Cassazione Civile, Ordinanza n. 36667/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di due fideiussori, a garanzia del credito verso una società che vendeva motoveicoli. I garanti avevano proposto opposizione sostenendo che la banca, ricevendo in garanzia i certificati di conformità dei veicoli, avrebbe poi consentito che tali documenti risultassero falsi o comunque inutilizzabili, con conseguente impossibilità per i fideiussori di rivalersi sui beni invenduti. In appello l'opposizione era stata respinta perché non risultava integrata la violazione dell'art. 1955 c.c. I ricorrenti in Cassazione deducevano: 1) violazione dell'art. 1955 c.c., assumendo che la falsità dei certificati avesse pregiudicato il loro diritto di surrogazione/regresso; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione della prova documentale sulla data di consegna dei certificati; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su un tema, quello del pegno, non devoluto dalle parti; 4) violazione dell'art. 101 c.p.c. per avere il giudice affrontato d'ufficio la questione senza contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, ai fini dell'estinzione della fideiussione ex art. 1955 c.c., non basta un pregiudizio economico per il garante, ma occorre un fatto colposo del creditore che gli precluda un concreto e giuridico diritto di surroga o di regresso. La prospettata impossibilità di soddisfarsi sui beni oggetto di commercio integra solo un pregiudizio economico. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti inammissibili perché non colpivano il nucleo decisorio della sentenza impugnata e, comunque, assorbiti dalla sorte del primo motivo. Sono state poste le spese a carico dei ricorrenti e dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1955 c.c.
L'estinzione della fideiussione richiede che il fatto colposo del creditore abbia arrecato al fideiussore un pregiudizio giuridico, impedendogli l'esercizio della surrogazione o del regresso; non è sufficiente un mero danno economico.
art. 115 c.p.c.
La censura è stata reputata non decisiva perché non investiva il nucleo della ratio decidendi.
art. 116 c.p.c.
La censura è stata reputata non decisiva perché non investiva il nucleo della ratio decidendi.
art. 112 c.p.c.
La doglianza è stata ritenuta inammissibile poiché non attingeva il fondamento decisorio della sentenza impugnata.
art. 101 c.p.c.
La doglianza è stata ritenuta inammissibile poiché non attingeva il fondamento decisorio della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dichiarato, ove dovuto, il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 1955 c.c., il fideiussore deve dimostrare che la condotta colposa del creditore abbia inciso in modo giuridicamente rilevante sulle sue azioni di surrogazione o regresso; il solo pregiudizio economico non basta.
- Le censure di legittimità devono colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata: motivi che non attaccano il fondamento effettivo della decisione sono inammissibili.
- Le doglianze che presuppongono una diversa ricostruzione del fatto o della prova, senza confrontarsi con l'accertamento decisivo del giudice di merito, non consentono la cassazione della sentenza.
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