Sentenza n. 5137/2026 - Roma, Sezione 2
Ricorso per l’ottemperanza della sentenza TAR LAZIO-ROMA n. 15838/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 15838/2025, quanto all’ostensione documentale e al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse eseguito correttamente la precedente sentenza, che aveva annullato il riscontro parziale dell’amministrazione e ordinato la trasmissione di tutti i documenti considerati per la formazione dell’estratto contributivo del 31 gennaio 2025, nonché di ogni documento utile o pertinente alla ricostruzione della posizione previdenziale. Secondo il ricorrente, la nota ministeriale dell’8 settembre 2025 si era limitata a ritrasmettere la documentazione già allegata alla nota dell’11 aprile 2025, annullata dal giudice, e il Ministero non aveva inoltre corrisposto le spese di lite liquidate nella precedente sentenza. Il Ministero ha sostenuto di avere dato esecuzione al giudicato mediante la nota dell’8 settembre 2025, dichiarando di avere messo a disposizione tutta la documentazione relativa alla ricostruzione della posizione assicurativa, e ha giustificato il mancato pagamento delle spese per la mancata ricezione della documentazione necessaria.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. È stata respinta la domanda relativa all’ulteriore ostensione documentale, poiché nella nota dell’8 settembre 2025 il Ministero aveva dichiarato, sotto la propria responsabilità, di avere trasmesso la documentazione sulla base della quale erano state eseguite le lavorazioni sulla posizione assicurativa. Il ricorrente, inoltre, non aveva indicato quali specifici documenti mancassero. Il giudice ha chiarito che il giudizio di ottemperanza relativo all’accesso non può imporre all’amministrazione di ricostruire documenti mai formati, rielaborare dati o svolgere indagini retrospettive, né può trasformarsi in uno strumento per ottenere la correzione dell’estratto contributivo o la riedizione dell’attività amministrativa. È stata invece accolta la domanda relativa alle spese di lite della precedente sentenza: il Ministero è stato obbligato, ove non avesse già adempiuto, a corrisponderle entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, al netto di quanto eventualmente già versato. In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice potrà nominare un commissario ad acta su istanza di parte. Le spese del presente giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
La precedente controversia aveva avuto ad oggetto l’accesso documentale e aveva condotto all’ordine di ostensione della documentazione rilevante per la ricostruzione della posizione previdenziale.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Il diritto di accesso riconosciuto dalla precedente sentenza riguardava i documenti effettivamente formati e detenuti dall’amministrazione, senza estendersi alla creazione o rielaborazione di documenti e dati.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una precedente pronuncia in materia di accesso documentale, l’amministrazione non è tenuta a formare documenti mai esistiti, rielaborare dati, svolgere indagini retrospettive o correggere l’attività amministrativa sostanziale per soddisfare la pretesa ostensiva.
- Il diritto di accesso e il relativo giudicato hanno per oggetto documenti esistenti e detenuti dall’amministrazione; l’accertata inesistenza materiale di ulteriori atti impedisce di imporne l’ostensione anche quando una precedente pronuncia ne abbia presupposto l’esistenza.
- Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente che deduce l’inesatta esecuzione di un ordine di ostensione deve indicare, almeno in termini specifici, quali documenti manchino rispetto a quelli dovuti; non è sufficiente contestare genericamente la completezza della documentazione trasmessa.
- L’ordine giudiziale di pagamento delle spese di lite contenuto in una sentenza amministrativa è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza, con assegnazione di un termine e possibilità di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
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