Cassazione Civile, Ordinanza n. 34038/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa a IVA 2007 e ICI 2004-2005, sostenendo di essere venuto a conoscenza dell’iscrizione a ruolo solo successivamente e deducendo, tra l’altro, l’omessa/notificata invalida notifica dell’avviso di accertamento presupposto. La controversia riguardava in particolare la legittimità della notifica eseguita dal messo notificatore ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, nonostante dagli atti emergesse la residenza anagrafica del contribuente nel Comune interessato. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell’art. 60 d.P.R. 600/1973, in relazione agli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 140 c.p.c., e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente una situazione di irreperibilità temporanea e non avesse verificato le ricerche effettivamente svolte; 2) violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’invalidità della notifica dell’avviso presupposto travolgeva la cartella; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 7 e 17 L. 212/2000, in relazione all’art. 3 L. 241/1990, perché la CTR avrebbe respinto la censura sulla motivazione della cartella senza confrontarsi compiutamente con i motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che la notifica degli atti impositivi ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 richiede l’irreperibilità assoluta del contribuente nel Comune già sede del domicilio fiscale, da accertarsi mediante ricerche idonee e adeguatamente evincibili dalla relata. Ha censurato la CTR per avere applicato tale forma di notifica anche in una situazione che, sulla base della documentazione, mostrava la residenza del contribuente nello stesso Comune e per non aver verificato con precisione le ricerche compiute dal notificante. L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento dei restanti due motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e per la regolazione delle spese, incluse quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. 600/1973
La procedura ivi prevista è applicabile solo in presenza di irreperibilità assoluta del contribuente nel Comune del domicilio fiscale; richiede ricerche effettive e chiaramente risultanti dalla relata.
art. 26 d.P.R. 602/1973
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della notifica della cartella e degli atti presupposti.
art. 140 c.p.c.
È la forma notificatoria da seguire quando non ricorre l’irreperibilità assoluta, ma una mera assenza/irreperibilità relativa presso l’indirizzo conosciuto.
art. 19 d.lgs. 546/1992
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la nullità della notifica dell’atto presupposto si riflette sulla cartella impugnata.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro del dedotto vizio di omessa pronuncia o mancato esame della censura d’appello.
art. 7 L. 212/2000
Richiamato insieme all’art. 17 dello Statuto del contribuente in tema di motivazione degli atti del concessionario e dell’amministrazione.
art. 17 L. 212/2000
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle doglianze sulla motivazione della cartella.
art. 3 L. 241/1990
Richiamato come parametro generale di motivazione dell’atto amministrativo.
art. 360 c.p.c.
Utilizzato per incardinare le censure di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
Massime di principio
- In tema di notifica degli atti impositivi, la disciplina speciale dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 presuppone un’irreperibilità assoluta del contribuente nel Comune del domicilio fiscale; se il destinatario è solo temporaneamente assente o comunque rintracciabile all’indirizzo conosciuto, va applicato il diverso meccanismo notificatorio previsto dall’art. 140 c.p.c.
- Prima di procedere alla notifica per irreperibilità assoluta, il notificante deve svolgere ricerche effettive nel Comune del domicilio fiscale e darne conto in modo chiaro nella relata; non è richiesta una forma sacramentale, ma deve risultare verificabile l’effettivo compimento delle ricerche.
- La mera attestazione della mancata reperibilità del destinatario presso l’indirizzo non basta a integrare l’irreperibilità assoluta, se dagli atti risulta la permanenza della residenza o del domicilio fiscale nello stesso Comune.
- Quando è invalidamente notificato l’atto presupposto, la cartella di pagamento che su di esso si fonda è censurabile per derivata invalidità, salvo che il rapporto processuale e le difese consentano un autonomo scrutinio nei limiti di legge.
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