Ordinanza n. 5524/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione del provvedimento di diniego del visto per lavoro subordinato D/5774/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per lavoro subordinato D/5774/2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di diniego del visto per lavoro subordinato. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile questione di nullità della procura alle liti rilasciata all'estero, alla luce dei principi stabiliti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025. Dal testo non emergono ulteriori motivi di ricorso né le ragioni sostanziali del diniego del visto.
La decisione
Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha sottoposto al contraddittorio delle parti la questione rilevata d'ufficio relativa alla possibile nullità della procura alle liti rilasciata all'estero, assegnando un termine di trenta giorni per il deposito di deduzioni. Ha quindi rinviato la prosecuzione del giudizio alla camera di consiglio del 12 maggio 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata per esigenze di tutela dei diritti o della dignità.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
questione della nullità della procura alle liti rilasciata all’estero
Il giudice, prima di decidere, deve sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio che possono incidere sulla decisione, assegnando un termine per il contraddittorio.
Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 2 ottobre 2025, n. 11
È richiamata quale fonte dei principi applicabili alla questione della possibile nullità della procura alle liti rilasciata all'estero; il contenuto specifico dei principi non è riportato nell'ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale, a fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione che può incidere sulla decisione, deve sottoporla previamente al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per le deduzioni ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- La possibile nullità della procura alle liti rilasciata all'estero, ove rilevante per la prosecuzione del giudizio, deve essere esaminata nel rispetto del contraddittorio prima dell'adozione della decisione.
- In presenza di una questione processuale rilevata d'ufficio e non ancora sottoposta al contraddittorio, il giudice può rinviare la prosecuzione del giudizio senza definire la domanda cautelare o il merito.
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