Sentenza n. 3888/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del Decreto -OMISSIS- del 12.01.2023 posizione n. -OMISSIS-, notificato in data 27.01.2023 emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 6° Divisione – 3^ Sezione, nella parte in cui ha giudicato l'infermità “Exitus per DLBCL ad elevata aggressività non responsivo a cht”, non dipendente da causa di servizio, negando altresì la richiesta di concessione del beneficio dell'equo indennizzo per presunta intempestività della domanda, nonché del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, reso nell'adunanza n. 3032 del 06.09.2022 nella parte in cui ha giudicato la predetta infermità sofferta dal ricorrente non dipendente da fatti di servizio, del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio, espresso in sede di riesame, recante n. -OMISSIS-, reso nell'adunanza n. 3219 del 20.12.2022 nella parte in cui ha giudicato la predetta infermità sofferta dal ricorrente non dipendente da fatti di servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo, nonché i pareri conformi del Comitato di Verifica per le cause di servizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli eredi hanno impugnato il decreto del Ministero della Difesa che aveva ritenuto non dipendente da causa di servizio la patologia letale del congiunto e aveva negato l’equo indennizzo anche per intempestività della domanda. Sono stati dedotti eccesso di potere per errore sui presupposti, erronea rappresentazione della situazione di fatto, difetto di istruttoria, illogicità, incongruità, inattendibilità, ingiustizia manifesta e carenza, insufficienza e apoditticità della motivazione, nonché violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 686/1957, dell’art. 3 l. n. 241/1990, dell’art. 11 d.P.R. n. 349/1994 e dell’art. 2, commi 1 e 6, e dell’art. 7, comma 4, d.P.R. n. 461/2001. I ricorrenti sostenevano che la patologia fosse riconducibile all’esposizione non protetta a contaminanti e metalli pesanti durante attività presso il Poligono Sperimentale di Addestramento Interforze di Salto di Quirra e durante missioni internazionali in Afghanistan e Kuwait. Contestavano inoltre la tardività dell’istanza, sostenendo che la consapevolezza del nesso eziologico fosse maturata soltanto dopo il decesso, attraverso informazioni acquisite dai congiunti e dai colleghi del militare. In udienza il difensore dichiarava, in via subordinata, di rinunciare alla domanda relativa all’equo indennizzo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato gli atti impugnati. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla tardività della domanda. Il termine semestrale previsto dall’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001 decorre dalla conoscibilità oggettiva della potenziale riconducibilità della patologia al servizio, valutata secondo ciò che un agente mediamente diligente e responsabile avrebbe potuto inferire dalla diagnosi e dall’esperienza di servizio, non sulla base di percezioni soggettive difficilmente verificabili. Nel caso concreto era ragionevole ritenere che il militare e i suoi congiunti potessero collegare la patologia alle attività svolte nei poligoni e nei teatri operativi esteri, anche perché la questione dell’uranio impoverito era già da tempo oggetto di dibattito pubblico. I ricorrenti non avevano provato condizioni oggettive ostative alla conoscibilità, quali un’effettiva compromissione delle facoltà cognitive del militare o l’assenza di congiunti prossimi. Il Collegio ha inoltre ritenuto che l’istanza di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dei benefici economici fosse unitaria e non scindibile: il termine semestrale opera quindi anche per la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio, salvo il trattamento pensionistico privilegiato. La rinuncia subordinata all’equo indennizzo non poteva eludere la decadenza. Poiché il provvedimento era plurimotivato e la motivazione concernente la tardività era autonomamente sufficiente a sostenerlo, il TAR ha ritenuto inutile esaminare le censure rivolte all’ulteriore motivazione relativa all’insussistenza del nesso causale. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001
Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento.
La disposizione prevede un’unica istanza, soggetta al termine semestrale, per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dei benefici economici, salvo il trattamento pensionistico privilegiato. Il termine decorre dalla conoscibilità oggettiva della potenziale riconducibilità della patologia al servizio.
art. 3 l. n. 241/1990
La censura di difetto di motivazione è stata respinta in via indiretta, poiché il provvedimento conteneva una motivazione sulla tardività ritenuta autonomamente sufficiente a sostenerne il dispositivo.
art. 36 d.P.R. n. 686/1957
La violazione è stata dedotta dai ricorrenti in relazione al termine per la domanda, ma il TAR ha ritenuto legittimo il diniego fondato sulla tardività.
art. 11 d.P.R. n. 349/1994
La violazione è stata dedotta dai ricorrenti, ma non accolta dal TAR.
art. 2, comma 6, d.P.R. n. 461/2001
La disposizione è stata richiamata tra quelle asseritamente violate, senza una distinta applicazione nella motivazione decisoria.
art. 7, comma 4, d.P.R. n. 461/2001
La disposizione è stata richiamata tra quelle asseritamente violate, senza una distinta applicazione nella motivazione decisoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’ordine di oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001, la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dei benefici economici costituisce un’istanza unitaria e non scindibile, soggetta al termine decadenziale semestrale, salvo il trattamento pensionistico privilegiato.
- Il termine semestrale per presentare la domanda decorre dalla conoscibilità oggettiva della potenziale riconducibilità della patologia al servizio, da valutare secondo ciò che un agente mediamente diligente e responsabile avrebbe potuto inferire dalla diagnosi e dall’esperienza di servizio, non secondo il momento della successiva maturazione di una consapevolezza soggettiva del nesso eziologico.
- La posticipazione del dies a quo del termine decadenziale richiede la prova di condizioni oggettive concretamente ostative alla conoscibilità della possibile dipendenza dal servizio, come una compromissione delle facoltà cognitive dell’interessato o l’assenza di congiunti in grado di attivarsi tempestivamente.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivazioni autonome e una di esse è ritenuta legittima e sufficiente a sorreggere il dispositivo, il giudice può omettere l’esame delle censure rivolte alle ulteriori motivazioni, il cui eventuale accoglimento non determinerebbe comunque l’annullamento dell’atto.
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