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Sentenza

Sentenza n. 1057/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione dirigenziale - Settore VI Opere Pubbliche e Infrastrutture n. 666 del 10/04/2026 (pubblicata in data 13/04/2026 e comunicata in data 14/04/2026), con cui il Comune di Alessandria, nel deliberare l’«affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento, manutenzione e assistenza tecnica, acquisto parcometri, rifacimento segnaletica stradale e controllo delle aree di sosta a pagamento del comune di Alessandria - CIG: B945D02CF2», ha «preso atto» dell’istanza di riservatezza ex art. 35 d.lgs. 36/2023 formulata dal RTI Abaco S.p.a. - Bus Company s.r.l., senza motivazione ulteriore, e ha conseguentemente oscurato l’offerta tecnica dell’aggiudicataria (con riferimento ai Paragrafi “1. Organizzazione del servizio di gestione della sosta”, “3. Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane”, “4. Implementazione modalità di pagamento parcheggio Ambrosoli”, “6. Maggior numero di sistemi di pagamento della sosta”, “7. Gestione rilascio abbonamenti”), e gli allegati alla relazione tecnica, nonché le giustificazioni inviate dal RTI aggiudicatario in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, poi ritenute congrue dalla Stazione appaltante; - della comunicazione, ai sensi dell’art. 90, co. 1 lett. c) d.lgs. 36/2023, di avvenuta aggiudicazione della procedura inviata a mezzo PEC il 14/04/2026, nella parte in cui ha accolto, anche implicitamente o tacitamente, l’istanza di riservatezza ex art. 35 d.lgs. 36/2023 formulata dall’aggiudicatario; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati; Per l’accertamento del diritto all’accesso e, per l’effetto, per la condanna del Comune di Alessandria al rilascio del contenuto integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, comprensiva delle voci parzialmente o integralmente oscurate.

Giustizia amministrativa202600724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: determinazione di aggiudicazione e comunicazione di aggiudicazione nella parte in cui hanno recepito l'istanza di riservatezza dell'aggiudicataria e oscurato parti della relativa offerta tecnica e delle giustificazioni sull'anomalia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti nella parte relativa all'oscuramento e l'accertamento del diritto di accesso all'offerta tecnica dell'aggiudicataria, comprese le parti oscurate, nonché alla documentazione relativa alla verifica dell'anomalia. Ha dedotto la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, degli artt. 22 e ss. della l. 241/1990, dell'art. 98 del d.lgs. 30/2005 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità manifesta. In particolare, ha contestato che l'aggiudicataria avesse motivato e comprovato l'esistenza di specifici segreti tecnici o commerciali, rilevando il carattere generico della richiesta di oscuramento e l'integrale oscuramento di intere sezioni dell'offerta. Ha inoltre sostenuto che l'accesso fosse indispensabile per verificare la legittimità dell'attribuzione del punteggio e valutare un'eventuale impugnazione dell'aggiudicazione, poiché le parti oscurate incidevano su 47 dei 70 punti disponibili per l'offerta tecnica. Il Comune ha difeso l'esaustività dell'istruttoria e la propria discrezionalità nella decisione sull'oscuramento.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 36 del d.lgs. 36/2023 stabilisca la regola generale dell'ostensibilità dell'offerta dell'aggiudicatario e che l'eccezione prevista dall'art. 35, comma 4, lett. a), richieda una dichiarazione dell'offerente motivata e comprovata, riferita a specifiche informazioni qualificabili come segreti tecnici o commerciali. L'aggiudicataria si era limitata a richiamare genericamente procedure operative e soluzioni metodologiche, senza individuare l'oggetto concreto delle informazioni, la loro rilevanza economica, il vantaggio concorrenziale o tecnologico e le misure di protezione adottate. Aveva inoltre chiesto l'oscuramento di intere sezioni, alcune delle quali, come quella sull'organizzazione e gestione delle risorse umane, non apparivano riconducibili a contenuti altamente tecnologici o a segreti commerciali, e non aveva fornito elementi di prova sulla segretezza e sulla rilevanza economica delle informazioni. Il Comune, a sua volta, si era limitato a prendere atto delle istanze, senza svolgere una valutazione concreta né motivare sulla prevalenza della riservatezza rispetto alla trasparenza. Il TAR ha ritenuto qualificato l'interesse difensivo della ricorrente, terza classificata e potenzialmente interessata a contestare il punteggio dell'aggiudicataria, ordinando al Comune di esibire entro dieci giorni l'offerta tecnica dell'aggiudicataria e la documentazione relativa alla verifica della congruità dell'offerta e del possesso dei requisiti, ove non già integralmente esibita. Le spese di lite sono state integralmente compensate, con rimborso del contributo unificato alla ricorrente alle condizioni di legge.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    Il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.

    L'esclusione dell'accesso costituisce eccezione alla regola di ostensibilità e presuppone che l'offerente individui, motivi e comprovi specifiche informazioni dotate di segretezza e rilevanza economica; l'eccezione non opera quando l'accesso sia indispensabile per la difesa in giudizio degli interessi giuridici del concorrente.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili ... a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi.

    La piena ostensibilità dell'offerta dell'aggiudicatario costituisce la regola generale nelle procedure di gara, derogabile soltanto nei limiti dell'eccezione relativa ai segreti tecnici o commerciali.

  • art. 98 d.lgs. 30/2005

    Le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico-industriali devono rispondere a requisiti di segretezza e rilevanza economica e devono essere soggette a misure di protezione ragionevolmente adeguate.

    La qualificazione di un'informazione come segreto commerciale richiede segretezza oggettiva, rilevanza economica e protezione mediante misure ragionevolmente adeguate; il generico richiamo al know-how non è sufficiente.

  • art. 74 c.p.a.

    Il TAR richiama, ai fini della motivazione, precedenti conformi dello stesso Tribunale sulla disciplina dell'oscuramento delle offerte.

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    La comunicazione digitale dell'aggiudicazione costituisce il momento contestuale alla disponibilità degli atti e delle informazioni di gara secondo l'art. 36 del d.lgs. 36/2023.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, l'offerta dell'aggiudicatario è normalmente ostensibile ai concorrenti non definitivamente esclusi; l'oscuramento per segreti tecnici o commerciali costituisce un'eccezione di stretta interpretazione.
  • L'offerente che chiede l'oscuramento deve individuare concretamente le specifiche informazioni riservate e motivare e comprovare che esse presentino segretezza oggettiva, rilevanza economica e un vantaggio concorrenziale, nonché che siano protette mediante misure ragionevolmente adeguate; il generico richiamo al know-how o a procedure operative non è sufficiente.
  • La richiesta di riservatezza non può estendersi genericamente a intere sezioni dell'offerta senza precisare quali porzioni testuali rivelino effettivamente il segreto tecnico o commerciale e senza dimostrare che le informazioni siano suscettibili di sfruttamento economico.
  • La stazione appaltante deve svolgere una valutazione concreta e motivata sulla sussistenza dei presupposti del segreto tecnico o commerciale e sul bilanciamento tra riservatezza e trasparenza; la mera presa d'atto dell'istanza dell'offerente non è sufficiente.
  • Quando il concorrente dimostri un interesse difensivo qualificato e l'accesso sia indispensabile per verificare la legittimità dell'aggiudicazione e predisporre un'eventuale tutela giudiziale, l'esigenza di difesa prevale sulla riservatezza, una volta esclusa o non comprovata la sussistenza di segreti tecnici o commerciali.
  • La rilevanza delle informazioni oscurate ai fini dell'attribuzione del punteggio e della possibile modifica della graduatoria è un elemento idoneo a radicare l'interesse difensivo del concorrente, anche ai fini della prova di resistenza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenza
IstitutiTrasparenza e pubblicitàDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela del terzo

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