Cassazione Civile, Ordinanza n. 15884/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'opposizione e annullando l'ordinanza-ingiunzione. Ha inoltre condannato la resistente al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per l'asserita mancata indicazione, sulle bolle di accompagnamento di alcuni prodotti, della categoria e della provenienza, in violazione dell'art. 10 del Regolamento CE 1148/2001. La società destinataria dell'ingiunzione ha proposto opposizione, poi respinta dal Tribunale di Perugia. In cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2, 3 e 6 L. 689/1981, sostenendo che l'ordinanza fosse stata illegittimamente emessa a suo carico come semplice responsabile della violazione e non come obbligata in solido; 2) violazione dell'art. 14 L. 689/1981, perché la contestazione avrebbe riguardato il legale rappresentante in proprio e non la società quale coobbligata solidale; 3) violazione dell'art. 10, par. III, del Regolamento CE n. 1148/2001, dell'art. 1 D.P.R. 472/1996 e vizio motivazionale, per avere il giudice ritenuto obbligatorio il documento di accompagnamento con indicazione di categoria e provenienza anche per il trasporto interno dei prodotti dalla piattaforma di distribuzione al punto vendita.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta illegittimità dell'ordinanza emessa nei suoi confronti; la Corte non approfondisce il contenuto della norma perché accoglie il primo motivo sulla diversa questione della corretta individuazione del destinatario della sanzione.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ne fa applicazione autonoma, essendo decisivo il difetto di corretta imputazione soggettiva dell'ordinanza-ingiunzione.
La persona giuridica può essere destinataria della sanzione solo in quanto venga fatta valere la sua responsabilità solidale con la persona fisica; occorre una contestazione autonoma come corresponsabile solidale e tale qualità deve risultare nell'ordinanza-ingiunzione.
La contestazione dell'illecito deve essere correttamente formulata nei confronti del soggetto tenuto al pagamento; non basta una contestazione al solo amministratore in proprio se si intende colpire anche la società come coobbligata.
art. 10, par. III, Regolamento CE n. 1148/2001
Richiamato nel terzo motivo per sostenere che non sussistesse l'obbligo di indicazione sulla bolla di accompagnamento nei trasporti interni di merci tra piattaforma e punto vendita; motivo assorbito.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte non si pronuncia nel merito perché la censura è assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, la persona fisica autrice della violazione e la persona giuridica eventualmente tenuta in via solidale devono essere distintamente individuate nei relativi atti di contestazione e nell'ordinanza-ingiunzione.
- La responsabilità solidale dell'ente non può essere desunta in via implicita o per mero rinvio al verbale di accertamento se l'ordinanza-ingiunzione non contenga una chiara spendita della qualità di coobbligato solidale.
- Se la sanzione è stata irrogata a un soggetto giuridico come autore diretto dell'illecito, anziché come obbligato in solido, l'ordinanza è illegittima e va annullata.
- Quando l'accoglimento di un motivo rende superflui ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito e pronunciarsi direttamente sull'opposizione.
- Le censure relative alla configurabilità dell'obbligo materiale o documentale restano assorbite se la decisione viene risolta per un vizio preliminare di imputazione soggettiva della sanzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15801/2025 del 13/06/2025
- ordinanza_civile · 13 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15802/2025 del 13/06/2025
- ordinanza_civile · 13 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15803/2025 del 13/06/2025
- ordinanza_civile · 13 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15804/2025 del 13/06/2025
- ordinanza_civile · 13 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15805/2025 del 13/06/2025
- ordinanza_civile · 13 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15806/2025 del 13/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →