Ordinanza n. 2625/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università Politecnica delle Marche nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 12 della prova di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n.12 della prova di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito delle prove d’esame in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 12 della prova di Biologia del primo appello palesemente errati e/o fuorviante presenti all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n. 12 della prova di Biologia del primo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 12 della prova di Biologia del primo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente, e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali di ammissione a Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti il semestre filtro e la formazione della graduatoria, atti della prova di ammissione e valutazione del quesito di Biologia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali dell'8, 21 e 28 gennaio 2026, i decreti ministeriali nn. 418/2025, 454/2025, 600/2025 e 1115/2025, il bando universitario, gli atti delle commissioni, i quesiti e i verbali di correzione, chiedendo l'ammissione al corso di Medicina e Chirurgia e il risarcimento o le misure conseguenti ex art. 30 c.p.a. Ha dedotto l'illegittimità della disciplina sopravvenuta sulla formazione della graduatoria, anche per violazione della par condicio, dell'affidamento, della ragionevolezza, della proporzionalità e per eccesso di delega; la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti; l'erroneità o ambiguità del quesito n. 12 di Biologia; la necessità di arrotondare il voto di Chimica da 17,7 a 18; l'illegittima mancata valorizzazione delle insufficienze; la violazione dell'anonimato, per l'assenza di schermature o metal detector e per le modalità di gestione dei codici identificativi; l'inosservanza di obblighi di trasparenza e predeterminazione dei criteri di correzione; la difficoltà eccessiva o sproporzionata delle prove e la disomogeneità della preparazione impartita dai diversi atenei; l'insufficiente istruttoria sul potenziale formativo delle università; nonché questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina legislativa e alla differenziazione tra università statali, non statali e corsi in lingua inglese.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. In via sommaria ha ritenuto che il d.m. n. 1115/2025, attuativo del d.lgs. n. 71/2025, possa articolare la graduatoria in sezioni e fasce, con bonus differenziati, includendo anche candidati privi di tutte le sufficienze, purché siano preservati i candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie. Il sistema è stato ritenuto coerente con l'obiettivo di coprire i posti disponibili, tutelare l'affidamento e garantire la continuità didattica del secondo semestre; la ricorrente, avendo conseguito una sola sufficienza, è stata ammessa in graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta e non ha fornito la prova di resistenza, non dimostrando che l'eliminazione dei vizi dedotti avrebbe determinato una posizione utile. La censura sul quesito di Biologia non ha evidenziato un errore manifesto o un'ambiguità intrinseca, ma una soluzione alternativa, insufficiente nel giudizio cautelare. È stato escluso l'arrotondamento del voto di Chimica, perché non previsto dalla lex specialis ai fini del superamento dell'esame o della graduatoria. La mancata immediata redistribuzione dei posti residui non è stata ritenuta manifestamente irragionevole, in ragione della nuova struttura del semestre filtro e della possibilità di destinare i posti a trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. Non è stata ravvisata una violazione dell'anonimato, poiché la ricostruzione della ricorrente era ipotetica e non dimostrava una concreta possibilità di alterazione della valutazione; la correzione informatizzata e l'abbinamento successivo dei codici rendevano non evidente un effettivo favoritismo. Le questioni relative alla trasparenza della correzione, ai sinonimi ammessi, al funzionamento del sistema informatico e ai verbali sono state ritenute meritevoli di approfondimento istruttorio, sicché il TAR ha ordinato al Ministero, al CINECA e alle università di fornire chiarimenti documentati entro 40 giorni. Le censure sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità didattica non hanno evidenziato vizi macroscopici; parimenti, le questioni costituzionali e l'eccesso di delega sono state ritenuti privi di sufficiente fumus e, quanto alle discipline relative ad atenei e corsi diversi da quelli della ricorrente, privi di rilevanza e interesse diretto. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati nella graduatoria mediante pubblici proclami, a pena di improcedibilità, e ha posto a carico della ricorrente le spese della fase cautelare, pari a 500 euro oltre accessori, compensandole nei confronti di un'università costituita con memoria di stile.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha esaminato la domanda applicando la sommaria delibazione propria della fase cautelare.
Richiamato per la domanda di accertamento e condanna dell'amministrazione all'adozione delle misure conseguenti, inclusa l'ammissione al corso.
Costituisce la normativa primaria della riforma dell'accesso ai corsi interessati, rimettendo alla disciplina ministeriale la formazione della graduatoria e le modalità di conseguimento dei crediti.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Attribuisce alla disciplina ministeriale il compito di regolare la rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
La questione relativa all'esclusione, nella prima applicazione, di università non statali legalmente riconosciute e corsi in lingua inglese non è stata ritenuta manifestamente fondata né rilevante per la ricorrente.
d.m. n. 418/2025
Disciplina originaria del semestre filtro e dell'accesso alla graduatoria; secondo tale disciplina l'inserimento richiedeva il conseguimento di una sufficienza in tutti e tre gli esami.
art. 6, comma 3, d.m. n. 418/2025
Prevede un arrotondamento rilevante ai fini della valutazione della carriera, ma non ai fini del superamento dell'esame o della formazione della graduatoria.
d.m. n. 1115/2025
Introduce il sistema di graduatoria per fasce e sezioni, consente l'inserimento di candidati con una o più sufficienze e disciplina bonus, recupero dei voti rifiutati, assegnazione delle sedi e utilizzo dei posti residui.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 27/2013
Il principio di anonimato è violato, con conseguente illegittimità della procedura, solo in presenza di una violazione non irrilevante delle regole poste a sua tutela; non basta una mera irregolarità formale o una possibilità ipotetica di conoscenza dell'identità.
art. 76 Cost.
Richiamato in relazione alla deduzione di eccesso di delega; il TAR non ha ravvisato, in sede cautelare, una violazione della legge delega.
art. 3 Cost.
Il sistema di selezione e la differenziazione temporanea tra categorie di atenei e corsi sono stati ritenuti fondati su criteri oggettivi e ragioni organizzative non arbitrarie.
art. 34 Cost.
Non è stata ravvisata una lesione del diritto di accesso all'istruzione universitaria, stante la selezione basata su criteri oggettivi e sulla graduatoria nazionale.
art. 97 Cost.
La dedotta violazione non è stata adeguatamente specificata né collegata alla posizione concreta della ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la disciplina ministeriale attuativa di una riforma legislativa dell'accesso universitario può articolare la graduatoria nazionale in fasce e sezioni, attribuendo bonus differenziati e includendo candidati che non abbiano conseguito tutte le sufficienze, purché preservi la priorità dei candidati conformatisi alle regole originarie e non risulti manifestamente irragionevole o sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti.
- Il candidato che impugna i criteri di formazione di una graduatoria deve fornire la prova di resistenza, indicando concretamente in quale misura l'eliminazione del vizio dedotto avrebbe modificato il punteggio o la posizione e avrebbe consentito il conseguimento del bene della vita; una contestazione meramente astratta delle regole non è sufficiente.
- Nelle prove a risposta multipla, il sindacato del giudice amministrativo sulla validità del quesito è limitato alla verifica di un errore manifesto o di un'ambiguità intrinseca; la mera plausibilità di una risposta alternativa non dimostra l'illegittimità della domanda.
- Il principio di anonimato nelle procedure selettive non è violato da ogni irregolarità formale o da una mera possibilità astratta di riconoscimento del candidato, ma richiede la dimostrazione di una violazione non irrilevante, concretamente idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione o sul risultato della prova.
- Quando una procedura selettiva universitaria comporta l'immediata iscrizione degli studenti e lo svolgimento di attività didattiche nel semestre successivo, la scelta di limitare temporalmente gli scorrimenti e di destinare eventualmente i posti residui ad altre esigenze coerenti con la programmazione universitaria non è manifestamente irragionevole se giustificata dalla continuità didattica e organizzativa.
- Le questioni relative alla trasparenza della correzione, alla predeterminazione delle risposte e ai sistemi informatici di valutazione, quando non siano risolvibili sulla base degli atti disponibili nella fase cautelare, possono giustificare un ordine istruttorio senza comportare, di per sé, l'accoglimento della domanda cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 185/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2607/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2608/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2610/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2611/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2612/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →