Cassazione Penale, Sentenza n. 40351/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva confermato la condanna per ricettazione. Denuncia la nullità della decisione per violazione del diritto di difesa, sostenendo che le conclusioni scritte del difensore di fiducia, in vista della trattazione scritta, non furono acquisite al fascicolo e che la requisitoria scritta del Procuratore generale venne inviata al difensore precedente, poi revocato, senza che il nuovo difensore potesse prenderne visione. Lamenta dunque la mancata acquisizione delle conclusioni difensive e la mancata comunicazione della requisitoria, oltre alla mancata considerazione della nomina del nuovo difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza: il ricorrente non ha prodotto in atti una procura validamente e tempestivamente depositata, con data certa anteriore alla trattazione. Dalla documentazione risultava un mandato privo di data e senza elementi utili a dimostrarne il tempestivo conferimento e deposito. Perciò il motivo relativo alla violazione del diritto di difesa non è stato valutato nel merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
La norma, evocata dal ricorrente in relazione alla trattazione scritta e alle conclusioni, è stata richiamata come fondamento del diritto a che le conclusioni difensive siano acquisite; la Corte però ha escluso il vizio per inammissibilità del ricorso dovuta alla mancanza di prova della tempestiva procura.
art. 24 Costituzione
Richiamato come garanzia del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la presunta lesione non potesse essere esaminata in mancanza degli elementi probatori e documentali richiesti dal principio di autosufficienza del ricorso.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Ricondotto al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare e, se necessario, allegare gli atti che intende far valutare per evitare l'inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; con essa la Corte ha anche disposto la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per colpa nell'origine dell'inammissibilità.
Giurisprudenza citata: Sez. 5 Sentenza n. 5897 del 03/12/2020 (Cossu)
Precedente richiamato per confermare il principio che in cassazione, anche dopo l'introduzione dell'art. 165-bis disp. att., si applica il principio di autosufficienza del ricorso, con l'onere di indicare puntualmente e, se necessario, allegare gli atti ritenuti travisati.
Massime di principio
- In cassazione è essenziale il rispetto del principio di autosufficienza: il ricorso deve indicare e, quando necessario, allegare i documenti e le procure che si assumono rilevanti per evitare l'inammissibilità.
- Se si cambia difensore durante il giudizio d'appello, occorre depositare tempestivamente e con data certa la nuova procura presso la cancelleria del giudice competente e conservare la prova dell'avvenuta trasmissione (pec, ricevute), in modo da dimostrare la tempestiva nomina.
- Nelle trattazioni a trattazione scritta assicurarsi che le conclusioni difensive siano formalmente acquisite al fascicolo e, se ciò non avviene, produrre subito prova documentale della trasmissione o sollecitare l'acquisizione prima della decisione.
- La mera affermazione, in sede di ricorso, di una lesione del diritto di difesa non è sufficiente: bisogna allegare elementi probatori che consentano alla Corte di verificare il difetto procedurale invocato.
- La mancata osservanza degli obblighi formali (procure non datate o non prodotte) può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche conseguenze economiche, compresa la condanna alla Cassa delle ammende se sussiste colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
- Se si ritiene che atti fondamentali (es. requisitoria del pubblico ministero) siano stati inviati al difensore errato, conservare e produrre le prove delle comunicazioni (PEC, ricevute di notifica) e chiedere, se possibile, rimedio al giudice d'appello prima della decisione.
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