Cassazione Penale, Sentenza n. 31495/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La persona condannata all'estero per riciclaggio, con sentenza straniera riconosciuta in Italia, ha chiesto alla Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, la revoca totale o parziale della confisca per equivalente di euro 4.361.364,10 disposta in sede di cognizione. L'istanza era fondata su un successivo orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, nel concorso di persone, deve essere esclusa la solidarietà passiva e la confisca va limitata a quanto conseguito da ciascun concorrente. Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'istanza inammissibile, ritenendo che il mutamento giurisprudenziale non incidesse sul giudicato e che la richiesta implicasse un accertamento di merito sul profitto, riservato al giudice della cognizione. Con il ricorso per cassazione si è censurata la motivazione, sostenendo che il profitto individuale era già stato accertato nella sentenza straniera e che, dunque, la confisca avrebbe dovuto essere limitata a tale importo.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la doglianza sulla confisca, ma ha qualificato l'atto introdotto come opposizione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione. Ha affermato che contro l'ordinanza emessa in materia di confisca dal giudice dell'esecuzione il rimedio corretto è l'opposizione davanti al medesimo giudice ai sensi degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, c.p.p., con applicazione del procedimento ex art. 666 c.p.p. Poiché era stato proposto direttamente ricorso per cassazione, la Corte ha fatto applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis, riqualificando il ricorso come opposizione e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna affinché proceda al riesame in sede esecutiva.
Norme richiamate
art. 676, comma 1, c.p.p.
Il giudice dell'esecuzione provvede in materia di confisca senza formalità e la decisione è assoggettata al rimedio dell'opposizione.
art. 667, comma 4, c.p.p.
Contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di confisca va proposta opposizione, non ricorso diretto per cassazione.
art. 666 c.p.p.
L'opposizione deve essere trattata con il procedimento camerale di esecuzione, che consente il pieno riesame delle questioni da parte del giudice competente.
Massime di principio
- Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di confisca, anche se adottato irritualmente o de plano, il rimedio esperibile è l'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione, non il ricorso diretto per cassazione.
- Il ricorso per cassazione proposto contro un provvedimento esecutivo per il quale l'ordinamento prevede l'opposizione deve essere riqualificato come opposizione, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis.
- La riqualificazione dell'atto serve a preservare il diritto della parte al riesame pieno davanti al giudice dell'esecuzione, che è il giudice competente a valutare anche eventuali elementi istruttori e questioni di merito precluse al giudice di legittimità.
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