Sentenza n. 2012/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria del 9 ottobre 2025, n. 1614, che aveva condannato la Regione a provvedere espressamente sull’istanza del gestore della struttura sanitaria
Esito
La controversia
La società, gestore di una struttura sanitaria privata, ha agito in ottemperanza della sentenza del TAR che aveva imposto alla Regione Calabria di rispondere all’istanza del 5 agosto 2024. Con tale istanza aveva chiesto il riconoscimento e il pagamento di € 421.748,72 per i maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale negli anni 2020-2022 e di € 23.340,46 per i costi connessi al mancato fatturato nello stesso periodo, oltre interessi e rivalutazione. Il ricorso è stato proposto perché, nonostante la sentenza, permaneva l’inerzia regionale.
La decisione
La Regione ha depositato una nota dell’1 aprile 2026 con cui ha fornito un riscontro espresso all’istanza. Il Collegio ha ritenuto che, nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza resa contro il silenzio, rilevi l’avvenuta risposta e non la sua satisfattività né l’eventuale illegittimità delle determinazioni assunte, che dovranno essere contestate con un distinto mezzo di impugnazione. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della Regione, considerato il ritardo di quasi venti mesi dall’istanza e di quasi sei mesi dalla sentenza: liquidati € 1.000, oltre contributo unificato, spese generali del 15%, IVA e CPA, con distrazione al difensore.
Norme richiamate
art. 4 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
Sulla seconda richiesta, la Regione Calabria ha riferito che per far fronte ai maggiori costi sostenuti nel corso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 era possibile, in base alle previsioni discendenti dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 4 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, un eventuale e facoltativo adeguamento tariffario esclusivamente all’esito di una rinegoziazione degli accordi contrattuali già sottoscritti per l’erogazione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Secondo la ricostruzione della nota regionale riportata in sentenza, l’adeguamento tariffario per i maggiori costi Covid era eventuale e facoltativo e presupponeva la rinegoziazione degli accordi contrattuali; non derivava automaticamente dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza che ha accertato l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, la sopravvenuta adozione di un riscontro espresso esaurisce l’obbligo oggetto del giudicato e può determinare la cessazione della materia del contendere, senza che il giudice dell’ottemperanza debba valutarne la satisfattività o la legittimità.
- L’eventuale illegittimità della determinazione adottata dall’amministrazione in risposta all’istanza non può essere fatta valere nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il precedente obbligo di provvedere, ma richiede uno specifico mezzo di impugnazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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