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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27371/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Il difensore di una società privata ha proposto istanza di correzione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 26577/2021 perché nel dispositivo non era stata inserita la distrazione delle spese processuali a favore del procuratore che ne aveva fatto richiesta. La questione riguardava quindi il rimedio esperibile per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese: il ricorrente ha chiesto la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza di cassazione per ottenere l'integrazione del dispositivo con la clausola di distrazione in proprio favore.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha richiamato il più recente orientamento secondo cui, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non i mezzi ordinari di impugnazione, poiché la richiesta di distrazione non costituisce domanda autonoma. Ha inoltre valorizzato l'art. 93, comma 2, c.p.c. e la possibilità di applicare il rimedio anche alle pronunce della Cassazione ex art. 391-bis c.p.c. In dispositivo, ha ordinato di integrare il primo capo del dispositivo dell'ordinanza precedente aggiungendo la formula di distrazione delle spese in favore dell'avvocato antistatario.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    È il rimedio utilizzabile per correggere l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, qualificata come errore materiale.

  • art. 288 c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 287 c.p.c. per il procedimento di correzione degli errori materiali.

  • art. 93, secondo comma, c.p.c.

    La procedura di correzione è ritenuta coerente con la norma che disciplina la distrazione delle spese a favore del difensore che dichiari di avere anticipato onorari e spese.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il rimedio della correzione degli errori materiali è ritenuto applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore non va trattata come mancato esame di una domanda autonoma, ma come errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c.
  • Il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile anche contro i provvedimenti della Corte di cassazione, in forza dell'art. 391-bis c.p.c.
  • La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario realizza in modo più rapido il rilascio di un titolo esecutivo e risponde all'esigenza di ragionevole durata del processo.
  • Quando la distrazione sia stata richiesta e non riportata nel dispositivo, la correzione del provvedimento consente di integrare la statuizione senza ricorrere ai mezzi ordinari di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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