Regolamento (UE) 2016/2336
Regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in modo organico la pesca degli stock di acque profonde nell’Atlantico nord-orientale, introducendo un sistema di autorizzazioni, limiti di capacità, regole di accesso alle zone di pesca e misure specifiche per la protezione degli EMV. Esso rafforza inoltre gli obblighi di raccolta dati, osservazione scientifica, notifica preventiva e controllo, con particolare attenzione alla pesca con attrezzi di fondo e alle reti a strascico sotto i 800 metri. Il testo abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002, ma mantiene alcune sue disposizioni transitorie e, per la zona NEAFC, conserva temporaneamente specifiche regole previgenti.
Condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell’Atlantico nord-orientale e norme per la pesca nelle acque internazionali dell’Atlantico nord-orientale, con particolare tutela degli ecosistemi marini vulnerabili.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca esercitate o previste da pescherecci dell’Unione e, in taluni casi, da pescherecci di paesi terzi, nelle acque dell’Unione del Mare del Nord, delle acque nordoccidentali e sudoccidentali, nonché nelle acque dell’Unione della zona CIEM IIa; si applica inoltre ai pescherecci dell’Unione nelle acque internazionali delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2. Riguarda le specie di acque profonde elencate nell’allegato I e, in particolare, le specie più vulnerabili e la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili (EMV). Sono previste norme specifiche anche per la zona di regolamentazione della NEAFC, con alcune disposizioni del precedente regolamento 2347/2002 che continuano ad applicarsi in tale area. Sono esclusi o limitati dal campo di applicazione specifici casi previsti dal regolamento, in particolare per le navi con catture inferiori a 10 tonnellate annue di specie di acque profonde e per le catture accessorie entro determinate soglie; l’articolo 16, paragrafo 5, estende inoltre talune disposizioni alla zona NEAFC in deroga all’articolo 2.
Condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell’Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell’Atlantico nord-orientale
Il regolamento riforma il regime dell’Unione per la pesca di acque profonde, sostituendo il regolamento (CE) n. 2347/2002 e rafforzando la tutela degli ecosistemi marini vulnerabili. La disciplina si fonda sui principi della politica comune della pesca, sull’approccio precauzionale e sull’approccio ecosistemico, e richiama espressamente le risoluzioni ONU 61/105 e 64/72.
Finalità e impostazione generale
L’articolo 1 indica tre obiettivi principali: migliorare le conoscenze scientifiche sulle specie e sugli habitat di acque profonde; prevenire effetti negativi significativi sugli EMV e assicurare la conservazione a lungo termine degli stock; garantire la coerenza delle misure UE con gli impegni internazionali. Il regolamento si applica a specie biologicamente vulnerabili, caratterizzate da maturazione tardiva, crescita lenta, longevità e reclutamento intermittente.
Ambito di applicazione e specie interessate
L’articolo 2 delimita l’area geografica alle acque dell’Unione del Mare del Nord, delle zone nordoccidentali e sudoccidentali, della zona CIEM IIa e alle acque internazionali Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2. L’articolo 3 e l’allegato I individuano le specie di acque profonde, incluse le specie più vulnerabili. L’articolo 4 integra le definizioni operative necessarie per la gestione, tra cui mestiere di acque profonde, rinvenimento di EMV, indicatori di EMV e zone di pesca esistenti.
Sistema di autorizzazioni di pesca
L’articolo 5 introduce un regime autorizzatorio differenziato: autorizzazione per specie bersaglio e autorizzazione per catture accessorie. La qualificazione di una nave come dedita alla pesca di acque profonde dipende, in linea di massima, dalla presenza di almeno l’8 % di specie di acque profonde nelle comunicazioni di cattura di un anno civile, con esclusione delle navi sotto le 10 tonnellate complessive annue. In assenza di autorizzazione, il limite per specie di acque profonde è di 100 kg per bordata. Le catture accessorie sono disciplinate separatamente e devono essere sbarcate e imputate ai contingenti nei casi previsti dall’obbligo di sbarco.
Limiti di capacità e delimitazione delle zone storiche
L’articolo 6 vincola la capacità complessiva delle flotte autorizzate, misurata in GT e kW, alla capacità storicamente registrata nel periodo 2009-2011 per le navi rilevanti dello Stato membro. L’articolo 7 impone una mappatura delle zone di pesca storicamente utilizzate nel triennio di riferimento 2009-2011, sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri entro il 13 luglio 2017; la Commissione deve adottare entro il 13 gennaio 2018 l’atto di esecuzione che formalizza le zone di pesca in acque profonde esistenti.
Regole di accesso, pesca sperimentale e profondità massima
L’articolo 8 richiede domande di autorizzazione dettagliate quanto a zona, attrezzi, profondità, frequenza, durata e specie. Le autorizzazioni per specie bersaglio sono, di regola, limitate alle zone esistenti; prima della loro determinazione è possibile autorizzare solo attività storicamente svolte nelle localizzazioni già battute da almeno tre anni. È esclusa la pesca con reti a strascico sotto gli 800 metri di profondità. È inoltre prevista la possibilità di autorizzare sperimentazioni fuori dalle zone esistenti, ma solo con valutazione d’impatto FAO 2008, limiti rigorosi e controllo scientifico o elettronico per i primi dodici mesi.
Protezione degli ecosistemi marini vulnerabili
L’articolo 9 è il fulcro della protezione ambientale: per le operazioni con attrezzi di fondo al di sotto di 400 metri scattano regole di allontanamento e segnalazione in caso di rinvenimento di EMV. Il rinvenimento è definito tramite soglie quantitative di indicatori di EMV, contenute nell’allegato IV. Gli Stati membri devono individuare le zone probabilmente caratterizzate dalla presenza di EMV e la Commissione deve redigere e aggiornare annualmente un elenco ufficiale di tali zone, nelle quali la pesca con attrezzi di fondo è vietata. Il regolamento prevede anche il riesame degli indicatori di EMV mediante atti delegati.
Controlli, sbarchi e notifiche
L’articolo 10 rinvia a un ampio set di disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009, rafforzando il quadro dei controlli. L’articolo 11 impone agli Stati membri di designare porti specifici per lo sbarco o il trasbordo di catture di specie di acque profonde o di catture miste superiori a 100 kg, e vieta sbarchi fuori da tali porti. L’articolo 12 introduce una notifica preventiva obbligatoria prima dell’arrivo in porto, con tempistica differenziata a seconda della lunghezza della nave.
Obblighi di registrazione, raccolta dati e osservazione scientifica
L’articolo 13 impone registrazioni dettagliate nel giornale di bordo per ogni cala, sia in forma cartacea sia elettronica, e la tracciatura delle catture di specie di acque profonde e degli indicatori di EMV. L’articolo 15 conferma il quadro del regolamento (CE) n. 199/2008 e aggiunge requisiti specifici dell’allegato II, imponendo anche la partecipazione delle navi ai sistemi di raccolta dati e l’imbarco dell’osservatore scientifico. L’articolo 16 istituisce un programma di osservazione con coperture minime del 20 % o del 10 % a seconda del tipo di nave e dell’attrezzo, e prevede una verifica della sufficienza del sistema entro il 1° gennaio 2018.
Sanzioni, deleghe e revisione futura
L’articolo 14 prevede il ritiro dell’autorizzazione per almeno due mesi in caso di violazione delle condizioni di esercizio o di mancata cooperazione scientifica. Gli articoli 17 e 18 disciplinano rispettivamente la delega alla Commissione per aggiornare l’allegato III e la procedura di comitato. L’articolo 19 impone una valutazione complessiva entro il 13 gennaio 2021 e apre alla possibilità di ulteriori modifiche normative, anche più restrittive, qualora la pesca con attrezzi di fondo non raggiunga gli obiettivi fissati.
Abrogazione del precedente regime e regime transitorio
L’articolo 20 abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 ma mantiene temporaneamente applicabili, per la zona NEAFC, gli articoli 3, 7 e 9 del vecchio regolamento; le autorizzazioni speciali già rilasciate restano valide al massimo per un anno dopo il 12 gennaio 2017. L’articolo 21 stabilisce l’entrata in vigore venti giorni dopo la pubblicazione e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Obiettivi di tutela e sostenibilità
L’articolo 1 collega il regolamento agli obiettivi della politica comune della pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e ne precisa le finalità: migliorare le conoscenze scientifiche sulle specie e sugli habitat di acque profonde, prevenire effetti negativi significativi sugli EMV e assicurare la conservazione a lungo termine degli stock di acque profonde, in coerenza con le risoluzioni ONU 61/105 e 64/72.
Ambito territoriale e materiale
L’articolo 2 delimita l’applicazione alle attività di pesca nelle acque dell’Unione del Mare del Nord, delle acque nordoccidentali e sudoccidentali e della zona CIEM IIa, nonché nelle acque internazionali Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2. L’articolo 3 circoscrive l’oggetto alle specie di acque profonde, definite in base a caratteristiche biologiche di vulnerabilità e elencate nell’allegato I.
Definizioni chiave
L’articolo 4 richiama le definizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 e del regolamento (CE) n. 734/2008 e introduce nozioni operative essenziali, tra cui zone CIEM, zone Copace, zona di regolamentazione NEAFC, mestiere di acque profonde, rinvenimenti di EMV, catture non intenzionali, indicatori di EMV e zone di pesca in acque profonde esistenti.
Autorizzazioni di pesca e soglie operative
L’articolo 5 impone un’autorizzazione di pesca per le attività dirette alla cattura di specie di acque profonde e distingue tra autorizzazione per specie bersaglio e per catture accessorie. Un peschereccio è considerato dedito alla cattura di specie di acque profonde se, nell’anno civile considerato, le comunicazioni di cattura indicano almeno l’8 % di specie di acque profonde per una bordata, salvo che il totale annuo sia inferiore a 10 tonnellate; le navi senza autorizzazione non possono superare 100 kg di specie di acque profonde per bordata. È previsto il mutatis mutandis anche per i pescherecci di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 1006/2008.
Gestione della capacità di pesca
L’articolo 6 stabilisce un tetto alla capacità complessiva, espressa in tonnellaggio di stazza lorda e kilowatt, dei pescherecci dell’Unione autorizzati per specie bersaglio: essa non può superare la capacità complessiva dell’anno tra il 2009 e il 2011 che presenta il valore più alto per le navi dello Stato membro che soddisfano le condizioni previste. È contemplata una deroga per gli Stati membri cui siano state assegnate possibilità di pesca prima del 12 gennaio 2017 ma che non abbiano catturato almeno 10 tonnellate in nessuno degli anni di riferimento.
Determinazione delle zone di pesca esistenti
L’articolo 7 impone agli Stati membri di comunicare entro il 13 luglio 2017 le localizzazioni delle attività di pesca di acque profonde svolte nel periodo di riferimento 2009-2011 da navi autorizzate ai sensi del previgente regolamento 2347/2002; la Commissione determina entro il 13 gennaio 2018, con atti di esecuzione, le zone di pesca in acque profonde esistenti sulla base delle informazioni ricevute e delle migliori conoscenze scientifiche e tecniche.
Requisiti per le domande e pesca sperimentale
L’articolo 8 richiede che ogni domanda di autorizzazione contenga una descrizione dettagliata di zona, attrezzi, profondità, frequenza, durata e specie interessate. Le autorizzazioni per specie bersaglio sono rilasciate solo nelle zone di pesca esistenti; fino alla loro determinazione sono ammesse solo per navi che abbiano esercitato il mestiere di acque profonde per almeno tre anni precedenti e solo nelle localizzazioni storiche. È vietato rilasciare autorizzazioni per la pesca con reti a strascico al di sotto di 800 metri. È inoltre prevista la possibilità di autorizzare, con decisione della Commissione, attività sperimentali fuori dalle zone esistenti, previa valutazione d’impatto FAO 2008, con limiti su area, numero di navi, capacità, durata massima di un anno rinnovabile una volta, quota massima di catture e misure di mitigazione; nei primi dodici mesi è obbligatorio l’impiego di osservatori scientifici o del controllo elettronico a distanza.
Protezione degli EMV e divieti di pesca di fondo
L’articolo 9 si applica alle operazioni di pesca con attrezzi di fondo al di sotto di 400 metri. Se le catture di indicatori di EMV superano le soglie dell’allegato IV, si considera verificato un rinvenimento: la nave deve cessare immediatamente la pesca nella zona e può riprendere solo a almeno cinque miglia nautiche di distanza. Il rinvenimento deve essere segnalato subito alle autorità nazionali e alla Commissione. Gli Stati membri, sulla base delle migliori informazioni scientifiche, individuano le zone notoriamente o probabilmente caratterizzate da EMV; la Commissione adotta entro il 13 gennaio 2018 un elenco di tali zone e lo aggiorna annualmente con atti di esecuzione. La pesca con attrezzi di fondo è vietata in tutte le zone incluse in tale elenco. La Commissione può inoltre modificare l’allegato III con atti delegati per aggiornare gli indicatori di EMV.
Controllo, porti designati e notifiche preventive
L’articolo 10 richiama l’applicazione di numerose disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009 in materia di controllo ed esecuzione. L’articolo 11 impone agli Stati membri di designare i porti per lo sbarco o il trasbordo di catture di specie di acque profonde o di catture miste superiori a 100 kg, trasmettendo l’elenco alla Commissione entro il 13 marzo 2017; gli sbarchi oltre tale soglia sono vietati fuori dai porti designati. L’articolo 12 introduce una notifica preventiva: almeno quattro ore prima dell’arrivo in porto per i quantitativi pari o superiori a 100 kg, oppure almeno un’ora prima per le navi di lunghezza pari o inferiore a 12 metri.
Obblighi di registrazione, dati e osservazione scientifica
L’articolo 13 impone registrazioni dettagliate nel giornale di bordo per ogni cala, sia cartaceo sia elettronico, per le navi autorizzate che operano in un mestiere di acque profonde o sotto i 400 metri, comprese le catture di specie di acque profonde e gli indicatori di EMV oltre soglia. L’articolo 15 conferma l’applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 e aggiunge requisiti specifici di raccolta e notifica dei dati dell’allegato II, oltre all’obbligo per gli Stati membri di far partecipare le navi ai sistemi di raccolta dati e di accogliere a bordo l’osservatore scientifico designato, salvo ragioni di sicurezza. L’articolo 16 istituisce un programma di osservazione con copertura minima del 20 % per navi con reti a strascico o reti da posta ancorate autorizzate per specie bersaglio e del 10 % per le altre navi autorizzate; la Commissione deve valutare entro il 1° gennaio 2018 l’adeguatezza del programma e può proporne l’adeguamento.
Ritiro delle autorizzazioni e regime sanzionatorio
L’articolo 14 prevede il ritiro dell’autorizzazione di pesca per almeno due mesi in caso di violazione delle condizioni relative a attrezzi, zone autorizzate o limiti di cattura, oppure per mancato rispetto dell’obbligo di imbarcare un osservatore scientifico o consentire il campionamento a fini scientifici ai sensi dell’articolo 16.
Deleghe, comitologia e valutazione
L’articolo 17 conferisce alla Commissione una delega quinquennale, a decorrere dal 12 gennaio 2017, per modificare l’allegato III; la delega è prorogabile tacitamente, revocabile dal Parlamento europeo o dal Consiglio ed è soggetta a consultazione degli esperti degli Stati membri e al controllo ex post dei colegislatori. L’articolo 18 prevede l’assistenza del comitato per la pesca e l’acquacoltura secondo il regolamento (UE) n. 182/2011. L’articolo 19 impone alla Commissione una valutazione entro il 13 gennaio 2021 sugli effetti delle misure, con attenzione a impatti sugli EMV, sugli stock, sui dati, sulle valutazioni d’impatto e sull’applicazione del limite di profondità di 800 metri; se la pesca con attrezzi di fondo non raggiunge gli obiettivi, la Commissione può proporre modifiche più incisive, incluse la scadenza o revoca delle autorizzazioni per reti a strascico o reti da posta ancorate e nuove misure per altri attrezzi di fondo.
Abrogazione, transitorio ed entrata in vigore
L’articolo 20 abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002, salvo che gli articoli 3, 7 e 9 di tale atto continuano ad applicarsi ai pescherecci dell’Unione nella zona di regolamentazione NEAFC; le autorizzazioni speciali rilasciate ai sensi del regolamento abrogato restano valide per un massimo di un anno dopo il 12 gennaio 2017. L’articolo 21 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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