Cassazione Civile, Ordinanza n. 27355/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia tra due privati nasceva da una collaborazione qualificata in primo grado dal Tribunale come rapporto di associazione in partecipazione, mentre l'attore sosteneva che tra le parti esistesse una società di fatto, con conseguente pretesa di utili, somme connesse a un rapporto agenziale, liquidazione della quota e risarcimento del danno. In appello la Corte territoriale aveva invece ritenuto sussistente il rapporto societario e, con successiva vicenda processuale, la Corte di cassazione aveva cassato la sentenza d'appello per nullità della notifica dell'atto di appello a un procuratore cancellato dall'albo. Riassunto il giudizio avanti alla Corte d'appello, quest'ultima aveva dichiarato inammissibile la riassunzione, ritenendo che, per la natura restitutoria del rinvio, fosse necessaria la rinnovazione della notifica dell'atto di appello e non la mera riassunzione del giudizio sospeso. Contro tale decisione il ricorrente ha proposto quattro motivi: violazione o falsa applicazione degli artt. 393 e 394 c.p.c.; violazione o falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c.; violazione o falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c. e degli artt. 328, 392 e 394 c.p.c.; violazione o falsa applicazione dell'art. 111 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nell'esame dei motivi di ricorso perché ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ciò in ragione del mancato deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte, nonostante l'ordinanza interlocutoria avesse assegnato il termine per provvedervi. La Corte ha quindi applicato l'art. 371 bis c.p.c. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 393 c.p.c.
richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo, in tema di effetti della cassazione con rinvio e riassunzione del processo
art. 394 c.p.c.
richiamato come norma asseritamente violata nel primo e terzo motivo, in tema di riassunzione del giudizio di rinvio
art. 156 c.p.c.
richiamato nei motivi secondo e terzo, in relazione alla validità degli atti processuali e alla sanatoria delle nullità
art. 328 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo, insieme agli artt. 392 e 394 c.p.c.
art. 392 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo, in tema di riassunzione del processo dopo cassazione con rinvio
art. 111 Cost.
richiamato nel quarto motivo come parametro costituzionale
art. 371 bis c.p.c.
norma posta a base della declaratoria di improcedibilità per mancato deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio nel termine assegnato
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma indicata come fonte dell'inserimento del meccanismo di raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione dispone l'integrazione del contraddittorio, il mancato deposito dell'atto di integrazione entro il termine assegnato determina l'improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per omessa integrazione del contraddittorio preclude ogni esame dei motivi di ricorso, anche se attinenti a questioni processuali di merito rilevanti.
- Nel giudizio di legittimità, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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