Sentenza del 07/11/2018 n. 28333 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA - Rimborso - Interessi - Decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso degli ulteriori interessi maturati a causa del ritardo nell'erogazione di un credito IVA infrannuale relativo al secondo trimestre 2006. Dopo aver ricevuto il rimborso principale in due tranche, contestava il calcolo degli interessi effettuato dall'amministrazione e dall'esattoria, sostenendo che gli interessi dovessero decorrere secondo un diverso dies a quo e fino all'effettivo pagamento, oltre a chiedere il riconoscimento degli interessi anatocistici. In cassazione deduceva violazione delle norme sulla decorrenza degli interessi, dei principi unionali in materia di neutralità dell'IVA, omessa pronuncia e mancato riconoscimento dell'anatocismo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la correttezza del calcolo degli interessi effettuato dall'amministrazione. Ha stabilito che, per i rimborsi IVA disciplinati dalla normativa applicabile ratione temporis, gli interessi di mora spettano fino al pagamento effettivo, ma non maturano durante il periodo massimo complessivo di sessanta giorni previsto per i controlli e per l'esecuzione del rimborso. Il termine decorre dalla richiesta presentata direttamente al concessionario oppure, se la richiesta è rivolta all'ufficio finanziario, dalla comunicazione o disposizione di pagamento dell'ufficio. La modifica introdotta dal d.lgs. n. 175 del 2014 non ha efficacia retroattiva. Le questioni sull'omessa pronuncia e sugli interessi anatocistici sono rimaste assorbite. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 413 del 1991, art. 78, comma 33, lett. a)
"l'erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta [...] o di apposita comunicazione dell'ufficio competente"
La norma individua il termine massimo di sessanta giorni entro il quale deve essere eseguito il rimborso e costituisce il riferimento per la decorrenza della mora. Per la disciplina anteriore al 2015, il termine decorre dalla richiesta diretta al concessionario o dalla disposizione dell'ufficio finanziario.
D.M. 28 dicembre 1993, n. 567, art. 20, commi 4, 4-bis e 5
"Decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione della richiesta [...] entro i successivi venti giorni dispone l'erogazione del rimborso"; "I rimborsi dei tributi disposti dall'ufficio finanziario sono erogati dal concessionario entro venti giorni"
I termini di quaranta più venti giorni e di venti giorni per l'esecuzione materiale del pagamento regolano l'organizzazione della procedura, ma non modificano il termine complessivo di sessanta giorni rilevante ai fini della mora.
D.lgs. n. 175 del 2014, art. 14
"La disposizione [...] si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1 gennaio 2015"
La modifica della disciplina dei rimborsi e degli interessi si applica solo ai rimborsi erogati dal 1° gennaio 2015 e non può essere applicata retroattivamente a fattispecie precedenti.
Direttiva 2006/112/CE, art. 183
Gli Stati membri possono stabilire le modalità di rimborso dell'eccedenza IVA, ma tali modalità devono rispettare la neutralità fiscale e consentire il recupero del credito entro un termine ragionevole, senza imporre al contribuente un rischio finanziario eccessivo.
Codice civile, art. 1283
La disposizione sugli interessi anatocistici è stata invocata dalla contribuente, ma la relativa questione è rimasta assorbita dal rigetto delle doglianze principali e non è stata esaminata nel merito.
Codice di procedura civile, art. 112
La censura di omessa pronuncia è stata dichiarata assorbita e non ha condotto all'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Nei rimborsi IVA tardivi, il contribuente ha diritto agli interessi di mora fino al pagamento effettivo, ma normalmente non può pretenderli per il periodo iniziale destinato ai controlli e all'esecuzione amministrativa, purché tale periodo sia ragionevole.
- Per la disciplina anteriore al 1° gennaio 2015, il termine di franchigia è complessivamente pari a sessanta giorni e decorre dalla richiesta diretta al concessionario oppure dalla comunicazione o disposizione di pagamento dell'ufficio finanziario.
- I termini interni previsti dai regolamenti amministrativi per i rapporti tra ufficio e concessionario non modificano, di regola, il termine fissato dalla legge per la decorrenza della mora.
- Il diritto dell'Unione europea non impone necessariamente interessi fin dal giorno della richiesta, ma vieta procedure che ritardino il rimborso in modo sproporzionato o trasferiscano sul contribuente un rischio finanziario significativo.
- Le modifiche legislative sui termini e sulla decorrenza degli interessi devono essere applicate secondo le specifiche disposizioni transitorie e, in assenza di retroattività espressa, non incidono sui rimborsi già regolati dalla disciplina precedente.
- La richiesta di interessi anatocistici costituisce una questione distinta e deve essere esaminata solo se concretamente rilevante dopo aver determinato correttamente capitale, periodo di mora e interessi semplici.
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