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Sentenza

Sentenza n. 779/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Tropea n. 37, del 10.08.2020, e dell'ordinanza del Sindaco di Tropea n. 40, del 14.08.2020, aventi a oggetto il divieto di sosta per i veicoli abitualmente utilizzati per praticare il campeggio lungo il litorale marino.

Giustizia amministrativa202001402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze sindacali che vietavano la sosta degli autocaravan sul litorale marino e nelle aree comunali sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale, consentendola soltanto nel parcheggio a pagamento La Pineta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione rappresentativa)

Prevale il privato

La controversia

L’associazione ha impugnato le ordinanze sindacali n. 37 del 10 agosto 2020 e n. 40 del 14 agosto 2020, deducendo la violazione dell’art. 50 del d.lgs. 267/2000 e dell’art. 2 del D.M. 5 agosto 2008 per l’insussistenza dei presupposti di necessità, urgenza e pericolo grave e imminente, nonché per l’efficacia indeterminata delle misure. Ha inoltre denunciato la violazione dell’art. 185 del d.lgs. 285/1992, per la mancata distinzione tra sosta e campeggio e per il divieto riferito indiscriminatamente agli autocaravan; la violazione degli artt. 6 e 7 del codice della strada, per l’assenza di esigenze concrete di circolazione o di caratteristiche strutturali della strada idonee a giustificare il divieto; il difetto di istruttoria e lo sviamento di potere, sostenendo che il Comune intendesse in realtà impedire il campeggio mediante uno strumento estraneo alla disciplina della circolazione; l’inosservanza delle direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta degli autocaravan; nonché la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del regolamento di polizia urbana e di ulteriori ordinanze comunali, oltre a chiedere il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo che il regolamento di polizia urbana e le ordinanze n. 28 e n. 31 del 2020 avessero contenuto e ambito applicativo diversi e non costituissero presupposti necessari delle ordinanze impugnate. Ha precisato che le prescrizioni originarie relative al limite di tre ore e al divieto di sosta notturna nel parcheggio La Pineta erano state superate dall’ordinanza n. 40, che le aveva eliminate. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Comune ha utilizzato il potere contingibile e urgente per impedire il campeggio degli autocaravan, senza dimostrare una situazione concreta di pericolo grave e imminente, né indicare adeguati elementi istruttori sul pregiudizio alla sicurezza, all’igiene, al decoro o alla viabilità. Il richiamo all’art. 2 del D.M. 5 agosto 2008 non era sufficiente, poiché non risultava provata alcuna delle situazioni di degrado, abusivismo, intralcio alla viabilità o turbativa della fruizione degli spazi pubblici contemplate dalla disposizione. Il giudice ha valorizzato la distinzione tra mera sosta e campeggio prevista dall’art. 185, comma 2, del codice della strada: la sosta dell’autocaravan, quando il veicolo non occupa la sede stradale oltre il proprio ingombro, non poggia sul suolo se non con le ruote e non emette deflussi propri, non costituisce campeggio. Le eventuali violazioni — quali scarico di reflui, abbandono di rifiuti o occupazione abusiva della sede stradale — avrebbero dovuto essere perseguite con gli ordinari strumenti del codice della strada e con le relative sanzioni, non mediante un divieto generalizzato. È stato inoltre rilevato il difetto di istruttoria in ordine alla presunta inidoneità degli stalli e l’illegittimità dell’efficacia indeterminata dell’ordinanza, incompatibile con la natura temporanea e straordinaria del potere contingibile e urgente. Il TAR ha quindi annullato entrambe le ordinanze, compensando integralmente le spese.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000

    in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco [...] in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana

    Il potere contingibile e urgente presuppone una situazione eccezionale, concreta e attuale, caratterizzata da un pericolo grave e imminente, cui non sia possibile far fronte con gli strumenti ordinari.

  • art. 54, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 267/2000

    Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti [...] al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

    Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana richiedono la concreta dimostrazione di gravi pericoli riconducibili agli ambiti tipizzati dalla norma.

  • art. 2 D.M. 5 agosto 2008

    il sindaco interviene per prevenire e contrastare [...] situazioni urbane di degrado [...] intralcio alla pubblica viabilità [...] alterano il decoro urbano [...] illecita occupazione di suolo pubblico

    Il richiamo alla disposizione non legittima di per sé un divieto generalizzato: l’amministrazione deve provare in concreto il ricorrere di una delle situazioni previste e l’esigenza di un intervento contingibile e urgente.

  • art. 185, comma 2, d.lgs. 285/1992

    La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

    La mera sosta dell’autocaravan, quando ricorrono cumulativamente le condizioni previste, non può essere qualificata come campeggio e non può essere vietata per reprimere condotte proprie del campeggio.

  • artt. 6 e 7 d.lgs. 285/1992

    Le limitazioni alla circolazione e alla sosta devono essere adottate dall’autorità competente e risultare giustificate da concrete esigenze di circolazione o dalle caratteristiche della strada; in assenza di tali presupposti non possono essere utilizzate per perseguire finalità estranee.

  • art. 15 d.lgs. 285/1992

    L’abbandono di rifiuti, l’imbrattamento e lo scarico di materiali sulla strada o sulle sue pertinenze devono essere perseguiti con i divieti, le sanzioni e gli obblighi di ripristino previsti dal codice della strada.

  • art. 20 d.lgs. 285/1992

    L’occupazione della sede stradale deve essere contrastata mediante gli strumenti ordinari e le sanzioni del codice della strada.

  • art. 185, commi 4, 5 e 6, d.lgs. 285/1992

    Lo scarico di residui organici e acque chiare o luride da autocaravan su strade e aree pubbliche, fuori dagli impianti autorizzati, è vietato e sanzionato con gli strumenti ordinari.

Massime di principio

  • Il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti può essere esercitato soltanto in presenza di un pericolo concreto, grave, imminente e non fronteggiabile con gli ordinari strumenti dell’ordinamento; l’atto deve dare conto dell’istruttoria e della situazione emergenziale posta a fondamento della misura.
  • Un’ordinanza contingibile e urgente non può avere efficacia indeterminata nel tempo, perché la temporaneità e la circoscrizione dell’intervento costituiscono elementi coerenti con la natura eccezionale del potere esercitato.
  • La mera sosta di un autocaravan, quando il veicolo resta entro il proprio ingombro, poggia sul suolo soltanto con le ruote e non emette deflussi propri, non integra campeggio ai sensi dell’art. 185, comma 2, del codice della strada; il divieto di campeggio non può quindi tradursi automaticamente in un divieto generalizzato di sosta.
  • Le condotte eventualmente lesive del decoro, dell’igiene o della viabilità — quali scarico di reflui, abbandono di rifiuti o occupazione della sede stradale — devono essere contrastate mediante gli specifici divieti e le sanzioni ordinarie del codice della strada, non mediante un divieto generalizzato adottato per finalità estranee alla circolazione.
  • Un divieto di sosta riferito agli autocaravan è illegittimo se l’amministrazione non dimostra, con istruttoria puntuale e mediante elementi oggettivi e verificabili, il concreto pregiudizio ai beni tutelati e utilizza il potere contingibile e urgente per perseguire in realtà la finalità di impedire il campeggio.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàOrdinanze contingibili e urgenti
RamiTrasporti e circolazioneEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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