Sentenza n. 8375/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento di diniego del visto d’ingresso per motivi di studio prot. 847-p del 21.01.2026 notificato in data 27.01.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di studio fondato sul rischio migratorio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per motivi di studio, contestando esclusivamente l’erronea valutazione dell’Amministrazione circa la sua presunta volontà di non rientrare nel Paese d’origine al termine del percorso di studi, ossia il cosiddetto rischio migratorio. Il Ministero ha eccepito in via pregiudiziale la nullità della procura alle liti allegata al ricorso. Il TAR ha esaminato tale eccezione e ha ritenuto valida la procura, poiché munita dell’apostille prevista dalla Convenzione dell’Aia del 1961, ai sensi degli artt. 12 e 60 della l. 218/1995.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata sia l’eccezione relativa alla nullità della procura sia la censura di merito. Quanto alla procura, ha rilevato che essa era munita di apostille e doveva quindi considerarsi valida. Nel merito, il giudice ha ritenuto comprovato il rischio migratorio prospettato dall’Amministrazione sulla base della documentazione depositata in giudizio: il ricorrente aveva dichiarato di essere titolare di un conto corrente senza produrne l’estratto conto; non aveva presentato lo stato di famiglia, impedendo la verifica della propria situazione economico-familiare; si era laureato di recente ma risultava disoccupato; il padre e il fratello vivevano in Italia. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a sostenere il diniego del visto. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
artt. 12 e 60 l. 218/1995
ai sensi degli artt. 12 e 60 L. 218/95
La procura alle liti proveniente dall’estero è stata ritenuta valida in quanto munita dell’apostille prevista dalla Convenzione dell’Aia del 1961.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il diniego di un visto d’ingresso per motivi di studio, l’Amministrazione può fondare la valutazione del rischio migratorio su una pluralità di elementi relativi alla situazione economica, familiare e occupazionale del richiedente, purché tali elementi siano documentati e idonei a sostenere il ragionamento decisorio.
- La mancata produzione di documenti utili a verificare la situazione economico-familiare del richiedente, quali l’estratto del conto corrente dichiarato e lo stato di famiglia, può concorrere a giustificare il diniego del visto per rischio migratorio.
- La presenza in Italia di stretti familiari del richiedente, valutata insieme alla recente laurea e alla situazione di disoccupazione, può costituire un elemento rilevante nella valutazione amministrativa della volontà di rientro nel Paese d’origine.
- La procura alle liti formata all’estero non è nulla quando risulta munita dell’apostille prevista dalla Convenzione dell’Aia del 1961, secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 60 della l. 218/1995.
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