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Sentenza

Sentenza n. 4035/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, sez. I bis, 24/07/2025, n. 14685, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota di rigetto del 22 dicembre 2023 dell'istanza di revisione prezzi relativa al servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa contestava il diniego opposto all'istanza di revisione prezzi del 9 ottobre 2023 relativa a contratti attuativi di una convenzione Consip per il noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente. L'amministrazione aveva ritenuto applicabile esclusivamente l'art. 1, comma 511, della legge n. 208 del 2015, subordinando la revisione al verificarsi di un aumento del prezzo complessivo pari almeno al 10 per cento. Il TAR aveva condiviso tale impostazione, escludendo l'applicazione della clausola di revisione contenuta nella convenzione e respingendo il ricorso per mancata dimostrazione del superamento della soglia del 10 per cento. In appello l'impresa deduceva l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016, della clausola revisionale prevista dalla lex specialis e dell'art. 1, comma 511, della legge n. 208 del 2015.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, riformato la sentenza del TAR e accolto il ricorso di primo grado, annullando la nota di rigetto del 22 dicembre 2023. Ha ritenuto che l'art. 1, comma 511, della legge n. 208 del 2015 non fosse applicabile in via esclusiva, poiché mancavano almeno due suoi presupposti: l'oggetto del contratto non consisteva in beni indifferenziati, fungibili e standardizzati, trattandosi di autoveicoli caratterizzati da specifici livelli di qualità e prestazione; inoltre non risultava acquisito il parere dell'autorità indipendente di settore o, in mancanza, dell'AGCM. L'assenza di tali presupposti non impediva l'applicazione di una clausola revisionale autonoma prevista dalla convenzione ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016. La clausola dell'allegato 5B prevedeva, dopo dodici mesi dall'attivazione dei contratti, una revisione annuale dei canoni sulla base dell'indice di inflazione acquisita relativo alla divisione Trasporti, pubblicato dall'ISTAT, senza richiedere il superamento di una soglia minima del 10 per cento. La clausola era ritenuta chiara, precisa e inequivocabile e conforme all'art. 106. L'amministrazione dovrà quindi avviare una specifica istruttoria applicando la clausola pattizia. Le amministrazioni resistenti sono state condannate alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in euro 4.000 oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 511, l. 208/2015

    nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore [...] qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale [...] l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere [...] una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo

    La disposizione presuppone, tra l'altro, che la clausola revisionale sia collegata a beni indifferenziati e che sia acquisito il parere dell'autorità indipendente di settore o dell'AGCM; non si applica in via esclusiva quando tali presupposti mancano.

  • art. 106 d.lgs. 50/2016

    I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento [...] se le modifiche [...] sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi

    Consente l'applicazione di clausole revisionali predisposte nella documentazione di gara, purché chiare, precise e inequivocabili e tali da definire portata, natura e condizioni della revisione; la clausola può operare senza una soglia minima del 10 per cento se tale soglia non è prevista.

  • clausola revisionale dell'allegato 5B al capitolato

    Trascorsi 12 mesi dall'attivazione dei singoli contratti, i canoni saranno sottoposti a revisione con cadenza annuale [...] La revisione sarà operata sulla base di una istruttoria condotta dalle Amministrazioni Contraenti. Ai canoni sarà applicato l'indice di “Inflazione acquisita” relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato sul Prospetto degli “Indici dei prezzi al consumo NIC, per divisione di spesa”, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica

    La clausola stabilisce le condizioni per la revisione dei canoni: decorso di dodici mesi, istruttoria dell'amministrazione e applicazione dell'indice ISTAT relativo ai trasporti; non prevede una soglia minima di incremento.

Massime di principio

  • La disciplina speciale della revisione prezzi prevista dall'art. 1, comma 511, della legge n. 208 del 2015 presuppone che la clausola sia collegata al valore di beni indifferenziati, fungibili e standardizzati, nonché l'acquisizione del parere dell'autorità indipendente di settore o, in mancanza, dell'AGCM; in assenza di tali presupposti, la disposizione non può essere applicata in via esclusiva.
  • La previsione dell'art. 1, comma 511, della legge n. 208 del 2015 non esclude l'applicazione di una distinta clausola di revisione prezzi inserita nella documentazione di gara ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016.
  • Una clausola di revisione prezzi prevista nei documenti di gara è legittimamente applicabile quando individua in modo chiaro, preciso e inequivocabile la portata della modifica, le condizioni di operatività e l'indice di riferimento.
  • Quando la lex specialis prevede una revisione annuale dei prezzi sulla base di un indice ISTAT dopo il decorso di un determinato periodo, la revisione non può essere subordinata a una soglia minima di incremento non prevista dalla clausola stessa.
  • In presenza dei presupposti stabiliti dalla clausola revisionale, la stazione appaltante deve svolgere la specifica istruttoria prevista dalla clausola e non può respingere l'istanza applicando esclusivamente una diversa disciplina revisionale non pertinente.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblico
RamiContratti pubblici
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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