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Ordinanza

Ordinanza n. 6/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto della Questura di Latina - Sportello Unico per l’Immigrazione, in data 19.06.2025, notificato in data 31.10.2025 Cat A 12/2025 Prot. N. 308/2025 con il quale veniva decretato il rifiuto al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto- 24LT015399 – CUI 06QQW3O;

Giustizia amministrativa202501068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone in via cautelare la sospensione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la domanda cautelare era fondata sulla possibilità di ottenere un permesso per attesa occupazione. L'amministrazione ha rilevato, tramite la Comunicazione Unilav, che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sottoscritto il 10 agosto 2023 con una società risultava riferito a un'impresa già cessata il 3 marzo 2023. Il contratto di soggiorno era stato sottoscritto, ma il rapporto di lavoro non appariva essersi effettivamente instaurato. Inoltre, lo Sportello Unico per l'Immigrazione non aveva modificato il contratto già sottoscritto né emesso un nuovo modello 209 per lavoro o per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione e rilevando, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, che il diniego appariva esente da vizi. In particolare, la normativa consente il rilascio del permesso per attesa occupazione nel caso di cessazione di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore; tale presupposto non ricorre quando il rapporto non si sia mai effettivamente instaurato. Il Collegio ha inoltre richiamato l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui l'art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020, nel rinviare all'art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, non estende il permesso per attesa occupazione ai casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia e della costituzione meramente formale dell'Avvocatura erariale.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la sospensione del diniego.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    “cessazione” del rapporto di lavoro

    La possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la cessazione di un rapporto di lavoro effettivamente e regolarmente instaurato.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Il rilascio del permesso per attesa occupazione presuppone comunque che un rapporto di lavoro si sia instaurato.

  • art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020

    La disposizione limita l'applicazione dell'art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 al caso della cessazione del rapporto di lavoro e non comprende il rigetto della dichiarazione di emersione per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che il rapporto di lavoro sia stato effettivamente e regolarmente instaurato e successivamente cessato per una causa non imputabile al lavoratore.
  • La mera sottoscrizione di un contratto di soggiorno non basta a dimostrare l'instaurazione del rapporto di lavoro quando dagli accertamenti amministrativi risulti che il datore di lavoro era già cessato prima della sottoscrizione.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non è rilasciabile quando la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, se non vi è mai stata l'instaurazione di un rapporto lavorativo.
  • Nella fase cautelare il giudice può negare la sospensione quando, alla sommaria delibazione, il diniego impugnato appaia conforme alla disciplina applicabile e privo di vizi rilevanti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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