Sentenza n. 3124/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro 8 gennaio 2025 n. 33.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, 8 gennaio 2025, n. 33, recante condanna al pagamento delle somme spettanti per la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, munita di formula esecutiva, notificata al Ministero e passata in giudicato, non era stata eseguita. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto del ricorrente a usufruire della carta elettronica per le annualità indicate e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute. Il ricorrente ha rappresentato che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione prodotta e le dichiarazioni del ricorrente hanno dimostrato l'assenza di pagamenti; il Ministero non ha formulato contestazioni sull'an o sul quantum del credito né ha fornito prova dell'adempimento. Il giudice ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura del ricorrente per eseguire il pagamento e compiere gli atti necessari. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il pagamento da parte dell'amministrazione debitrice può essere preteso coattivamente, nel caso considerato, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata, una volta decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento dei debiti pubblici, integra inottemperanza quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto.
- Se l'amministrazione costituita non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito risultante dal titolo giudiziale e non fornisce indicazioni sull'adempimento, il giudice può accertare l'inottemperanza sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
- In caso di accertata inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia, individuandone funzioni e termine di intervento.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, il relativo compenso può essere considerato compreso nella retribuzione già percepita, senza autonoma liquidazione a carico dell'amministrazione inadempiente.
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