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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1092

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1092 della Commissione, del 2 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 al fine di aggiornare l’elenco delle sostanze attive approvate o che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 eliminando dall’elenco UE diverse sostanze attive non più approvate o considerate approvate per mancata o ritirata domanda di rinnovo. Inoltre, interviene su alcune voci composite dell’allegato, sopprimendo singoli ceppi o componenti e, per alcune sostanze, sostituendo la voce con una formulazione aggiornata comprensiva di condizioni d’impiego. Si tratta di un intervento di coordinamento e chiarezza nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate o considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con soppressione di sostanze non rinnovate e modifica di alcune voci dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’elenco delle sostanze attive riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, cioè alle sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Incide sulle sostanze la cui approvazione è scaduta o per le quali non è stata presentata o è stata ritirata la domanda di rinnovo; non introduce un nuovo regime generale, ma aggiorna l’elenco esistente.

Aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate nel settore dei prodotti fitosanitari

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1092 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate o considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’obiettivo è adeguare l’allegato alla situazione delle singole sostanze alla luce delle domande di rinnovo presentate, ritirate o non presentate, in un’ottica di chiarezza e trasparenza.

Contesto normativo e base giuridica

L’atto è adottato sulla base dell’articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. La Commissione precisa che le misure sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Sostanze attive soppresse dall’allegato

Una prima serie di interventi consiste nella soppressione di sostanze attive presenti nell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 ma non più approvate o considerate approvate per effetto della scadenza del periodo di approvazione e dell’assenza o del ritiro della domanda di rinnovo. Tra le sostanze soppresse figurano, tra le altre, Adoxophyes orana granulovirus, acido L-ascorbico, Bacillus firmus ceppo I-1582, Bacillus pumilus QST 2808, bispyribac, cromafenozide, dodemorf, fenpirazamina, flubendiamide, flumetralin, gamma-cyhalothrin, meptildinocap, metaflumizone, penflufen, oli vegetali/olio di citronella, pyridalil, spinetoram, spiromesifen, spirotetramat e virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza.

Trichoderma atroviride e acidi grassi: voci modificate

Per la voce relativa a Trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum), la modifica riguarda la soppressione del ceppo IMI 206040, mentre resta disciplinato il ceppo T-11. Per quest’ultimo sono confermati i limiti di impiego ai soli usi come fungicida e il rinvio alle conclusioni della relazione di esame SANCO/1841/2008, con eventuali misure di mitigazione del rischio.

La voce sugli acidi grassi è riformulata come 'Acidi grassi da C7 a C20'. La nuova voce conserva, tra gli altri elementi, acido pelargonico e acidi grassi C7-C18 e sali di potassio insaturi C18, con approvazione decorrente dal 1o settembre 2009 e scadenza al 1o dicembre 2026. Sono inoltre confermati gli usi autorizzabili come insetticida, acaricida, erbicida e fitoregolatore e il riferimento alla relazione di esame SANCO/2610/2008.

Entrata in vigore ed effetti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con effetto immediato sull’aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per aggiornare l’elenco delle sostanze attive approvate o considerate approvate.

Soppressione di sostanze attive non rinnovate

Sono soppresse dall’allegato diverse sostanze attive per le quali la domanda di rinnovo non è stata presentata o è stata successivamente ritirata e per le quali, alla scadenza del periodo di approvazione, non sussiste più lo status di sostanza approvata o considerata approvata. Tra queste: Adoxophyes orana granulovirus, acido L-ascorbico, Bacillus firmus ceppo I-1582, Bacillus pumilus QST 2808, bispyribac, cromafenozide, dodemorf, fenpirazamina, flubendiamide, flumetralin, gamma-cyhalothrin, meptildinocap, metaflumizone, penflufen, oli vegetali/olio di citronella, pyridalil, spinetoram, spiromesifen, spirotetramat e virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza.

Soppressione di un ceppo di Trichoderma atroviride

La voce congiunta relativa a Trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum) è modificata eliminando il ceppo IMI 206040, per il quale non è stata presentata domanda di rinnovo e che non è più considerato approvato. Resta la voce relativa al ceppo T-11.

Riformulazione della voce sugli acidi grassi

La voce unitaria relativa ad acido caprico, acido caprileico, acidi grassi C7-C18 e sali di potassio insaturi C18, esteri metilici degli acidi grassi C8-C10, acido laurico, acido oleico e acido pelargonico è sostituita da una nuova voce 'Acidi grassi da C7 a C20'. La nuova formulazione mantiene tra le sostanze elencate acido pelargonico, acidi grassi C7-C18 e sali di potassio insaturi C18, con approvazione dal 1o settembre 2009 e scadenza al 1o dicembre 2026, e specifica gli usi autorizzabili (insetticida, acaricida, erbicida e fitoregolatore) e il richiamo alle conclusioni della relazione di esame SANCO/2610/2008.

Aggiornamento delle condizioni per Trichoderma atroviride T-11

Per il ceppo T-11 di Trichoderma atroviride sono confermati approvazione dal 1o maggio 2009 e scadenza al 30 novembre 2026. Le disposizioni specifiche limitano gli usi autorizzabili ai soli impieghi come fungicida e impongono di tenere conto delle conclusioni della relazione di esame SANCO/1841/2008, comprese le appendici I e II, con eventuali misure di mitigazione del rischio.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturaautorizzazione delle sostanze attivesicurezza alimentaremercato interno

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