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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06146/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 589-bis cod.pen. (con riduzione della pena da 4 a 3 anni). Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 589-bis, sostenendo il travisamento della prova: in particolare contestava l'affidabilità degli accertamenti per alcool e sostanze stupefacenti, lamentando la mancanza di test di conferma di secondo livello (gascromatografia) per la cocaina e la supposta inesatta affermazione della Corte territoriale circa la considerazione della "non negatività" alla cocaina nella decisione di primo grado. Chiedeva che si riconsiderasse la sussistenza dell'aggravante o l'applicazione di ipotesi meno gravi con conseguente ulteriore riduzione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza/genericità delle censure. Ha confermato la correttezza della valutazione della Corte d'appello secondo cui lo stato di grave ebbrezza era provato dalla convergenza di tre rilevazioni (etilometro alle 5:09 = 2,25 g/l, etilometro alle 5:20 = 1,93 g/l e analisi ematica = 2,35 g/l) e da indicatori sintomatici (annotazione dei Carabinieri sul "stato di evidente grave ubriachezza" e sommarie informazioni dei sopravvissuti). La difesa non ha fornito elementi tecnici concreti per mettere in dubbio l'attendibilità degli strumenti o dei controlli. La rilevazione ospedaliera di "non negatività" alla cocaina è stata ritenuta non decisiva e comunque non influente sulla determinazione della pena. Ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod.pen.

    Il secondo comma (aggravante) si integra quando lo stato di ebbrezza è particolarmente grave (anche con tasso alcolemico ≥ 1,5 g/l): la Corte ha ritenuto che i valori rilevati soddisfacessero la soglia aggravante e abbia fondato la responsabilità sul grave stato di ebbrezza accertato

  • Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, art. 379

    Lo strumento etilometrico è considerato affidabile per legge se soggetto ai controlli periodici di omologazione e taratura previsti dal regolamento; la prova dell'alcoltest ha valore legale finché la difesa non dimostra concretamente l'assenza o l'inadeguatezza dei controlli o il malfunzionamento

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma che prevede la sanzione pecuniaria per ricorsi manifestamente infondati: applicata dalla Corte con liquidazione di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • La convergenza di più accertamenti (due etilometri effettuati nell'immediatezza e analisi ematica) costituisce prova forte e sufficiente dello stato di grave ebbrezza; valori superiori a 1,5 g/l integrano l'aggravante di cui all'art. 589-bis, comma 2.
  • L'onere di contestare l'attendibilità degli strumenti (etilometro o analisi) grava sulla difesa: non è sufficiente una contestazione generica; è necessario documentare concretamente difetti di omologazione, taratura o funzionamento o indicare ragioni tecnico-scientifiche per richiedere un accertamento complementare (es. gascromatografia).
  • Una rilevazione ospedaliera di screening con esito di "non negatività" a sostanze stupefacenti non è decisiva senza conferma analitica di secondo livello e senza dimostrazione del nesso causale tra l'assunzione e l'evento; in assenza di ciò la circostanza può essere valutata come non influente sulla misura della pena.
  • L'appello o la corte di legittimità possono dichiarare irrilevanti o rettificare passaggi della motivazione di primo grado se dimostrano che tali passaggi non hanno influito sulla decisione sostanziale (c.d. errore in furtiva), purché la decisione sia sorretta da autonome e sufficienti ragioni.
  • I ricorsi che non contengono un confronto specifico e puntuale con la motivazione della decisione impugnata, o che si limitano ad affermazioni generiche, sono frequentemente dichiarati inammissibili per aspecificità; il motivo deve indicare la correlazione tra le argomentazioni del ricorrente e le ragioni della decisione impugnata.

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