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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32716/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2004 con cui l'Ufficio ha imputato al contribuente, quale socio di una società di persone, un maggior reddito di partecipazione derivante dall'accertamento di maggiori ricavi nei confronti della società, fondato sulle risultanze degli studi di settore. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto l'appello solo nei limiti indicati in motivazione, confermando tuttavia la ripresa a carico del socio pro quota. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: 1) nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione, per violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 richiamato dall'art. 56 d.P.R. 633/1972; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione sulla dedotta mancanza di contraddittorio; 3) violazione dell'art. 10, comma 3-bis, l. 146/1998 e dell'art. 5 d.lgs. 218/1997 in tema di studi di settore/accertamento; 4) violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e 62-sexies, comma 3, d.l. 331/1993; 5) omesso esame di ulteriori deduzioni e prove offerte dal contribuente per contestare il dato parametrico. La Corte, prima ancora di esaminare tali censure, ha rilevato d'ufficio la nullità insanabile dei giudizi di merito per violazione del litisconsorzio necessario originario tra società di persone e soci, poiché la pretesa fiscale traeva origine dal medesimo accertamento societario e avrebbe richiesto la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

La decisione

La Corte ha dichiarato la nullità dei giudizi di merito per difetto di integrità del contraddittorio, ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma. Il giudice del rinvio dovrà integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti necessari (società e soci) e regolare anche le spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, assorbiti dalla rilevata nullità processuale.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come norma sulla sottoscrizione dell'atto impositivo, la cui violazione era dedotta dal ricorrente; la Corte non entra nel merito della censura perché assorbita dalla nullità per litisconsorzio necessario.

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in relazione ai requisiti formali dell'atto impositivo; la censura resta assorbita.

  • art. 10, comma 3-bis, l. n. 146/1998

    Invocato dal ricorrente in tema di accertamenti fondati sugli studi di settore; non esaminato nel merito per la declaratoria di nullità processuale.

  • art. 5 d.lgs. n. 218/1997

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in materia di accertamento con adesione/definizione; non scrutinato nel merito.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata nel motivo relativo ai presupposti dell'accertamento induttivo; la Corte non decide sul punto.

  • art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331/1993

    Richiamato in tema di studi di settore e accertamento; non affrontato nel merito.

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    Indicato come base normativa dell'imputazione per trasparenza del reddito di partecipazione ai soci delle società di persone.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    Applicato per affermare la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari con litisconsorzio necessario originario.

  • art. 29 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come norma che imponeva al giudice di primo grado di riunire o trattare unitariamente i processi tra soggetti litisconsorti necessari.

  • art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come norma che imponeva al giudice d'appello di rimettere la causa al primo giudice in presenza di contraddittorio non integro.

  • art. 383, ultimo comma, c.p.c.

    Usato come base per cassare e rinviare al primo giudice quando il vizio di contraddittorio necessario è rilevato in sede di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro processuale per i motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Parametro processuale per la denuncia di nullità della sentenza per difetto di motivazione/violazione del contraddittorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Parametro processuale per la censura di omesso esame di elementi probatori.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    Richiamato nel bilanciamento con l'esigenza di ragionevole durata del processo, ma senza derogare alla garanzia del contraddittorio.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    Richiamati nella medesima prospettiva di ragionevole durata e tutela effettiva, senza escludere la nullità per contraddittorio non integro.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie che riguardano l'accertamento del reddito di società di persone e la conseguente imputazione per trasparenza ai soci, la lite coinvolge inscindibilmente società e tutti i soci, salvo che vengano dedotte questioni personali del singolo.
  • In presenza di litisconsorzio necessario originario non rispettato, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio; se il vizio emerge solo in cassazione, la Corte deve dichiarare la nullità dei giudizi di merito, cassare la decisione e rinviare al primo giudice.
  • L'eventuale simultanea trattazione di giudizi relativi a società e soci non elimina automaticamente il vizio di contraddittorio: la riunione può evitare la nullità solo quando ricorrano in concreto tutte le condizioni di sostanziale unità della causa e di partecipazione effettiva di tutti i litisconsorti.
  • Quando la pretesa verso il socio deriva direttamente e in via automatica dall'accertamento del maggior reddito societario, la controversia non può essere decisa validamente senza la partecipazione della società e degli altri soci interessati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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