Sentenza del 13/10/2020 n. 5448 - Comm. Trib. Prov. Catania
Processo tributario - Mancata costituzione resistente - Principio di non contestazione fatti - Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel processo tributario il convenuto non si è costituito; si è dibattuto se la mancata costituzione del resistente potesse essere interpretata come non contestazione dei fatti allegati dall'attore e quindi esonerare quest'ultimo dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto.
La decisione
La Commissione ha ritenuto inapplicabile il principio di 'non contestazione dei fatti' alla sola mancata costituzione del resistente: l'assenza del convenuto non comporta l'automatica ammissione dei fatti dedotti dall'attore. Rimane dunque a carico dell'attore l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto; in mancanza di prova adeguata, il ricorso è stato respinto (o la domanda dichiarata infondata). Cfr. CTR Palermo, sez. I, 03/07/2017, n.2464.
Norme richiamate
CTR Palermo, sez. I, 03/07/2017, n.2464
La giurisprudenza afferma che la mancata costituzione del resistente non equivale a confessione né a non contestazione dei fatti; l'onere probatorio resta a carico dell'attore.
art. 2697 cod. civ.
Principio generale secondo cui chi deduce un fatto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; ne consegue che l'onere della prova non viene meno per effetto della mancata costituzione del convenuto.
Massime di principio
- La mancata costituzione del resistente non vale come ammissione dei fatti dedotti dall'attore: l'attore deve comunque provare il proprio diritto.
- Il giudice non può decidere favorevolmente all'attore solo sulla base dell'assenza del resistente; è necessaria una valutazione delle prove effettivamente prodotte.
- Se l'attore non fornisce elementi probatori sufficienti, il ricorso può essere respinto anche in assenza della costituzione del resistente.
- L'assenza del resistente può produrre effetti procedurali (es. decadenze, possibilità di pronuncia in contumacia se espressamente prevista), ma non elimina l'onere probatorio dell'attore.
- Per aumentare le probabilità di successo, l'attore deve allegare e documentare compiutamente i fatti costitutivi del proprio diritto (documenti, perizie, testimonianze ove ammesse).
- Occorre verificare se la normativa specifica del settore preveda effetti particolari per la mancata costituzione; in assenza di norme speciali, prevale il principio generale dell'onere della prova.
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