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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22723/2020 del 20/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società impugnava due avvisi di accertamento relativi agli anni 2000 e 2001 per canoni di locazione ritenuti non integralmente dichiarati. In primo grado (CTP) e in appello (CTR) i ricorsi erano stati respinti. In Cassazione la società deduceva (i) insufficiente motivazione della sentenza di appello e (ii) errata interpretazione dell'art. 109, comma 2, del TUIR da parte della CTR.

La decisione

Dopo il deposito del ricorso la società ha aderito a una procedura di definizione agevolata e ha formalmente rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 190 c.p.c. La documentazione ha attestato la definizione agevolata; la Procura generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e il controricorrente non si è opposto. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e non ha esaminato il merito delle censure.

Norme richiamate

  • art. 109 comma 2 TUIR

    La parte ricorrente contestava l'interpretazione data dalla CTR a questa norma; la Corte di cassazione tuttavia non è entrata nel merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 190 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, comunicata alle controparti, è stata ritenuta valida e prevalente, determinando la perdita di interesse del ricorrente a proseguire l'azione.

  • Definizione agevolata (procedura di definizione delle liti/rottamazione)

    L'adesione alla definizione agevolata ha determinato la definizione della controversia e ha comportato il non provvedere sulle spese; ha reso superfluo il prosieguo del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso da parte del ricorrente (art. 190 c.p.c.) fa venir meno l'interesse a proseguire e può rendere inammissibile il ricorso in Cassazione anche se le questioni di diritto restano potenzialmente rilevanti.
  • L'adesione a una procedura di definizione agevolata per questioni tributarie tende a estinguere la controversia e a impedire la prosecuzione del contenzioso, con conseguente mancata pronuncia sul merito e, spesso, sulle spese.
  • Quando si intende ottenere un pronunciamento di merito su questioni interpretative importanti (es. art. 109 TUIR), è necessario valutare con cautela l'adesione a definizioni agevolate o la rinuncia, perché tali atti privano della giurisdizione utile.
  • La Corte di cassazione, se sussiste una sopravvenuta mancanza di interesse, dichiara l'inammissibilità senza entrare nel merito delle censure; la strategia processuale della parte condiziona quindi l'esito più della fondatezza degli argomenti in tali casi.
  • Prima di aderire a una definizione o di rinunciare a impugnazioni, conviene valutare la possibilità di soluzioni alternative (es. accordi condizionati, riserva di effetti) se l'obiettivo è ottenere un chiarimento giurisprudenziale.

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