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Sentenza

Sentenza n. 484/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento protocollo n. 21459 del 16.06.2025, a firma del Responsabile del 2° Servizio – Edilizia Privata del 4° Settore del Comune di Lipari, avente ad oggetto: “Rigetto Istanza Prot. 4247 del 07.03.2019 della ditta Bonica Stefano e Regina Maria Pia”, notificato il 2.07.2025;

Giustizia amministrativa202502046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria relativa a un garage, un locale tecnico e ulteriori opere pertinenziali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari richiedenti sanatoria)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il nuovo diniego comunale, deducendo anzitutto violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR Catania n. 3006/2022, oltre a sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione. Hanno sostenuto che il Comune, in sede di riedizione del potere, avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria effettiva sulla carrabilità della via Canale anche con riguardo ai veicoli diversi dalle automobili, secondo la nozione ampia di veicolo prevista dall’art. 47 del Codice della strada, e motivare specificamente sull’utilizzabilità del garage per il ricovero di tali veicoli. Sono stati inoltre dedotti la violazione degli artt. 36 e 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 14 della l.r. n. 16/2016, la violazione degli artt. 47, 48 e 49 del Codice della strada, il travisamento dei fatti, la contraddittorietà, l’illogicità manifesta e il difetto di motivazione, anche perché una nota della Polizia municipale non avrebbe individuato ostacoli giuridici o sostanziali alla percorribilità della strada e perché il garage sarebbe interrato su tre lati. È stata altresì contestata l’illegittimità del diniego esteso a tutte le opere, nonostante l’ufficio tecnico comunale avesse confermato il parere favorevole per il locale tecnico e per le opere di sistemazione dell’area. Infine, i ricorrenti hanno dedotto il difetto di motivazione sull’interesse pubblico e la lesione dell’affidamento incolpevole derivante dalla risalente realizzazione delle opere e dalla precedente conoscenza della situazione edilizia da parte dell’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato fondata l’eccezione di difetto di legittimazione processuale passiva sollevata dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dalla Soprintendenza di Messina, costituitisi per mero errore e non destinatari dell’impugnazione: il provvedimento era infatti comunale e nel giudizio non era stato contestato alcun parere presupposto della Soprintendenza. Nel merito, il Collegio ha esaminato il ricorso limitatamente alla censura di violazione ed elusione del giudicato. La precedente sentenza n. 3006/2022 aveva imposto al Comune di approfondire, sul piano istruttorio e motivazionale, la carrabilità della via Canale in relazione alla nozione ampia di veicolo di cui all’art. 47, comma 1, del Codice della strada, non limitata ai veicoli a motore. Il nuovo provvedimento, invece, si è fondato ancora sulla carrabilità della strada e sull’asserita assoluta assenza di spazi di manovra, richiamando sostanzialmente un sopralluogo, senza acquisire dati specifici sui veicoli diversi dalle automobili né spiegare perché il garage non potesse essere utilmente destinato al ricovero di tali veicoli. Il rilievo relativo all’assenza di spazi di manovra è stato ritenuto inconferente rispetto ai veicoli considerati dall’art. 47 e, in ogni caso, dimostrativo della mancata osservanza dell’effetto conformativo della sentenza precedente. Il Comune non aveva inoltre affrontato la questione della pertinenzialità del garage né escluso, con adeguata motivazione, che esso potesse servire al ricovero di veicoli diversi da quelli richiamati dall’amministrazione. Il ricorso è stato quindi accolto e il diniego annullato. Il Comune è stato condannato a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi 2.500 euro, oltre accessori, da corrispondere in parti uguali.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La violazione o elusione del giudicato è stata dedotta come vizio del nuovo provvedimento; il Collegio ha accertato in concreto la violazione dell’effetto conformativo della precedente sentenza, limitando a tale profilo l’esame del ricorso.

  • art. 14 l.r. Sicilia n. 16/2016

    Costituisce la base normativa regionale dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria, il cui rigetto è stato annullato.

  • artt. 36 e 36-bis d.P.R. n. 380/2001

    Sono stati invocati dai ricorrenti con riferimento alla disciplina della sanatoria edilizia; la sentenza non ne sviluppa un’autonoma interpretazione, decidendo sulla violazione del giudicato.

  • art. 47, comma 1, d.lgs. n. 285/1992

    I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche.

    La nozione di veicolo è ampia e non coincide con quella di veicolo a motore o di automobile. In sede di riedizione del potere, l’amministrazione deve quindi valutare la carrabilità della strada anche rispetto ai veicoli diversi dalle automobili, ove tale profilo sia rilevante per la sanatoria del garage.

  • artt. 48 e 49 d.lgs. n. 285/1992

    Sono richiamati nel contenzioso in relazione alla classificazione dei veicoli e alla motivazione comunale, che il TAR ha ritenuto non conforme al giudicato perché sostanzialmente riferita ai veicoli considerati dall’art. 49 senza confrontarsi con l’art. 47.

  • art. 74 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, limitatamente alla censura di violazione ed elusione del giudicato.

Massime di principio

  • Quando una sentenza amministrativa annulla un diniego per difetto di istruttoria e motivazione e indica specificamente i profili da approfondire, l’amministrazione, nella riedizione del potere, deve conformarsi a tali indicazioni; la mera riproposizione della precedente valutazione, anche con l’aggiunta di formule nuove ma non sorrette da un’istruttoria effettiva, viola o elude il giudicato.
  • Se la decisione amministrativa dipende dalla carrabilità o accessibilità di un manufatto, l’amministrazione deve considerare la nozione normativa pertinente di veicolo nella sua interezza e non può limitarla ai soli veicoli a motore o alle automobili, salvo motivare specificamente la diversa rilevanza delle categorie escluse.
  • Il richiamo a un precedente sopralluogo non integra un’istruttoria conforme al giudicato quando non contiene un accertamento specifico sui profili che la precedente sentenza aveva imposto di esaminare.
  • Un nuovo diniego non è conforme all’effetto conformativo quando omette di affrontare una questione espressamente indicata come rilevante nella precedente pronuncia, quale la pertinenzialità del garage e la sua concreta utilizzabilità per il ricovero dei veicoli considerati dalla normativa.
  • La legittimazione processuale passiva spetta all’amministrazione che ha adottato l’atto impugnato; l’amministrazione titolare di un diverso atto o parere, non specificamente contestato nel giudizio, non è legittimata a contraddire nel relativo processo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioEfficacia ed esecuzione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneNullità del provvedimento

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