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Ordinanza

Ordinanza n. 5524/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione del provvedimento di diniego del visto per lavoro subordinato D/5774/2025.

Giustizia amministrativa202513946

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto per lavoro subordinato D/5774/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di diniego del visto per lavoro subordinato. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile questione di nullità della procura alle liti rilasciata all'estero, alla luce dei principi stabiliti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025. Dal testo non emergono ulteriori motivi di ricorso né le ragioni sostanziali del diniego del visto.

La decisione

Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione rilevata d'ufficio relativa alla possibile nullità della procura alle liti rilasciata all'estero, assegnando un termine di trenta giorni per il deposito di deduzioni. Ha quindi rinviato la prosecuzione del giudizio alla camera di consiglio del 12 maggio 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata per esigenze di tutela dei diritti o della dignità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    questione della nullità della procura alle liti rilasciata all’estero

    Il giudice, prima di decidere, deve sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio che possono incidere sulla decisione, assegnando un termine per il contraddittorio.

  • Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 2 ottobre 2025, n. 11

    È richiamata quale fonte dei principi applicabili alla questione della possibile nullità della procura alle liti rilasciata all'estero; il contenuto specifico dei principi non è riportato nell'ordinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale, a fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione che può incidere sulla decisione, deve sottoporla previamente al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per le deduzioni ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • La possibile nullità della procura alle liti rilasciata all'estero, ove rilevante per la prosecuzione del giudizio, deve essere esaminata nel rispetto del contraddittorio prima dell'adozione della decisione.
  • In presenza di una questione processuale rilevata d'ufficio e non ancora sottoposta al contraddittorio, il giudice può rinviare la prosecuzione del giudizio senza definire la domanda cautelare o il merito.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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