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Sentenza

Sentenza n. 7619/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione - della determinazione dirigenziale Rep. CD/3071/2023 – Prot. CD/169062/2023 del 07/12/2023, notificata in data 12.12.2023, adottata dal Municipio Roma III – Direzione Tecnica, E.Q. Edilizia Privata: Ispettorato, Insegne, Idoneità, Alloggiative – Ufficio Disciplina Edilizia Privata e Urbanistica, con la quale è stata disposta “la rimozione ai fini della rimessa in pristino, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento dell''opera abusivamente realizzata, come descritta in premessa e delle eventuali opere abusive nel frattempo eseguite sull''immobile sito a Roma in Via Ugo Ojetti n. 514”; nonché, - ove occorra, della nota prot. CD/13949 del 31/01/2023 dell''Ufficio Disciplina Edilizia Privata di Roma Capitale; - ove occorra, della nota prot. n. 17986 del 07/02/2023; - ove occorra, della Delibera C.C. n. 18 del 12/02/2008; - ove occorra, dell''accertamento tecnico (Mod. B) CD/95730 del 06/07/2023; - ove occorra, della nota VD/89528 registrata al protocollo del Municipio con CD/31 del 02/01/2023; - nonché, di ogni altro atto precedente, coevo e/o successivo, comunque connesso o collegato al precedente, allo stato non conosciuto

Giustizia amministrativa202405068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di rimozione e rimessa in pristino di una struttura descritta come pergotenda, installata sul terrazzo pertinenziale di un locale commerciale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, previa domanda cautelare, la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale le aveva ingiunto, quale proprietaria non responsabile, di rimuovere entro sessanta giorni una struttura di circa 130 mq installata sul terrazzo del locale commerciale. La struttura era costituita da una copertura retrattile e da teli verticali laterali in PVC scorrevoli su guide; era stata realizzata dopo la presentazione di una DIA nel 2012. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 3, 6 e 10 d.P.R. 380/2001, del d.P.R. 31/2017, dell’allegato A, del decreto ministeriale 2 marzo 2018 e della circolare del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale del 9 marzo 2012, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, carenza di motivazione e sviamento. Secondo la ricorrente, si trattava di una semplice pergotenda, priva di opere murarie e composta da elementi leggeri, amovibili e retrattili, destinata soltanto a proteggere gli avventori dagli agenti atmosferici, senza creare nuova volumetria o superficie utile e quindi rientrante nell’edilizia libera. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle regole sul procedimento amministrativo e il difetto di motivazione, lamentando la mancata indicazione delle ragioni specifiche poste a fondamento dell’ordine di ripristino. In corso di causa la ricorrente ha spontaneamente rimosso la struttura, dichiarando di avere perduto interesse alla sola domanda cautelare ma non alla decisione di merito, poiché l’eventuale annullamento avrebbe prodotto un effetto conformativo utile alla reinstallazione dell’opera.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la struttura non potesse essere qualificata come pergotenda rientrante nell’edilizia libera. La nozione di pergotenda presuppone che l’opera principale sia costituita dalla tenda, destinata alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, mentre la struttura di sostegno abbia carattere meramente accessorio e strumentale. Nel caso concreto, la presenza di teli verticali laterali, benché retrattili, determinava la stabile delimitazione di uno spazio chiuso e la creazione di nuova superficie utile e di un nuovo volume. Il Collegio ha valorizzato anche l’ampiezza della struttura, pari a circa 130 mq, e la sua funzione di ampliamento della superficie destinata alla somministrazione commerciale. Le stesse deduzioni della ricorrente, che lamentava l’impossibilità di utilizzare l’area per la ristorazione durante il freddo e il maltempo, confermavano che il manufatto consentiva un’utilizzazione stabile dell’area come spazio coperto destinato all’attività commerciale. L’intervento è stato quindi qualificato come organismo edilizio nuovo rispetto al fabbricato preesistente e come intervento di ristrutturazione edilizia, necessitante dell’appropriato titolo abilitativo. Il TAR ha ritenuto non decisivi i precedenti del Consiglio di Stato richiamati dalla ricorrente, riferiti a manufatti di dimensioni assai più contenute o a fattispecie non sovrapponibili. È stato inoltre respinto il motivo relativo alla motivazione e al procedimento: l’ordine di demolizione o di ripristino dell’abuso edilizio è un atto dovuto e vincolato, sicché non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto, essendo tale interesse già individuato dal legislatore nell’esigenza di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia. La spontanea rimozione dell’opera non ha determinato l’improcedibilità del ricorso, poiché la società ha conservato interesse alla decisione di merito e all’eventuale effetto conformativo. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell’avvenuta spontanea ottemperanza all’ordine di ripristino.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    La struttura, per le sue caratteristiche e funzione, è stata ricondotta a un intervento edilizio incidente su superficie e volume, e non a una mera opera accessoria.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    La struttura non è stata ritenuta riconducibile all’attività edilizia libera, poiché i teli verticali e l’ampiezza dell’opera determinavano uno spazio stabilmente chiuso destinato all’attività commerciale.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    L’intervento, qualificato come ristrutturazione edilizia, richiedeva l’appropriato titolo abilitativo.

  • art. 7 l. 241/1990

    Il mancato avviso di avvio del procedimento non incide sulla legittimità dell’ordine di ripristino quando il provvedimento è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito delle memorie e dei documenti in vista della discussione di merito.

  • art. 48 c.p.a.

    La controversia è stata riassunta dinanzi al TAR a seguito della trasposizione del gravame straordinario.

Massime di principio

  • Una struttura qualificata come pergotenda rientra nell’edilizia libera solo quando la tenda costituisce l’opera principale, destinata alla protezione dagli agenti atmosferici, e gli elementi di sostegno hanno carattere meramente accessorio, leggero e strumentale.
  • La chiusura laterale di una struttura mediante teli verticali, anche se retrattili, può determinare la stabile delimitazione di uno spazio chiuso e la creazione di nuova superficie utile e volumetria, impedendo la qualificazione dell’intervento come pergotenda libera.
  • L’ampiezza del manufatto e la sua concreta destinazione all’ampliamento della superficie utilizzata per la somministrazione commerciale sono elementi idonei a dimostrare la realizzazione di un nuovo organismo edilizio rispetto al fabbricato preesistente.
  • Un intervento che realizza uno spazio chiuso destinato all’ampliamento stabile di un’attività commerciale costituisce intervento edilizio soggetto al titolo abilitativo richiesto dalla disciplina urbanistico-edilizia, anche se la copertura e le chiusure sono materialmente retrattili.
  • L’ordine di ripristino dell’abuso edilizio è un provvedimento vincolato e dovuto: non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e il mancato avviso di avvio del procedimento non è invalidante quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiEccesso di potere

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