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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23382/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per i reati contestati (artt.110, 633-639 c.p.), denunciando: illegittimità della condanna perché i ricorrenti dimoravano in un immobile legittimamente assegnato alla madre dell'imputata e vi erano rimasti dopo il suo decesso; travisamento della prova circa l'accesso arbitrario e la valutazione del lucchetto e delle chiavi; mancanza dell'elemento psicologico; violazione dell'art.131-bis c.p. per mancata valutazione di esiguità del danno, ingresso inizialmente lecito e breve permanenza dopo la morte dell'assegnatario; e, per Quintavalle, violazione dell'art.175 c.p. perché le era stata negata la non menzione in base a una valutazione errata della recidiva/precedenti penali (in realtà risultava incensurata).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul motivo relativo all'art.175 c.p. per Quintavalle: ha annullato la decisione impugnata limitatamente alla valutazione della non menzione nei confronti di Quintavalle Anna e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio su questo punto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'accertamento di responsabilità è divenuto definitivo. Il ricorso di Ulqinaku Maliq è stato dichiarato inammissibile e la condanna (con obbligo di pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila) è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferito alla partecipazione nel reato; la Corte conferma la valutazione della responsabilità concorrente in base alle risultanze di merito

  • art. 633 cod. pen.

    La nozione di "invasione" si interpreta come introduzione arbitraria ("contra ius") in luogo altrui per occuparlo o trarne profitto; il permanere nell'immobile dopo la morte del legittimo assegnatario può integrare il reato anche in assenza di condotta violenta o di clandestinità

  • art. 639 cod. pen.

    Norma richiamata nell'impianto accusatorio insieme ad altri reati connessi; la decisione conferma la rilevanza delle circostanze fattuali valutate in sede di merito

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte di merito ha valutato l'eventuale applicabilità attenuante in base all'entità del danno, alla condotta dopo il controllo e alla capacità economica degli imputati; la Cassazione non autorizza rivalutazioni di merito se la motivazione di merito è congrua

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamata in ordine all'esercizio del potere discrezionale del giudice nella valutazione delle circostanze per la determinazione della pena e per i benefici; il giudice deve motivare congruamente le ragioni che giustificano la concessione o il diniego di benefici differenti

  • art. 175 cod. pen.

    Il beneficio della non menzione persegue la rimozione della pubblicità della condanna; se negato pur concedendo la sospensione condizionale, il diniego deve essere sorretto da motivazione specifica e non da presupposti errati (qui la Corte d'appello ha basato il diniego su una recidiva inesistente)

Massime di principio

  • Il permanere in un immobile dopo la morte del legittimo assegnatario può integrare il reato di invasione ex art.633 c.p.: il requisito fondamentale è l'assenza di titolo giuridico a permanere, non la violenza o la clandestinità dell'accesso
  • L'aver avuto inizialmente un accesso lecito (es. per prestare assistenza) non esclude che, successivamente, la permanenza senza titolo possa costituire invasione; va valutato il titolo soggettivo e la durata/permanenza
  • Questioni di fatto (es. chiavi, danno al lucchetto, stato di indigenza, entità del danno) sono tipicamente materia di merito e la Cassazione non le riesamina se la motivazione di merito è congrua
  • Per l'applicazione di attenuanti o misure di favore (art.131-bis, art.175 ecc.) il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità, ma le scelte discrezionali devono essere adeguatamente motivate e non poggiare su dati erronei
  • Se il giudice concede un beneficio (es. sospensione condizionale) ma nega un altro (es. non menzione), deve spiegare perché gli elementi favorevoli per un beneficio non valgono per l'altro; una negazione fondata su presupposti di fatto errati può determinare annullamento e rinvio
  • In sede di cassazione i motivi che implicano una rivalutazione critica delle prove e dei fatti sono spesso inammissibili; possono invece essere accolti i motivi che evidenziano violazioni di diritto o errori logico-giuridici nella motivazione

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