Sentenza n. 1251/2026 - Catania, Sezione 4
per l’accertamento del silenzio serbato dall’A.S.P. di Messina sulla richiesta di adeguamento della convenzione per la fornitura di sangue;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'A.S.P. di Messina sulle istanze di adeguamento della convenzione per la fornitura di sangue e fatture relative al contributo alle spese di funzionamento del servizio trasfusionale
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria privata ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'A.S.P. di Messina di provvedere sull'istanza di adeguamento della convenzione stipulata nel 2005 alle previsioni del D.A. n. 869/2018, concernenti l'applicazione delle tariffe uniche nazionali per il sangue e i suoi prodotti e il divieto di addebito al paziente. In particolare, chiedeva la modifica della clausola convenzionale che prevedeva l'emissione di fatture con una maggiorazione del 20% per il contributo alle spese di funzionamento della struttura trasfusionale, nonché l'annullamento delle fatture già emesse limitatamente a tale voce e l'emissione delle relative note di credito. L'A.S.P. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e ne ha contestato la fondatezza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia è stata qualificata, sulla base del petitum sostanziale, come avente a oggetto pretese meramente patrimoniali relative alla debenza di corrispettivi nell'ambito di un rapporto paritetico tra l'azienda sanitaria e la struttura privata. Secondo il Collegio, non era in discussione l'esistenza o il contenuto del rapporto pubblicistico presupposto, né l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali dell'Amministrazione, ma soltanto l'applicazione di adeguamenti economici previsti dalla normativa regionale e la conseguente correttezza delle fatture. La controversia spetta pertanto al giudice ordinario. L'azione avverso il silenzio non è esperibile davanti al giudice amministrativo quando il rapporto sostanziale rientra nella giurisdizione ordinaria e non coinvolge una posizione di interesse legittimo. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della pronuncia.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio presuppone che la controversia sul rapporto sostanziale rientri nella giurisdizione amministrativa.
art. 11 c.p.a.
Il giudizio dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione può essere riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione.
art. 4 l. 219/2005
Richiamato quale fonte recepita dal D.A. n. 869/2018 in materia di sangue e suoi prodotti.
art. 5 Accordo Stato-Regioni 25 maggio 2017
Richiamato quale fonte i cui contenuti sono stati recepiti dal D.A. n. 869/2018.
D.A. n. 869/2018
Al sangue e ai suoi prodotti si applicano le tariffe, uniche sul territorio nazionale, di cui alla normativa vigente. In nessun caso il sangue e i suoi prodotti…sono addebitati al paziente che è anche escluso dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.
La struttura ricorrente invocava tali previsioni per ottenere l'adeguamento economico della convenzione; il TAR non ne ha esaminato il merito, ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, individuato considerando non soltanto la statuizione formalmente richiesta, ma anche la causa petendi, la natura intrinseca della posizione dedotta e il rapporto giuridico controverso.
- Le controversie tra aziende sanitarie e strutture private convenzionate aventi a oggetto indennità, canoni, corrispettivi o altri aspetti meramente patrimoniali del rapporto, riconducibili allo schema obbligo-pretesa, appartengono alla giurisdizione ordinaria quando non implicano l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali dell'amministrazione.
- L'azione avverso il silenzio-inadempimento può essere proposta davanti al giudice amministrativo soltanto quando, con riferimento al rapporto sostanziale, sussista la giurisdizione amministrativa e il privato sia titolare di una posizione di interesse legittimo.
- Il rimedio contro il silenzio non è esperibile davanti al giudice amministrativo se l'inerzia riguarda una pretesa patrimoniale relativa a un rapporto paritetico, privo di un provvedimento autoritativo e di poteri discrezionali dell'amministrazione.
- La declaratoria di difetto di giurisdizione consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice ordinario secondo il meccanismo previsto dall'art. 11 c.p.a.
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