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Sentenza

Sentenza n. 1198/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro n. 388/2024;

Giustizia amministrativa202500982

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro, n. 388/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando l'inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro, n. 388/2024. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di € 570,06, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla l. 724/1994, e aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 1.000,00, con conseguente obbligo ministeriale di metterla a disposizione nel rispetto dei vincoli di legge. La sentenza era stata ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l'ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di avviare le procedure contabili necessarie all'adempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La tutela dell'ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato o comunque esecutive nei confronti dell'amministrazione inadempiente; il riferimento normativo è implicito nella proposizione e nell'accoglimento del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni risulta decorso prima della proposizione del ricorso.

  • l. 23 dicembre 1994, n. 724

    La sentenza da eseguire aveva disposto il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla legge.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione non dà spontanea esecuzione a una sentenza esecutiva ritualmente notificata e decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione forzata, il creditore può ottenere dal giudice amministrativo l'ordine di completa ed esatta esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, condizionando l'esercizio dei relativi poteri al perdurare dell'inerzia dell'amministrazione.
  • Il commissario ad acta nominato per l'inottemperanza può essere incaricato di avviare le procedure contabili necessarie all'esecuzione dell'obbligo di pagamento posto a carico dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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