanza.
art. 5, comma 5, T.U.I.
La stabile occupazione e l'integrazione richieste per il rilascio o rinnovo del soggiorno rappresentano prerequisiti ordinari, non sufficienti a neutralizzare elementi negativi nella valutazione discrezionale della cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella valutazione di una domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza, l'Amministrazione esercita un'ampia discrezionalità e deve ponderare l'interesse del richiedente con l'interesse pubblico alla tutela dell'ordinamento e alla verifica della sua affidabilità complessiva e della sua adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale.
- Ai fini del diniego della cittadinanza per residenza, l'Amministrazione può attribuire rilievo anche a fatti penalmente rilevanti oggetto di un procedimento non ancora definito e non sfociato in condanna, purché siano valutati come elementi sintomatici dell'affidabilità dell'istante e non come accertamento della sua responsabilità penale.
- La valutazione amministrativa di fatti oggetto di procedimento penale non viola il principio di non colpevolezza, poiché l'accertamento della responsabilità penale e la valutazione amministrativa dell'idoneità all'acquisto della cittadinanza perseguono finalità diverse e autonome; il medesimo fatto può assumere distinta rilevanza nei diversi settori dell'ordinamento.
- La prossimità temporale di una condotta antigiuridica alla domanda di cittadinanza ne accresce il valore sintomatico negativo: il decennio antecedente alla domanda costituisce un periodo di osservazione nel quale l'istante deve dimostrare una condotta senza mende.
- La stabile occupazione, l'integrazione sociale ed economica e l'assenza di pericolosità sociale costituiscono, di regola, condizioni ordinarie del soggiorno regolare e prerequisiti per la concessione della cittadinanza, ma non integrano necessariamente meriti speciali idonei a superare elementi negativi emersi dall'istruttoria.
- L'art. 6 della legge n. 91/1992, secondo la decisione, trova applicazione alle istanze di conferimento della cittadinanza per matrimonio e non alle domande di concessione della cittadinanza per residenza ai sensi dell'art. 9 della medesima legge.
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