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Sentenza

Sentenza n. 1425/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.685/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di 2.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 685/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata e divenuta irrevocabile. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, la somma complessiva di 2.500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. L'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni pubbliche dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, era decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se antecedente, al pagamento delle somme dovute in base al titolo giudiziale, detraendo eventuali importi già versati. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il diritto di credito, ma ne consente il soddisfacimento sulla base del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali adempimenti parziali. Pertanto, l'importo indicato dalla creditrice non vincola definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: questi devono essere ricalcolati secondo il titolo e la legge, inclusi gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Devono essere corrisposti anche gli accessori di legge maturati, gli eventuali oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella pronuncia, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, sempre nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli 60 giorni, decorrenti dall'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero, per determinare l'importo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere e nominare un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici.

  • artt. 1282 e seguenti cod. civ.

    Gli interessi e la loro decorrenza devono essere determinati secondo il titolo giudiziale e i parametri legali; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e il rinvio alle disposizioni processualcivilistiche applicabili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro non ha natura costitutiva del diritto di credito, ma mira a renderne effettivo il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già eseguiti.
  • Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l'amministrazione deve verificare la misura e la decorrenza delle somme dovute secondo il titolo giudiziale e la disciplina legale applicabile.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il creditore può promuovere il recupero coattivo nei confronti dell'amministrazione statale senza che il termine costituisca un ostacolo processuale all'azione di ottemperanza.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e di un'inottemperanza non adeguatamente contestata, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per eseguire un'obbligazione pecuniaria può essere incaricato di determinare definitivamente il dovuto e di adottare gli atti contabili e finanziari necessari all'esecuzione; quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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