Regolamento (UE) 2019/1293
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1293 della Commissione, del 29 luglio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda l'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'allegato II e il modello di certificato sanitario per cani, gatti e furetti di cui all'allegato IV (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per adeguare gli elenchi dei territori e paesi terzi rilevanti ai fini dell'ingresso non commerciale di cani, gatti e furetti nell'Unione e per sostituire alcuni riferimenti normativi nel modello di certificato sanitario. La modifica riflette, tra l'altro, l'inclusione del regime SEE per la Norvegia e l'aggiornamento delle norme sul controllo dell'Echinococcus multilocularis. È inoltre previsto un periodo transitorio per l'accettazione di certificati rilasciati secondo il precedente modello, al fine di evitare perturbazioni nei movimenti degli animali.
Modifica l'elenco dei territori e paesi terzi e il modello di certificato sanitario per i movimenti non commerciali di cani, gatti e furetti verso l'UE.
Ambito di applicazione
Si applica ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti verso uno Stato membro dell'Unione europea da territori e paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 576/2013. Incide sugli operatori e sui proprietari/trasportatori che presentano animali da compagnia all'ingresso nell'UE, nonché sulle autorità competenti e sui veterinari ufficiali o autorizzati che rilasciano e controllano il certificato sanitario. Si applica anche al regime SEE, con particolare riferimento alla Norvegia; sono previste disposizioni transitorie per alcuni certificati rilasciati entro il 31 ottobre 2019, utilizzabili fino al 28 febbraio 2020.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per cani, gatti e furetti
Il regolamento interviene sul quadro applicabile ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso l'Unione, aggiornando sia gli elenchi dei territori e paesi terzi rilevanti sia il modello di certificato sanitario utilizzato all'ingresso. La modifica risponde anche all'esigenza di allineare il testo alle nuove norme sul controllo dell'infezione da Echinococcus multilocularis e alla disciplina SEE applicabile alla Norvegia.
Contesto normativo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 576/2013, in particolare sugli articoli 13, paragrafo 2, e 25, paragrafo 2. Nei considerando si precisa che il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 definisce gli elenchi dei territori e paesi terzi e il certificato sanitario richiesto per i movimenti verso uno Stato membro di cani, gatti e furetti da territori e paesi terzi.
Aggiornamento degli elenchi dei territori e paesi terzi
L'articolo 1 sostituisce le parti 1 e 2 dell'allegato II del regolamento (UE) n. 577/2013. La parte 1 contiene l'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013; la parte 2 contiene l'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Nel nuovo assetto, la Norvegia viene eliminata dalla parte 1, perché il suo regime è già coperto dall'integrazione nell'accordo SEE e dalla decisione del Comitato misto SEE n. 66/2016. Inoltre, la denominazione 'ex Repubblica iugoslava di Macedonia' è aggiornata in 'Macedonia del Nord'.
Modello di certificato sanitario
L'articolo 1 sostituisce anche l'allegato IV, parte 1, del regolamento (UE) n. 577/2013. Il nuovo certificato sanitario si applica ai movimenti non commerciali di cani, gatti e furetti verso uno Stato membro conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 576/2013. Il modello richiede l'indicazione di dati identificativi della spedizione, dell'animale, dell'origine e destinazione, nonché la certificazione sanitaria da parte di un veterinario ufficiale o, secondo i casi previsti, di un veterinario autorizzato dall'autorità competente.
Requisiti sanitari richiamati nel certificato
Il certificato disciplina diverse ipotesi:
- il movimento deve essere non finalizzato alla vendita o al trasferimento di proprietà;
- in linea generale gli animali devono accompagnare il proprietario o una persona da lui autorizzata entro cinque giorni dal movimento;
- è previsto un limite ordinario di cinque animali, salvo eccezioni per animali di età superiore a sei mesi partecipanti a competizioni, mostre, eventi sportivi o allenamenti collegati, purché iscritti o registrati presso l'organizzazione dell'evento;
- per gli animali giovani sono previste condizioni specifiche se non vaccinati contro la rabbia o se la vaccinazione è recente, con richiami alla dichiarazione del proprietario, al contatto con animali selvatici suscettibili alla rabbia e alla situazione della madre;
- per gli animali vaccinati è richiesto, nei casi previsti, un test di titolazione degli anticorpi contro la rabbia con titolo almeno pari a 0,5 UI/ml, effettuato da laboratorio riconosciuto;
- per alcuni cani diretti verso Stati membri elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 è richiesto il trattamento contro Echinococcus multilocularis secondo l'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2018/772.
Riferimenti aggiornati in materia di Echinococcus multilocularis
I considerando chiariscono che il regolamento delegato (UE) 2018/772 ha sostituito il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 e che il regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 contiene l'elenco degli Stati membri, o parti di essi, che possono applicare misure sanitarie preventive contro Echinococcus multilocularis. Per questa ragione, il modello di certificato dell'allegato IV viene aggiornato con i riferimenti normativi corretti.
Periodo transitorio per i certificati precedenti
L'articolo 2 introduce una regola transitoria: fino al 28 febbraio 2020 gli Stati membri devono autorizzare l'entrata di cani, gatti e furetti accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 ottobre 2019 secondo il modello precedente, cioè quello dell'allegato IV, parte 1, del regolamento (UE) n. 577/2013 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/561. La finalità dichiarata è evitare perturbazioni negli spostamenti degli animali.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° novembre 2019. Il testo precisa inoltre la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati II e IV del regolamento (UE) n. 577/2013
L'articolo 1 sostituisce la parte 1 dell'allegato II, la parte 2 dell'allegato II e la parte 1 dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 con i testi riportati rispettivamente negli allegati I, II e III del presente regolamento.
Elenco dei territori e paesi terzi dell'allegato II, parte 1
La nuova parte 1 dell'allegato II contiene l'elenco dei territori e paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013. Rispetto alla versione precedente, la Norvegia non è più inclusa, poiché i movimenti dalla Norvegia sono disciplinati nell'ambito del SEE.
Elenco dei territori e paesi terzi dell'allegato II, parte 2
La nuova parte 2 dell'allegato II aggiorna l'elenco dei territori e paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013, includendo la denominazione aggiornata 'Macedonia del Nord' al posto di 'ex Repubblica iugoslava di Macedonia'.
Nuovo modello di certificato sanitario
L'allegato IV, parte 1, è sostituito per aggiornare il certificato sanitario per i movimenti non commerciali di cani, gatti e furetti verso uno Stato membro, con adeguamenti ai riferimenti normativi relativi alle misure contro l'Echinococcus multilocularis. I riferimenti al regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 sono sostituiti con i riferimenti al regolamento delegato (UE) 2018/772 e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/878.
Regime di certificazione e condizioni sanitarie
Il modello di certificato disciplina identificazione degli animali, requisiti relativi alla rabbia, eventuale test di titolazione degli anticorpi, e, per i cani destinati a specifici Stati membri, l'eventuale trattamento contro Echinococcus multilocularis ai sensi dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2018/772.
Disposizione transitoria sui certificati precedenti
Per evitare perturbazioni nei movimenti di cani, gatti e furetti, gli Stati membri devono autorizzare fino al 28 febbraio 2020 l'entrata di animali accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 ottobre 2019 secondo il modello dell'allegato IV, parte 1, del regolamento (UE) n. 577/2013 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/561.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1° novembre 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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