Cassazione Civile, Ordinanza n. 19164/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Il lavoratore, già dirigente dell’istituto, chiedeva l’ammissione piena e in via privilegiata di crediti retributivi e accessori (premio annuale, ferie non godute, partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, conguaglio competenze) derivanti dal rapporto di lavoro. In più, chiedeva l’ammissione con riserva dei crediti risarcitori e comunque condizionati alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli, licenziamento che aveva impugnato in separato giudizio del lavoro ancora pendente in appello; in subordine, domandava la sospensione del giudizio fallimentare ex art. 295 c.p.c. Il tribunale aveva rigettato la domanda di ammissione piena e dichiarato inammissibili le ulteriori domande; la corte d’appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 52 e 96 l. fall. e 295 c.p.c., sostenendo che i crediti derivanti dall’eventuale illegittimità del licenziamento erano crediti condizionati, ammissibili con riserva perché subordinati all’esito del giudizio di lavoro, devoluto alla competenza funzionale esclusiva del giudice del lavoro; (2) violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 e 2711 c.c., 111 Cost., 88 e 210 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse negato valore probatorio ai conteggi predisposti dalla federazione delle BCC e avesse respinto l’istanza di esibizione, senza applicare il principio di vicinanza della prova.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo, ritenendo che i crediti dipendenti dall’accertamento dell’illegittimità del licenziamento, demandato al giudice del lavoro competente in via funzionale e inderogabile, debbano essere trattati come crediti condizionati e quindi ammessi con riserva nel passivo della procedura. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e del materiale probatorio. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 52 l. fall.
richiamato nel quadro dell’insinuazione al passivo e della disciplina delle pretese verso la procedura concorsuale.
art. 96 l. fall.
i crediti il cui accertamento dipende dalla decisione di altro giudice con competenza funzionale inderogabile vanno assimilati ai crediti condizionati e ammessi con riserva.
art. 295 c.p.c.
invocato dal ricorrente per la sospensione del giudizio, ma la Corte risolve la questione sul diverso piano dell’ammissione con riserva.
art. 87 d.P.R. n. 385/1993
indicato quale base dell’opposizione allo stato passivo nel contesto della liquidazione coatta amministrativa bancaria.
art. 414 c.p.c.
richiamato per il ricorso introduttivo del giudizio del lavoro di impugnazione del licenziamento.
art. 116 c.p.c.
la sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma solo nei casi di uso di prove non dedotte, prove legali mal valutate o attribuzione di efficacia di prova legale a elementi che non la hanno.
art. 2697 c.c.
il criterio della vicinanza della prova non opera quando la parte ha a disposizione strumenti processuali per acquisire la documentazione necessaria.
art. 2711 c.c.
richiamato nel secondo motivo insieme alle norme sulla prova documentale e alla valutazione dei conteggi.
art. 111 Cost.
richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte vi fondi una specifica ratio decidendi autonoma.
art. 88 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo, senza autonoma decisione sul punto.
art. 210 c.p.c.
l’ordine di esibizione è rimedio istruttorio discrezionale e residuale, non sindacabile in cassazione se negato per genericità o per insussistenza dei presupposti.
Massime di principio
- Il credito la cui esistenza dipende dall’accertamento demandato alla competenza funzionale e inderogabile di un giudice diverso da quello concorsuale deve essere trattato come credito condizionato e ammesso con riserva, da sciogliere all’esito del giudizio competente.
- Nelle procedure concorsuali, la pendenza del giudizio di lavoro che accerta l’illegittimità del licenziamento non impedisce l’insinuazione al passivo dei crediti eventuali e derivati; ciò che rileva è la loro subordinazione all’esito dell’accertamento esterno.
- In sede di legittimità non è censurabile, sotto veste di violazione di legge, la doglianza che in realtà mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice di merito utilizza prove non introdotte dalle parti, disapplica il regime delle prove legali o attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono.
- Il principio di vicinanza della prova non può essere invocato quando la parte abbia la concreta possibilità di procurarsi la documentazione attraverso gli strumenti processuali previsti dall’ordinamento.
- L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è mezzo istruttorio residuale e discrezionale; il suo diniego, specie se fondato sulla genericità dell’istanza, non è normalmente sindacabile in cassazione.
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