Cassazione Penale, Sentenza n. 3520/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza di assoluzione pronunciata in appello deducendo violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione (manifestamente illogica, contraddittoria, apparente e mancante). In particolare ha contestato che la Corte d'appello ha fondato l'assoluzione sulla divergenza tra le dichiarazioni rese in dibattimento e il contenuto della querela, senza considerare che la querela era stata acquisita solo ai fini della procedibilità; non ha valutato le evidenze documentali e le risultanze delle indagini della Guardia di Finanza indicate dalla parte civile; non ha tratto conseguenze dal fatto che il Ciola aveva riconosciuto la firma solo con riferimento a un contratto; ha ignorato documentazione che mostrava l'erogazione di una sola somma al Ciola mentre i cedolini evidenziavano un prelievo non autorizzato riferibile a un secondo finanziamento; infine ha omesso di disporre un supplemento istruttorio (CTU) in presenza di dubbi sulla genuinità delle sottoscrizioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha condiviso le doglianze della parte civile sul vizio motivazionale, rilevando che la motivazione della Corte d'appello era meramente apparente perché si limitava a richiamare la divergenza tra querela e dichiarazioni senza analizzare puntualmente il contenuto degli atti e delle prove acquisite. Ha precisato che l'art. 129, comma 2, c.p.p. non opera nel giudizio di legittimità promosso dalla sola parte civile limitatamente agli effetti civili. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha rinviato per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, rimettendo a questo anche la liquidazione delle spese relative a questo grado di legittimità. Le statuizioni penali rimangono intangibili nella parte non impugnata dalla difesa.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di truffa, ossia il fatto ascritto in capo al Gerardi; nella sentenza è citata quale capo d'imputazione originario rispetto alla decisione di assoluzione in appello
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte osserva che tale disposizione, che agevola l'economia processuale nel giudizio penale mediante il criterio di prevalenza di formule, non è applicabile nel giudizio di legittimità promosso dalla sola parte civile e volto a contestare effetti civili di una sentenza di assoluzione, poiché la norma è compatibile con le garanzie difensive solo quando il giudice decide sulla regiudicanda penale
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte richiama il vizio motivazionale previsto da questa disposizione (motivazione apparente): sussiste quando il giudice indica la fonte della prova senza valutare criticamente i concreti elementi probatori; tale vizio è stato ritenuto presente nella sentenza impugnata
Massime di principio
- Il giudice di merito deve fornire una motivazione critica e analitica: non è sufficiente richiamare la mera divergenza tra querela e deposizione senza esporre il contenuto concreto degli atti e la valutazione dei singoli elementi di prova.
- Se la querela è stata acquisita al solo fine della procedibilità, il giudice deve esplicitare se e in quale misura ne abbia autorizzato l'utilizzo probatorio; in mancanza la valutazione probatoria resta inadeguata.
- Quando emergono dubbi sulla genuinità di sottoscrizioni o su profili tecnici documentali, il giudice dovrebbe valutare l'opportunità di un supplemento istruttorio (es. CTU) prima di esprimere un giudizio decisivo sulla responsabilità civile o penale.
- In cassazione promossa dalla sola parte civile sui soli effetti civili, le statuizioni penali non impugnate restano intangibili, ma la motivazione della sentenza impugnata va comunque verificata con riferimento agli effetti civili: vizii motivazionali possono determinare annullamento limitato agli effetti civili e rinvio.
- La mera elencazione delle fonti probatorie senza valutazione critica degli elementi raccolti configura motivazione apparente e può giustificare l'annullamento con rinvio per un nuovo esame del giudice competente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3471/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3472/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3474/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3476/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3477/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3478/2023 del 27/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →