Cassazione Civile, Ordinanza n. 30878/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui il comune ha irrogato a una società una sanzione amministrativa per avere coltivato una cava senza autorizzazione, in quanto nello scavo non sarebbero state rispettate le pendenze delle sponde previste dal provvedimento autorizzativo. In primo grado l'opposizione è stata respinta; in appello la società ha sostenuto che non vi fosse sconfinamento oltre i limiti orizzontali o verticali dell'area autorizzata, avendo rispettato perimetro, profondità e quantitativi estratti, e che la sola violazione delle pendenze non potesse essere assimilata alla coltivazione senza autorizzazione, ma al più alla diversa ipotesi sanzionata con pena minore per inosservanza di altri obblighi. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 29 della L.R. Lombardia n. 14/1998, per avere la sentenza impugnata esteso indebitamente l'ipotesi sanzionatoria del comma 1 alla violazione delle prescrizioni sulle pendenze; 2) violazione degli artt. 13 e 29 della medesima legge regionale e dell'art. 1 L. n. 689/1981, invocando il principio di tipicità e tassatività delle sanzioni amministrative e la necessità di interpretazione restrittiva; 3) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte d'appello considerato che l'attività era stata svolta entro l'area autorizzata, le indicazioni regionali e le risultanze della CTU circa il rispetto dei volumi di scavo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione del comune sulla procura speciale, affermando che la procura apposta al ricorso per cassazione in calce o a margine si presume speciale e che la sua mancata riproduzione nella copia notificata non incide sull'ammissibilità. Nel merito ha respinto congiuntamente i primi due motivi, interpretando gli artt. 13 e 29 L.R. Lombardia n. 14/1998 nel senso che l'autorizzazione alla coltivazione di cava delimita l'attività non solo per estensione e profondità, ma per una specifica volumetria tridimensionale, comprensiva anche della conformazione delle sponde; l'estrazione al di fuori di tale volumetria integra coltivazione non autorizzata, anche se i quantitativi estratti e i limiti orizzontali/verticali apparentemente considerati separatamente siano rispettati. Ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo perché formulato come censura alla valutazione delle prove e non come omesso esame di un fatto storico decisivo, e perché le circostanze invocate erano in parte valutazioni giuridiche, in parte apprezzamenti tecnici, in parte fatti già valutati dal giudice di merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 13 L.R. Lombardia 8 agosto 1998, n. 14
"l'estensione e la profondità massima degli scavi previsti, riferite a specifici punti fissi di misurazione ed ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'attività estrattiva"
l'autorizzazione alla coltivazione di cava delimita l'attività anche mediante una specifica volumetria tridimensionale, non solo con riferimento separato a estensione e profondità
art. 29 L.R. Lombardia 8 agosto 1998, n. 14
il comma 1 sanziona la coltivazione senza autorizzazione; il comma 3 riguarda l'inosservanza di altri obblighi imposti dal provvedimento, ma non ricomprende la violazione che comporti scavo al di fuori della volumetria autorizzata
art. 1 L. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato dalla ricorrente per il principio di tipicità delle sanzioni amministrative; la Corte ha ritenuto la sua applicazione compatibile con l'interpretazione seguita, perché la fattispecie è ricostruita in modo aderente al dato normativo
art. 3 L. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato dalla Corte territoriale per affermare la rilevanza della colpa nella violazione amministrativa, anche in caso di cedimenti accidentali del terreno
artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c.
la procura per il ricorso per cassazione, se incorporata nell'atto, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene
art. 159 c.p.c.
richiamato come espressione del principio di conservazione dell'atto giuridico, utile a ritenere speciale la procura in caso di dubbio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
limita il sindacato di legittimità all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiede l'indicazione specifica del fatto storico, del dato da cui risulta, del come e quando sia stato discusso e della sua decisività
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
impone il deposito degli atti e documenti rilevanti a sostegno della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 375, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative per coltivazione di cava, l'autorizzazione va interpretata come delimitazione dell'attività anche in senso tridimensionale: lo scavo deve rimanere entro una specifica volumetria risultante dalla combinazione di estensione, profondità e prescrizioni tecniche del progetto autorizzato.
- La violazione di prescrizioni che incidono sulla forma complessiva dello scavo, come le pendenze delle sponde, può integrare coltivazione senza autorizzazione quando comporti estrazione al di fuori del volume autorizzato, anche se siano rispettati i limiti quantitativi di materiale e i confini considerati separatamente.
- Il principio di tassatività delle sanzioni amministrative non impedisce una lettura sistematica della norma che individui l'esatto perimetro dell'attività autorizzata, purché la ricostruzione resti ancorata al dato testuale e alla ratio della disposizione.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. concerne solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non può essere utilizzato per censurare la valutazione delle prove o per riproporre questioni giuridiche o tecniche già apprezzate dal giudice di merito.
- La procura al ricorso per cassazione apposta in calce o a margine dell'atto conserva efficacia speciale anche se formulata in termini generici, e la sua mancata riproduzione nella copia notificata non incide sulla validità del ricorso se risulta dall'originale.
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