Cassazione Penale, Sentenza n. 13556/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano per due motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena, sostenendo che, dopo l'esclusione dell'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis per alcuni capi, il giudice del rinvio avrebbe dovuto rideterminare la pena base per il reato più grave e non limitarsi a sottrarre la sola porzione di pena relativa al capo assolto; 2) carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla conferma della confisca nonostante l'assoluzione dal reato indicato al capo 4), e omissione di valutazione delle difese relative a temporalità della partecipazione, utilizzo promiscuo dei conti, giustificazioni dei flussi finanziari, cessioni di quote societarie a familiari e necessità dell'accertamento pregresso previsto dall'art. 578-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto il ricorso inammissibile o manifestamente infondato: la Corte territoriale si è limitata correttamente, nel ristretto perimetro del giudizio di rinvio, a eliminare la porzione di pena relativa al capo 4) e all'aggravante esclusa, senza rideterminare la pena base relativa agli altri reati per i quali l'accertamento era ormai irrevocabile. Sul secondo motivo ha dichiarato l'infondatezza delle censure sulla confisca, osservando che la misura ablativa era stata disposta in relazione a tutti i reati per i quali è formato il giudicato e che comprendeva anche la confisca per sproporzione; inoltre la questione era stata già esaminata e respinta in precedenti pronunce della Corte (Sez. 6, n. 33751/2021 e Sez. 2, n. 37649/2024). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (sesto comma)
La Corte ha ritenuto che l'esclusione dell'aggravante mafiosa comporti la sottrazione della porzione di pena ad essa riferibile; tuttavia, nell'ambito del giudizio di rinvio limitato, non imponeva la rideterminazione della pena base relativa ad altri reati già irrevocabilmente accertati
art. 513-bis cod. pen.
La confisca è stata applicata anche a scopo impeditivo per il reato previsto da questa norma; la Corte ha ritenuto legittimo che tale finalità contribuisse a fondare la misura ablativa anche se alcune posizioni sono state parzialmente assolte
art. 578-bis cod. proc. pen.
La censura relativa all'omesso previo accertamento della responsabilità in base a quest'articolo è stata ritenuta inidonea: la Corte ha ritenuto che i presupposti della confisca trovassero fondamento nei reati già giudicati e nelle precedenti valutazioni che avevano accertato la riconducibilità dei beni a Esposito
Massime di principio
- Se la cassazione annulla solo parte della sentenza (per es. esclude un'aggravante o assolve su un capo) il giudice di rinvio può limitarsi a sottrarre la porzione di pena riferibile a quella parte, senza necessariamente rideterminare la pena base relativa ad altri reati già definitivamente accertati, se il perimetro del rinvio è ristretto
- La confisca può essere confermata anche dopo un'assoluzione parziale quando la misura trova fondamento in altri reati per i quali è ormai formato il giudicato; la sussistenza della confisca per sproporzione va valutata sul complesso del periodo e dei beni riconducibili al dominus
- Censure reiterate già valutate e respinte da precedenti pronunce di legittimità sono inammissibili o infondate: il giudicato limita la possibilità di rinnovare le stesse doglianze
- Per contestare efficacemente una confisca per sproporzione il difensore deve porre in evidenza, con specificità e documentazione, la correlazione temporale tra acquisizioni patrimoniali e periodo non riconducibile all'associazione criminosa, nonché giustificazioni plausibili e documentate dei flussi finanziari
- Le operazioni di cessione di quote a familiari o successive a provvedimenti antimafia non escludono automaticamente la riconducibilità dei beni al dominus se emergono elementi probatori di una fittizia intestazione o di controllo effettivo da parte dell'imputato
- Quando la motivazione della sentenza di merito si fonda su valutazioni ampie e documentate (es. sproporzione su un arco temporale esteso), il giudice di legittimità richiede motivazioni forti e puntuali per ritenere vizi che giustifichino la riforma della confisca
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