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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23744/2020 del 28/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Cooperativa L'Adelfia chiedeva il pagamento delle integrazioni tariffarie dovute per prestazioni di riabilitazione psichiatrica erogate in regime di convenzione/accreditamento transitorio per il periodo 2008-2011, ossia la differenza tra le rette corrisposte dalla ASL e gli adeguamenti previsti dal regolamento regionale n. 7/2002. L'ASL eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo (contestando che si trattasse di materia di concessione di pubblico servizio) e, nel merito, negava che le strutture avessero mai operato in regime di convenione/accreditamento transitorio o che fossero titolari dei requisiti per l'accreditamento.

La decisione

Il Tribunale di Lecce aveva condannato la ASL al pagamento di Euro 549.831,79 a favore della Cooperativa per due delle quattro strutture. La Corte d'Appello di Lecce ha rigettato l'appello della ASL sia sul punto della giurisdizione sia sul merito, ritenendo che la giurisdizione spettasse al giudice ordinario e che la qualifica rilevante fosse quella del soggetto giuridico gestore ("Cooperativa L'Adelfia") e non delle singole strutture. In Cassazione l'ASL ha proposto tre motivi: il primo (giurisdizione) è stato ritenuto infondato dalla Sezione Unite che ha confermato la competenza del giudice ordinario a decidere sulla pretesa pecuniaria; i secondi e terzo motivi, non attinenti alla giurisdizione, sono stati rinviati alla III Sezione per esame e decisione. Di conseguenza la contestazione principale di giurisdizione dell'ASL è stata respinta e il procedimento prosegue con la verifica del merito da parte del giudice ordinario.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 113

    richiamata in relazione alla ripartizione di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo

  • d.lgs. n. 80/1998, art. 33

    richiamato nella prospettazione dell'ASL circa il quadro normativo delle concessioni e servizi pubblici

  • legge 21 luglio 2000 n. 205, art. 7 (novellamento d.lgs. n. 80/1998)

    richiamata dall'ASL nel motivo in cui deduceva la giurisdizione del giudice amministrativo

  • codice del processo amministrativo, art. 133 comma 1 lett. c)

    "le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi..."

    norma centrale per il riparto di giurisdizione: le controversie meramente patrimoniali su corrispettivi spettano al giudice ordinario, mentre quelle che attengono all'azione autoritativa della P.A. ricadono nel g.a.

  • d.lgs. n. 502/1992, art. 8 comma 5

    richiamato come disciplina dell'accreditamento e della natura concessionaria del rapporto tra struttura privata e ente pubblico

  • legge n. 724/1994, art. 6

    norma richiamata in tema di accreditamento transitorio per le strutture sanitarie; oggetto di disamina rispetto alla sussistenza dei requisiti

  • Regolamento Regionale Puglia n. 7/2002

    fonte regolamentare che stabiliva gli adeguamenti tariffari richiesti dalla Cooperativa

  • Legge Regionale Puglia n. 8/2004

    richiamata dalle parti in relazione alla disciplina regionale dell'accreditamento

  • Legge Regionale Puglia n. 26/2006

    richiamata dalle parti nella discussione sul regime di accreditamento e sui requisiti delle strutture

  • Cass. S.U. n. 28053/2018

    precedente di legittimità richiamato per affermare la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative ai corrispettivi dovuti per prestazioni in regime di accreditamento provvisorio

  • Cass. S.U. n. 26200/2019

    principio secondo cui la qualificazione della domanda e il petitum determinano la giurisdizione; richiamata per il criterio di riparto

Massime di principio

  • La giurisdizione si determina dal petitum: una domanda rivolta al recupero di corrispettivi pecuniari per prestazioni sanitarie rientra, di regola, nella competenza del giudice ordinario.
  • Se la controversia riguarda solo l'effettiva debenza di somme (obbligo/pretesa) in un rapporto concessorio o contrattuale con la pubblica amministrazione, il giudice ordinario è competente; se invece coinvolge il potere autoritativo della P.A. sull'organizzazione del servizio (potere/interesse), la competenza è del giudice amministrativo.
  • Le questioni sull'esistenza dei requisiti di accreditamento transitorio, sollevate in via eccezionale dalla amministrazione contro la domanda di pagamento, possono essere valutate dal giudice ordinario nell'ambito del giudizio sui corrispettivi.
  • La qualificazione "soggetto convenzionato" può riferirsi al soggetto giuridico gestore (es.: cooperativa) e non necessariamente a ciascuna singola struttura, a meno che il quadro normativo o fattuale non imponga una lettura diversa.
  • Per contestare la competenza del giudice ordinario è necessario dimostrare che la controversia implichi in modo decisivo la verifica dell'azione autoritativa della P.A. e non si risolva in una mera pretesa patrimoniale.

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