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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8496/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 e 186-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) con tassi alcolemici pari a 1,95 e 1,93 g/l e con aggravanti (patente conseguita da meno di tre anni e orario notturno). La ricorrente deduce l'erronea esclusione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che il comportamento fosse non abituale, che avesse collaborato con gli operanti e non avesse sintomi evidenti di ubriachezza; inoltre lamenta presunta contraddittorietà nel riconoscere attenuanti e sospensione della pena ma non la non punibilità per tenuità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha condiviso la motivazione dei giudici di merito secondo cui, pur non essendo necessario esaminare tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., sono stati indicati e valutati quelli rilevanti: l'elevato tasso alcolemico, il fatto che la patente era stata conseguita da meno di tre anni e l'orario notturno hanno costituito elementi congiunti che rendono la condotta particolarmente pericolosa e incompatibile con la deroga ex art. 131-bis c.p. La seconda censura è stata ritenuta generica e infondata: il riconoscimento di pena nel minimo edittale, di circostanze attenuanti e di sospensione condizionale non impone automaticamente il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede la causa di esclusione della punibilità per fatti di particolare tenuità; la sua applicazione richiede una valutazione comparata della offensività del fatto e dei canoni dell'art. 133 c.p.; nel caso concreto è stata esclusa in presenza di elementi che hanno evidenziato elevata pericolosità.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la determinazione del trattamento sanzionatorio e per la valutazione della gravità del fatto; ai fini dell'art. 131-bis la valutazione sulla tenuità si effettua facendo riferimento a questi criteri, senza obbligo di esaminare tutti gli elementi, ma indicando quelli ritenuti rilevanti.

  • art. 186 cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

    commi 1, 2 lett. c) e 2-sexies

    Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza e prevede differenti fattispecie e aggravanti in base al tasso alcolemico e ad altre circostanze; nel caso la recidiva/particolare gravità è stata desunta dai valori alcolemici elevati e dalle circostanze (patente recente, orario notturno).

  • art. 186-bis cod. strada

    Prevede ulteriori disposizioni sanzionatorie collegate alla guida in stato di ebbrezza; richiamata insieme all'art. 186 per definire il quadro sanzionatorio applicato in concreto.

  • Corte Cost. sent. n. 186/2000

    Citata in relazione al mancato riconoscimento di esonero dal pagamento alla Cassa delle ammende; la decisione è richiamata per motivare l'obbligo di pagamento in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; non è necessario esaminare tutti i criteri, ma il giudice deve indicare e motivare quelli ritenuti rilevanti.
  • Aggravanti quali elevato tasso alcolemico, guida in orario notturno e possesso della patente da meno di tre anni, considerate congiuntamente, aumentano la pericolosità della condotta e rendono improbabile il riconoscimento della tenuità del fatto.
  • Il riconoscimento di attenuanti, del minimo di pena o della sospensione condizionale non implica automaticamente l'applicabilità dell'art. 131-bis; la non punibilità per tenuità è autonoma e richiede una specifica valutazione della offensività minima del fatto.
  • Motivazioni generiche o non specificamente ancorate ai criteri dell'art. 133 c.p. difficilmente riescono a convincere i giudici superiori; chi impugna per tenuità deve proporre argomentazioni concrete e riferite ai criteri rilevanti.
  • In sede di cassazione un ricorso può essere dichiarato inammissibile se manifestamente infondato quando la valutazione di merito abbia indicato e motivato ragionevolmente i criteri usati per escludere la tenuità.

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