Sentenza n. 1119/2026 - Catania, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento della Direzione generale della previdenza militare e della leva prot. n-OMISSIS- notificato il 13 marzo 2025, di rigetto dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio per la patologia: -OMISSIS-; - occorrendo, del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto o provvedimento comunque annesso, connesso, consequenziale o presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia e rigetto dell'istanza di equo indennizzo, adottato sulla base del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia, nonché il presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio. Ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, erronea valutazione o travisamento dei fatti e contraddittorietà. A sostegno ha prodotto una consulenza medico-legale, secondo cui il servizio prestato, comprensivo di attività addestrative e operative in montagna, formazione per la qualifica di pattugliatore scelto, impiego di dispositivi incidenti sulla colonna e attività in condizioni disagiate o proibitive, avrebbe costituito concausa efficiente e determinante, o comunque fattore di accelerazione o aggravamento, della patologia. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Comitato aveva invece escluso il nesso causale o concausale, rilevando l'assenza di esposizione a specifici fattori di rischio per servizi su automezzi, mezzi meccanici, natanti o velivoli e la limitata movimentazione di carichi, nonché la mancanza di attività lavorative caratterizzate da costante ed elevato impegno fisico, considerando prevalenti condizioni predisponenti endogene ed extra-lavorative.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese. Ha ritenuto legittimo il diniego ministeriale, motivato per relationem mediante adesione al parere del Comitato di verifica. Tale parere costituisce il momento di sintesi e di superiore valutazione dei precedenti giudizi medico-legali, in ragione della composizione interdisciplinare del Comitato e della più ampia istruttoria; l'amministrazione deve quindi limitarsi a verificarne estrinsecamente completezza e regolarità e può discostarsene soltanto in presenza di elementi non esaminati, omissioni o violazioni procedimentali, richiedendo in tal caso un nuovo parere. Nel merito, il giudice ha affermato che la normale attività di servizio non è sufficiente a dimostrare la causa o concausa dell'infermità: occorrono situazioni particolari ed eccezionali, consistenti in fatti o eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, adeguatamente documentati. Le attività peculiari richiamate dal ricorrente erano risultate limitate, discontinue e temporalmente circoscritte, sicché non era stata dimostrata una correlazione causale o concausale tra servizio e patologia. La consulenza medico-legale di parte esprimeva una diversa valutazione delle stesse circostanze, ma non dimostrava l'inattendibilità scientifica del parere del Comitato né errori nell'applicazione della regola tecnico-scientifica ai fatti accertati. Non sussistevano pertanto né difetto di istruttoria né i presupposti per disporre verificazione o consulenza tecnica d'ufficio, ammissibili solo in presenza di fondati dubbi sull'erroneità della regola scientifica applicata o di errori nella sua concreta applicazione.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel dispositivo quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo, nella versione modificata dal d.lgs. 101/2018, a tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio costituisce la sintesi e la valutazione superiore dei precedenti accertamenti medico-legali; l'amministrazione può discostarsene soltanto sulla base di elementi non esaminati dal Comitato, evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, previa richiesta di un nuovo parere.
- Per riconoscere una patologia come dipendente o concausata dal servizio non è sufficiente la normale attività lavorativa: devono essere provate condizioni particolari ed eccezionali, eccedenti l'ordinario svolgimento del servizio e gravose per intensità e durata, idonee a incidere causalmente o concausalmente sull'infermità.
- Una consulenza medico-legale di parte che prospetti una diversa interpretazione delle medesime circostanze non dimostra, da sola, l'illegittimità del parere del Comitato di verifica, né consente di sostituire la valutazione privata a quella dell'organo collegiale.
- La verificazione o la consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio sulla dipendenza da causa di servizio possono essere disposte quando emergano fondati dubbi sull'erroneità della regola tecnico-scientifica applicata dal Comitato o su errori nella sua applicazione ai fatti di servizio; non sono necessarie per il solo contrasto tra valutazioni mediche di parte e parere collegiale.
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