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Sentenza

Sentenza del 07/11/2018 n. 28333 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA - Rimborso - Interessi - Decorrenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società chiedeva il rimborso degli ulteriori interessi maturati a causa del ritardo nell'erogazione di un credito IVA infrannuale relativo al secondo trimestre 2006. Dopo aver ricevuto il rimborso principale in due tranche, contestava il calcolo degli interessi effettuato dall'amministrazione e dall'esattoria, sostenendo che gli interessi dovessero decorrere secondo un diverso dies a quo e fino all'effettivo pagamento, oltre a chiedere il riconoscimento degli interessi anatocistici. In cassazione deduceva violazione delle norme sulla decorrenza degli interessi, dei principi unionali in materia di neutralità dell'IVA, omessa pronuncia e mancato riconoscimento dell'anatocismo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la correttezza del calcolo degli interessi effettuato dall'amministrazione. Ha stabilito che, per i rimborsi IVA disciplinati dalla normativa applicabile ratione temporis, gli interessi di mora spettano fino al pagamento effettivo, ma non maturano durante il periodo massimo complessivo di sessanta giorni previsto per i controlli e per l'esecuzione del rimborso. Il termine decorre dalla richiesta presentata direttamente al concessionario oppure, se la richiesta è rivolta all'ufficio finanziario, dalla comunicazione o disposizione di pagamento dell'ufficio. La modifica introdotta dal d.lgs. n. 175 del 2014 non ha efficacia retroattiva. Le questioni sull'omessa pronuncia e sugli interessi anatocistici sono rimaste assorbite. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 413 del 1991, art. 78, comma 33, lett. a)

    "l'erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta [...] o di apposita comunicazione dell'ufficio competente"

    La norma individua il termine massimo di sessanta giorni entro il quale deve essere eseguito il rimborso e costituisce il riferimento per la decorrenza della mora. Per la disciplina anteriore al 2015, il termine decorre dalla richiesta diretta al concessionario o dalla disposizione dell'ufficio finanziario.

  • D.M. 28 dicembre 1993, n. 567, art. 20, commi 4, 4-bis e 5

    "Decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione della richiesta [...] entro i successivi venti giorni dispone l'erogazione del rimborso"; "I rimborsi dei tributi disposti dall'ufficio finanziario sono erogati dal concessionario entro venti giorni"

    I termini di quaranta più venti giorni e di venti giorni per l'esecuzione materiale del pagamento regolano l'organizzazione della procedura, ma non modificano il termine complessivo di sessanta giorni rilevante ai fini della mora.

  • D.lgs. n. 175 del 2014, art. 14

    "La disposizione [...] si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1 gennaio 2015"

    La modifica della disciplina dei rimborsi e degli interessi si applica solo ai rimborsi erogati dal 1° gennaio 2015 e non può essere applicata retroattivamente a fattispecie precedenti.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 183

    Gli Stati membri possono stabilire le modalità di rimborso dell'eccedenza IVA, ma tali modalità devono rispettare la neutralità fiscale e consentire il recupero del credito entro un termine ragionevole, senza imporre al contribuente un rischio finanziario eccessivo.

  • Codice civile, art. 1283

    La disposizione sugli interessi anatocistici è stata invocata dalla contribuente, ma la relativa questione è rimasta assorbita dal rigetto delle doglianze principali e non è stata esaminata nel merito.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La censura di omessa pronuncia è stata dichiarata assorbita e non ha condotto all'accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Nei rimborsi IVA tardivi, il contribuente ha diritto agli interessi di mora fino al pagamento effettivo, ma normalmente non può pretenderli per il periodo iniziale destinato ai controlli e all'esecuzione amministrativa, purché tale periodo sia ragionevole.
  • Per la disciplina anteriore al 1° gennaio 2015, il termine di franchigia è complessivamente pari a sessanta giorni e decorre dalla richiesta diretta al concessionario oppure dalla comunicazione o disposizione di pagamento dell'ufficio finanziario.
  • I termini interni previsti dai regolamenti amministrativi per i rapporti tra ufficio e concessionario non modificano, di regola, il termine fissato dalla legge per la decorrenza della mora.
  • Il diritto dell'Unione europea non impone necessariamente interessi fin dal giorno della richiesta, ma vieta procedure che ritardino il rimborso in modo sproporzionato o trasferiscano sul contribuente un rischio finanziario significativo.
  • Le modifiche legislative sui termini e sulla decorrenza degli interessi devono essere applicate secondo le specifiche disposizioni transitorie e, in assenza di retroattività espressa, non incidono sui rimborsi già regolati dalla disciplina precedente.
  • La richiesta di interessi anatocistici costituisce una questione distinta e deve essere esaminata solo se concretamente rilevante dopo aver determinato correttamente capitale, periodo di mora e interessi semplici.

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