Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 377/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 27 aprile 2024, assunta al prot. n. 6650 del 3 maggio 2024, con la quale è stato approvato il “Regolamento comunale per l’istituzione del “ticket di stazionamento” isole di Ponza e Palmarola”; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale agli atti sopra indicati, ancorché non conosciuti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 19 novembre 2024: per l'annullamento della delibera di Giunta Municipale del Comune di Ponza n. 133 del 31 luglio 2024, assunta al prot. n. 11981/2024 del 31 luglio 2024, mediante la quale, richiamato il Regolamento sull’istituzione del Ticket di stazionamento isola di Ponza e Palmarola approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2024 (oggetto di ricorso principale) è stata deliberata l’entrata in vigore del “Ticket di Stazionamento”, a far data dal 01.08.2024; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 12 giugno 2025: per l’annullamento a. della delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2024, con cui il Comune di Ponza ha approvato il Regolamento comunale per l’istituzione del “ticket di stazionamento isole di Ponza e Palmarola”; b. della delibera di Giunta Municipale del Comune di Ponza n. 133 del 31.07.2024, assunta al prot. n. 11981/2024 del 31.07.2024, mediante la quale, richiamato il Regolamento sull’istituzione del Ticket di stazionamento isola di Ponza e Palmarola approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2024 (oggetto di ricorso principale) è stata deliberata l’entrata in vigore del “Ticket di Stazionamento”, a far data dal 01.08.2024; c. della deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2025, avente ad oggetto modifica ed integrazione della delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2024, con cui il Comune di Ponza ha approvato il Regolamento comunale per l’istituzione del “ticket di stazionamento isole di Ponza e Palmarola”; d. per quanto occorrer possa della deliberazione di Giuda Regionale del Lazio n. 18838 del 20 maggio 2024 con cui è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra la Regione Lazio ed il Comune di Ponza per la gestione delle Zone di Protezione Speciali.

Giustizia amministrativa202400548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Regolamento comunale sul ticket di stazionamento nelle isole di Ponza e Palmarola, nonché gli atti di attuazione e modifica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Ponza n. 17 del 27 aprile 2024, recante il regolamento per l'istituzione del ticket di stazionamento nelle isole di Ponza e Palmarola. Con motivi aggiunti hanno impugnato anche la deliberazione della Giunta municipale n. 133 del 31 luglio 2024, che aveva disposto l'entrata in vigore del ticket dal 1° agosto 2024, la deliberazione consiliare n. 9 del 28 febbraio 2025, modificativa e integrativa del regolamento, nonché, per quanto occorrer potesse, una deliberazione regionale relativa a un accordo di collaborazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale. Il testo della sentenza non espone analiticamente i vizi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione di carenza di interesse è stata resa dai ricorrenti dopo l'approvazione, da parte del Comune di Ponza, del nuovo regolamento di cui alla deliberazione n. 40 del 31 luglio 2025, con il quale l'amministrazione ha recepito le criticità denunciate nel ricorso. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito le censure formulate contro gli atti originariamente impugnati. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione; nel caso concreto la carenza è derivata dall'adozione di un nuovo regolamento comunale che ha recepito le criticità denunciate dai ricorrenti.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione sostituisce o modifica l'atto impugnato recependo le criticità dedotte e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudice dichiara l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può riguardare un ricorso principale e i motivi aggiunti quando un nuovo regolamento comunale incide sugli atti precedentemente impugnati e rende non più utile una pronuncia di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.