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Sentenza

Sentenza del 15/10/2018 n. 25651 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI Cessione intracomunitaria - Omessa o errata comunicazione del codice identificativo di un tributo - Violazione meramente formale - Condizioni - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la non imponibilità IVA di alcune cessioni intracomunitarie effettuate nel 2002 verso due operatori spagnoli. In particolare, sosteneva che l'errata indicazione del numero identificativo IVA del cessionario e la mancata verifica della sua effettiva soggettività passiva imponessero l'applicazione dell'IVA. Con un secondo motivo, denunciava inoltre l'insufficiente motivazione della sentenza regionale, che aveva ritenuto provati il regolare assolvimento dell'imposta e gli adempimenti contabili dell'acquirente senza esaminare una comunicazione dell'autorità fiscale spagnola potenzialmente attestante l'inesistenza della soggettività IVA e dell'operazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che l'omessa o errata indicazione del numero identificativo IVA del cessionario è una violazione formale e non fa venir meno, da sola, il regime di non imponibilità della cessione intracomunitaria, purché siano provati i requisiti sostanziali: trasferimento della proprietà, spedizione o trasporto del bene in un altro Stato membro, effettiva uscita dal territorio nazionale, qualità di soggetto passivo del destinatario e assenza di seri indizi di frode. Ha invece accolto il secondo motivo, poiché il giudice d'appello non aveva esaminato elementi documentali dell'Agenzia potenzialmente incompatibili con la propria conclusione, inclusi il difetto di soggettività IVA dell'acquirente e la possibile inesistenza dell'operazione. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 41, 46 e 50

    Le disposizioni disciplinano, tra l'altro, il regime delle cessioni intracomunitarie e i relativi obblighi documentali. La Corte ha escluso che l'indicazione errata o omessa del numero identificativo IVA costituisca, di per sé, una condizione sostanziale per la non imponibilità.

  • Direttiva IVA 2006/112/CE, art. 138, par. 1

    "È contraria al diritto dell'Unione Europea un'interpretazione dell'art. 138, par. 1, della direttiva IVA che subordini il diritto all'esenzione dall'i.v.a. al rispetto di obblighi formali, laddove i requisiti sostanziali siano soddisfatti."

    L'esenzione o non imponibilità delle cessioni intracomunitarie deve essere riconosciuta quando sono soddisfatti i requisiti sostanziali dell'operazione, salvo frode o mancanza di una condizione sostanziale.

  • Principio di neutralità fiscale dell'IVA

    Il principio impedisce di negare il beneficio fiscale per mere irregolarità formali, ma non può essere invocato da chi abbia partecipato intenzionalmente a una frode o non abbia adottato le ragionevoli misure necessarie per verificare la regolarità dell'operazione.

  • Corte di giustizia UE, sentenza Mecsek-Gabona, 6 settembre 2012

    Per l'esenzione della cessione intracomunitaria occorre provare il trasferimento del potere di disporre del bene, la spedizione o il trasporto verso un altro Stato membro e l'uscita fisica del bene dallo Stato di origine.

  • Corte di giustizia UE, sentenze Plockl, 20 ottobre 2016, ed EuroTyre, 9 febbraio 2017

    Il numero identificativo IVA valido e l'iscrizione al sistema VIES sono normalmente requisiti formali; la loro mancanza non elimina il diritto all'esenzione se i requisiti sostanziali sono provati e non emergono seri indizi di frode.

  • Cass., sentenza n. 16756 del 9 agosto 2016

    L'omessa indicazione o l'indicazione errata in fattura del codice identificativo del cessionario comunitario non è decisiva quando non sia contestata la qualità di soggetto passivo del destinatario nello Stato di appartenenza.

  • Cass., ordinanza n. 10006 del 24 aprile 2018

    La mancata iscrizione del cessionario al sistema elettronico VIES non comporta automaticamente la perdita del regime di non imponibilità, salvo che ricorrano elementi di frode o manchino requisiti sostanziali.

Massime di principio

  • Nelle cessioni intracomunitarie, gli errori o le omissioni relativi al numero identificativo IVA sono normalmente irregolarità formali e non comportano automaticamente l'applicazione dell'IVA.
  • Il contribuente deve comunque dimostrare i requisiti sostanziali dell'operazione: effettiva cessione, trasporto del bene in un altro Stato membro, uscita fisica dal territorio nazionale e acquisto effettuato da un soggetto passivo che agisce come tale.
  • La documentazione di trasporto, i registri contabili, le prove dell'effettiva operatività del cliente e gli adempimenti fiscali nello Stato di destinazione sono elementi rilevanti per dimostrare la non imponibilità.
  • Il beneficio può essere negato quando emergano seri indizi di frode, inesistenza dell'operazione o mancanza della qualità di soggetto passivo del destinatario; in tali casi l'irregolarità formale diventa parte di un quadro probatorio sostanziale.
  • Il giudice deve esaminare e motivare specificamente tutti gli elementi di prova decisivi, inclusi quelli prodotti dall'Amministrazione finanziaria e potenzialmente incompatibili con la ricostruzione accolta.

Testo integrale

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