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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09763/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di due episodi di detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione, contestando: (1) la violazione di legge in relazione al capo relativo alla detenzione finalizzata alla cessione, sostenendo che la finalità di spaccio fosse stata desunta solo dal dato ponderale della sostanza senza adeguati riscontri concreti; (2) il vizio di motivazione sulla responsabilità, in particolare sull'attendibilità di un teste acquirente che aveva indicato l'imputato come cedente dell'hashish e sulla ricostruzione del rinvenimento della sostanza, ritenuta illogica perché basata sul fatto che l'imputato era stato visto in zona molte ore prima del recupero dello stupefacente; (3) il vizio di motivazione sul riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990, deducendo che non fosse stata dimostrata la frequentazione abituale da parte di minori del luogo in prossimità del quale sarebbe avvenuta la cessione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure fossero generiche, perché sostanzialmente riproduttive di doglianze già esaminate e respinte in appello, e mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre confermato che la motivazione della sentenza impugnata era logica e immune dai vizi dedotti, sia quanto alla credibilità del teste, sia quanto alla ricostruzione dei fatti, sia quanto alla configurabilità dell'aggravante legata ai luoghi frequentati da minori. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    L'aggravante è configurabile quando l'offerta o la cessione di stupefacente avvenga all'interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla norma; non è necessario che la cessione sia rivolta a specifiche categorie di soggetti, trattandosi di circostanza oggettiva che punisce la particolare condizione di pericolo creata dal luogo.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    È richiamato quale testo unico in materia di stupefacenti, con riferimento alla disciplina dell'aggravante del fatto commesso in prossimità di luoghi frequentati da minori.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, chieda una diversa lettura delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti è inammissibile, perché la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non richiede che la ricostruzione dei fatti sia la migliore possibile, ma soltanto che la giustificazione adottata sia logicamente plausibile, coerente con il senso comune e non manifestamente illogica.
  • Le doglianze meramente riproduttive di censure già confutate in appello, prive di specificità e di effettivi elementi nuovi, sono inammissibili per genericità.
  • Ai fini dell'aggravante prevista dall'art. 80 d.P.R. 309/1990 è sufficiente che la cessione o l'offerta di stupefacente avvenga all'interno o in prossimità dei luoghi tutelati dalla norma; non occorre provare che il destinatario della cessione appartenga a una determinata categoria soggettiva, essendo sufficiente la situazione oggettiva di pericolo correlata al luogo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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