Cassazione Penale, Sentenza n. 23382/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per i reati contestati (artt.110, 633-639 c.p.), denunciando: illegittimità della condanna perché i ricorrenti dimoravano in un immobile legittimamente assegnato alla madre dell'imputata e vi erano rimasti dopo il suo decesso; travisamento della prova circa l'accesso arbitrario e la valutazione del lucchetto e delle chiavi; mancanza dell'elemento psicologico; violazione dell'art.131-bis c.p. per mancata valutazione di esiguità del danno, ingresso inizialmente lecito e breve permanenza dopo la morte dell'assegnatario; e, per Quintavalle, violazione dell'art.175 c.p. perché le era stata negata la non menzione in base a una valutazione errata della recidiva/precedenti penali (in realtà risultava incensurata).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul motivo relativo all'art.175 c.p. per Quintavalle: ha annullato la decisione impugnata limitatamente alla valutazione della non menzione nei confronti di Quintavalle Anna e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio su questo punto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'accertamento di responsabilità è divenuto definitivo. Il ricorso di Ulqinaku Maliq è stato dichiarato inammissibile e la condanna (con obbligo di pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila) è stata confermata.
Norme richiamate
Riferito alla partecipazione nel reato; la Corte conferma la valutazione della responsabilità concorrente in base alle risultanze di merito
La nozione di "invasione" si interpreta come introduzione arbitraria ("contra ius") in luogo altrui per occuparlo o trarne profitto; il permanere nell'immobile dopo la morte del legittimo assegnatario può integrare il reato anche in assenza di condotta violenta o di clandestinità
Norma richiamata nell'impianto accusatorio insieme ad altri reati connessi; la decisione conferma la rilevanza delle circostanze fattuali valutate in sede di merito
La Corte di merito ha valutato l'eventuale applicabilità attenuante in base all'entità del danno, alla condotta dopo il controllo e alla capacità economica degli imputati; la Cassazione non autorizza rivalutazioni di merito se la motivazione di merito è congrua
Richiamata in ordine all'esercizio del potere discrezionale del giudice nella valutazione delle circostanze per la determinazione della pena e per i benefici; il giudice deve motivare congruamente le ragioni che giustificano la concessione o il diniego di benefici differenti
Il beneficio della non menzione persegue la rimozione della pubblicità della condanna; se negato pur concedendo la sospensione condizionale, il diniego deve essere sorretto da motivazione specifica e non da presupposti errati (qui la Corte d'appello ha basato il diniego su una recidiva inesistente)
Massime di principio
- Il permanere in un immobile dopo la morte del legittimo assegnatario può integrare il reato di invasione ex art.633 c.p.: il requisito fondamentale è l'assenza di titolo giuridico a permanere, non la violenza o la clandestinità dell'accesso
- L'aver avuto inizialmente un accesso lecito (es. per prestare assistenza) non esclude che, successivamente, la permanenza senza titolo possa costituire invasione; va valutato il titolo soggettivo e la durata/permanenza
- Questioni di fatto (es. chiavi, danno al lucchetto, stato di indigenza, entità del danno) sono tipicamente materia di merito e la Cassazione non le riesamina se la motivazione di merito è congrua
- Per l'applicazione di attenuanti o misure di favore (art.131-bis, art.175 ecc.) il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità, ma le scelte discrezionali devono essere adeguatamente motivate e non poggiare su dati erronei
- Se il giudice concede un beneficio (es. sospensione condizionale) ma nega un altro (es. non menzione), deve spiegare perché gli elementi favorevoli per un beneficio non valgono per l'altro; una negazione fondata su presupposti di fatto errati può determinare annullamento e rinvio
- In sede di cassazione i motivi che implicano una rivalutazione critica delle prove e dei fatti sono spesso inammissibili; possono invece essere accolti i motivi che evidenziano violazioni di diritto o errori logico-giuridici nella motivazione
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