Sentenza n. 1057/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale - Settore VI Opere Pubbliche e Infrastrutture n. 666 del 10/04/2026 (pubblicata in data 13/04/2026 e comunicata in data 14/04/2026), con cui il Comune di Alessandria, nel deliberare l’«affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento, manutenzione e assistenza tecnica, acquisto parcometri, rifacimento segnaletica stradale e controllo delle aree di sosta a pagamento del comune di Alessandria - CIG: B945D02CF2», ha «preso atto» dell’istanza di riservatezza ex art. 35 d.lgs. 36/2023 formulata dal RTI Abaco S.p.a. - Bus Company s.r.l., senza motivazione ulteriore, e ha conseguentemente oscurato l’offerta tecnica dell’aggiudicataria (con riferimento ai Paragrafi “1. Organizzazione del servizio di gestione della sosta”, “3. Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane”, “4. Implementazione modalità di pagamento parcheggio Ambrosoli”, “6. Maggior numero di sistemi di pagamento della sosta”, “7. Gestione rilascio abbonamenti”), e gli allegati alla relazione tecnica, nonché le giustificazioni inviate dal RTI aggiudicatario in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, poi ritenute congrue dalla Stazione appaltante; - della comunicazione, ai sensi dell’art. 90, co. 1 lett. c) d.lgs. 36/2023, di avvenuta aggiudicazione della procedura inviata a mezzo PEC il 14/04/2026, nella parte in cui ha accolto, anche implicitamente o tacitamente, l’istanza di riservatezza ex art. 35 d.lgs. 36/2023 formulata dall’aggiudicatario; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati; Per l’accertamento del diritto all’accesso e, per l’effetto, per la condanna del Comune di Alessandria al rilascio del contenuto integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, comprensiva delle voci parzialmente o integralmente oscurate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di aggiudicazione e comunicazione di aggiudicazione nella parte in cui hanno recepito l'istanza di riservatezza dell'aggiudicataria e oscurato parti della relativa offerta tecnica e delle giustificazioni sull'anomalia
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti nella parte relativa all'oscuramento e l'accertamento del diritto di accesso all'offerta tecnica dell'aggiudicataria, comprese le parti oscurate, nonché alla documentazione relativa alla verifica dell'anomalia. Ha dedotto la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, degli artt. 22 e ss. della l. 241/1990, dell'art. 98 del d.lgs. 30/2005 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità manifesta. In particolare, ha contestato che l'aggiudicataria avesse motivato e comprovato l'esistenza di specifici segreti tecnici o commerciali, rilevando il carattere generico della richiesta di oscuramento e l'integrale oscuramento di intere sezioni dell'offerta. Ha inoltre sostenuto che l'accesso fosse indispensabile per verificare la legittimità dell'attribuzione del punteggio e valutare un'eventuale impugnazione dell'aggiudicazione, poiché le parti oscurate incidevano su 47 dei 70 punti disponibili per l'offerta tecnica. Il Comune ha difeso l'esaustività dell'istruttoria e la propria discrezionalità nella decisione sull'oscuramento.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 36 del d.lgs. 36/2023 stabilisca la regola generale dell'ostensibilità dell'offerta dell'aggiudicatario e che l'eccezione prevista dall'art. 35, comma 4, lett. a), richieda una dichiarazione dell'offerente motivata e comprovata, riferita a specifiche informazioni qualificabili come segreti tecnici o commerciali. L'aggiudicataria si era limitata a richiamare genericamente procedure operative e soluzioni metodologiche, senza individuare l'oggetto concreto delle informazioni, la loro rilevanza economica, il vantaggio concorrenziale o tecnologico e le misure di protezione adottate. Aveva inoltre chiesto l'oscuramento di intere sezioni, alcune delle quali, come quella sull'organizzazione e gestione delle risorse umane, non apparivano riconducibili a contenuti altamente tecnologici o a segreti commerciali, e non aveva fornito elementi di prova sulla segretezza e sulla rilevanza economica delle informazioni. Il Comune, a sua volta, si era limitato a prendere atto delle istanze, senza svolgere una valutazione concreta né motivare sulla prevalenza della riservatezza rispetto alla trasparenza. Il TAR ha ritenuto qualificato l'interesse difensivo della ricorrente, terza classificata e potenzialmente interessata a contestare il punteggio dell'aggiudicataria, ordinando al Comune di esibire entro dieci giorni l'offerta tecnica dell'aggiudicataria e la documentazione relativa alla verifica della congruità dell'offerta e del possesso dei requisiti, ove non già integralmente esibita. Le spese di lite sono state integralmente compensate, con rimborso del contributo unificato alla ricorrente alle condizioni di legge.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 36/2023
Il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.
L'esclusione dell'accesso costituisce eccezione alla regola di ostensibilità e presuppone che l'offerente individui, motivi e comprovi specifiche informazioni dotate di segretezza e rilevanza economica; l'eccezione non opera quando l'accesso sia indispensabile per la difesa in giudizio degli interessi giuridici del concorrente.
art. 36 d.lgs. 36/2023
L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili ... a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi.
La piena ostensibilità dell'offerta dell'aggiudicatario costituisce la regola generale nelle procedure di gara, derogabile soltanto nei limiti dell'eccezione relativa ai segreti tecnici o commerciali.
art. 98 d.lgs. 30/2005
Le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico-industriali devono rispondere a requisiti di segretezza e rilevanza economica e devono essere soggette a misure di protezione ragionevolmente adeguate.
La qualificazione di un'informazione come segreto commerciale richiede segretezza oggettiva, rilevanza economica e protezione mediante misure ragionevolmente adeguate; il generico richiamo al know-how non è sufficiente.
art. 74 c.p.a.
Il TAR richiama, ai fini della motivazione, precedenti conformi dello stesso Tribunale sulla disciplina dell'oscuramento delle offerte.
art. 90 d.lgs. 36/2023
La comunicazione digitale dell'aggiudicazione costituisce il momento contestuale alla disponibilità degli atti e delle informazioni di gara secondo l'art. 36 del d.lgs. 36/2023.
art. 97 Cost.
È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, l'offerta dell'aggiudicatario è normalmente ostensibile ai concorrenti non definitivamente esclusi; l'oscuramento per segreti tecnici o commerciali costituisce un'eccezione di stretta interpretazione.
- L'offerente che chiede l'oscuramento deve individuare concretamente le specifiche informazioni riservate e motivare e comprovare che esse presentino segretezza oggettiva, rilevanza economica e un vantaggio concorrenziale, nonché che siano protette mediante misure ragionevolmente adeguate; il generico richiamo al know-how o a procedure operative non è sufficiente.
- La richiesta di riservatezza non può estendersi genericamente a intere sezioni dell'offerta senza precisare quali porzioni testuali rivelino effettivamente il segreto tecnico o commerciale e senza dimostrare che le informazioni siano suscettibili di sfruttamento economico.
- La stazione appaltante deve svolgere una valutazione concreta e motivata sulla sussistenza dei presupposti del segreto tecnico o commerciale e sul bilanciamento tra riservatezza e trasparenza; la mera presa d'atto dell'istanza dell'offerente non è sufficiente.
- Quando il concorrente dimostri un interesse difensivo qualificato e l'accesso sia indispensabile per verificare la legittimità dell'aggiudicazione e predisporre un'eventuale tutela giudiziale, l'esigenza di difesa prevale sulla riservatezza, una volta esclusa o non comprovata la sussistenza di segreti tecnici o commerciali.
- La rilevanza delle informazioni oscurate ai fini dell'attribuzione del punteggio e della possibile modifica della graduatoria è un elemento idoneo a radicare l'interesse difensivo del concorrente, anche ai fini della prova di resistenza.
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